Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24764 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 08/10/2018), n.24764

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9916/2017 proposto da:

D.T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI FALVO

D’URSO, STEFANIA FALVO D’URSO;

– ricorrente –

contro

STUDIO AURELIO SRL, D.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 640/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il signor D.T.E. ricorre, sulla scorta di un motivo di gravame, avverso la sentenza della corte d’appello di Roma la quale, riformando interamente la sentenza del tribunale della stessa città, ha accolto la domanda proposta dalla Studio Aurelio s.r.l. nei confronti suoi e del signor D.S., avente per oggetto il pagamento della provvigione per la mediazione prestata dalla società attrice nella conclusione di una compravendita immobiliare stipulata tra i convenuti.

Nè la Studio Aurelio srl nè D.S. hanno spiegato attività difensive in questo grado di giudizio.

La causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di Camera di consiglio del 24.5.18.

In prossimità dell’adunanza D.T.E. ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto da lui e dai suoi difensori e, conseguentemente, il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso.

Poichè la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11);

Non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva (Cass. 23175/15).

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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