Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24764 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24764 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: CARRATO ALDO

SENTENZA

sull’im procedibilità
&l’appello

sul ricorso iscritto al N.R.G. 25616/2011 proposto da:
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI REGGIO CALABRIA (C.F.:80009220809),
in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso “ex lege” dall’Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– ricorrente —

contro
GAZZANEO AMALIA (C.F.: GZZ MML 48L69 I183T) e MUSOLINO NADIA SOFIA (C.F.:
MSL NSF 83C43 H224B), rappresentate e difese, in virtù di procura speciale a margine

del controricorso, dall’Avv. Carmela Musolino ed elettivamente domiciliate presso il suo
studio, in Roma, viale Pinturicchio, n. 214;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza n. 1384 del 2010 del Tribunale di Reggio Calabria,
depositata il 25 ottobre 2010 (e non notificata).

Data pubblicazione: 05/11/2013

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2013 dal
Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
udito l’Avv. Carmela Musolino (per le controricorrenti);
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Aurelio Golia, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 2405 del 2007 il Giudice di pace di Reggio Calabria dichiarava cessata la
materia del contendere (con relativa condanna alle spese del resistente Prefetto) in ordine
a due distinte opposizioni ad ordinanze-ingiunzioni emesse dal Prefetto di Reggio Calabria
per violazioni al c.d.s. 1992 proposte da Gazzaneo Amalia e Musolino Nadia Sofia.
Sull’appello proposto dal suddetto Prefetto avverso la suddetta sentenza e nella
costituzione delle appellate, il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
con sentenza n. 1384 del 2010 (depositata il 25 ottobre 2010 e non notificata), dichiarava
l’improcedibilità del gravame e compensava per intero tra le parti le spese del grado. A
sostegno del’adottata decisione il giudice reggino rilevava che l’appello si sarebbe dovuto
considerare improcedibile poiché la costituzione in giudizio della Prefettura di Reggio
Calabria, per mezzo dell’Avvocatura erariale, era avvenuta con il deposito di una copia
dell’atto di citazione in appello priva di qualunque indicazione in ordine alla (già intervenuta
o solo richiesta) notificazione alla controparte, senza che fosse stato provveduto
tempestivamente al deposito dell’originale dell’atto di appello notificato.
Avverso la menzionata sentenza di appello (non notificata) ha proposto ricorso per
cassazione (notificato il 21 ottobre 2011 e depositato il 9 novembre 2011) l’Ufficio
territoriale del Governo di Reggio Calabria, basato su un unico motivo.
Le intimate si sono costituite in questa fase di legittimità con controricorso.
Avviato il procedimento per la possibile definizione in sede camerale ai sensi dell’art. 380
bis c.p.c., il designato collegio, con ordinanza interlocutoria depositata il 17 maggio 2013,
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

deliberava di rimettere la trattazione del ricorso in pubblica udienza, non rilevandosi la
sussistenza delle condizioni di evidenza decisoria, con riferimento all’ipotesi prevista
dall’art. 375 n. 5) c.p.c. .

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il dedotto motivo il ricorrente Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria ha

c.p.c., sul presupposto che, nella fattispecie, il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe
dovuto ritenere la validità della costituzione di esso ricorrente, nella qualità di appellante,
siccome effettuata mediante il deposito della sola copia, anziché dell’originale, dell’atto di
appello.
A tal proposito la difesa erariale ha inteso sostenere che la costituzione dell’appellante
attraverso il deposito della cosiddetta velina dell’atto di impugnazione, seguito dal
successivo deposito del conforme originale notificato, si dovrebbe considerare
perfettamente idonea al raggiungimento dello scopo, non solo perché non determinerebbe
alcuna lesione del diritto alla difesa della controparte, ma anche perché non precluderebbe
al giudice la possibilità di riscontrare la corretta instaurazione del giudizio, essendo da
escludere che tale riscontro debba necessariamente avvenire antecedentemente all’atto
della costituzione, come, invece, erroneamente ritenuto dal giudice di appello nella
fattispecie.
La difesa della ricorrente P.A. ha, inoltre, prospettato che l’applicazione degli esposti
principi al caso di specie renderebbe evidente l’inammissibilità della riconducibilità
dell’ipotesi di costituzione mediante la c.d. velina alla diversa fattispecie di omessa
tempestiva costituzione, che sola varrebbe a giustificare la pronuncia di improcedibilità.
2. Rileva il collegio che il formulato motivo è fondato e deve, perciò, essere accolto per le
complessive ragioni che seguono.

