Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24764 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 05/11/2020), n.24764
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12620-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE ELENA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati LORENZO IMPERATO, RAFFAELLA
ENRIETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1484/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 19/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 07/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA
RUSSO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Piemonte depositata il 19/10/2017 e la contribuente si è costituita con lo controricorso. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.
La controricorrente ha quindi depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 8, art. 10, ed è in seguito pervenuta attestazione relativa alla richiesta di definizione agevolata e pagamento della prima rata.
Il Collegio, preso atto di quanto sopra e rilevato che manca in atti una dichiarazione dell’Avvocatura di Stato attestante la definizione della controversia ai sensi dell’art. 6 cit., e che la controversia non si presenta di immediata evidenza decisoria, rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione al Presidente della quinta sezione per trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020