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denunciato la supposta violazione e falsa applicazione degli artt. 348, 347, 165 e 156

Si osserva che il Tribunale reggino, nel dichiarare l’improcedibilità dell’appello con
sentenza impugnata, si è conformato ad uno specifico orientamento emerso nella
giurisprudenza di questa Corte, espressosi soprattutto nelle sentenze n. 18009 del 2008 e
n. 10 del 2010.
Secondo queste due pronunce, infatti, il deposito dell’atto di citazione in appello privo della

determinerebbe l’improcedibilità del gravame ex art. 348 c.p.c., essendo privo di effetti
sananti l’eventuale deposito tardivo dell’atto notificato in prima udienza, oltre il termine
perentorio stabilito dalla legge. Per come ampiamente motivato nella sentenza oggetto del
ricorso (nella quale è stato ripercorso l’intero iter logico-sistematico posto a fondamento
della citata sentenza n. 18009 del 2008), la costituzione in giudizio dell’appellante con il
deposito di un atto non notificato (ovvero non recante la prova documentale allegata della
richiesta od eseguita notificazione) sarebbe sprovvista del necessario requisito per il
raggiungimento dello scopo cui è destinato il controllo di procedibilità che la legge
conferisce al giudice dell’impugnazione, con la conseguenza che, sulla scorta di una
lettura sistematica e coordinata degli artt. 347 e 348 c.p.c., dovrebbe sostenersi che
andrebbe dichiarato improcedibile l’atto di appello allorquando l’appellante non depositi,
nel termine stabilito per la sua costituzione (in relazione al richiamato art. 165 c.p.c.), l’atto
di impugnazione notificato ad almeno una delle controparti.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale al quale ha aderito il Tribunale reggino, la sanzione
della improcedibilità starebbe ad esprimere una valutazione legale in ordine alla necessità
di un adempimento – la costituzione in giudizio entro il termine – che il giudice è chiamato
ad accertare d’ufficio al fine poter dare seguito e sviluppo al procedimento. D’altra parte, la
perentorietà del termine di costituzione in appello e la sua rilevabilità d’ufficio in caso di
inosservanza comporterebbero l’impossibilità di sanare ovvero di considerare mere
irregolarità, suscettibili tali di successiva regolarizzazione, imperfezioni e mancanze della
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notifica alla controparte, all’atto della costituzione nel giudizio di secondo grado,

costituzione in giudizio dell’appellante tali da impedire l’accertamento della validità ed
efficacia dello stesso atto di impugnazione.
Sulla scorta di tali argomentazioni il giudice di secondo grado che la prospettazione
dell’inapplicabilità della sanzione dell’improcedibilità e della configurabilità di una mera
irregolarità nella predetta situazione processuale relativa all’attività di costituzione in

la possibile regolarizzazione avrebbe, comunque, presupposto che la costituzione, pur
potendo avvenire con il deposito di una mera copia dell’atto di appello, sarebbe dovuta, in
ogni caso, intervenire nel termine di cui all’art. 165 c.p.c. con l’allegazione della idonea
indicazione e del relativo riscontro documentale in ordine all’effettuata rituale richiesta od
avvenuta esecuzione della notificazione.
Rileva il collegio che il complessivo impianto argomentativo che sorregge la sentenza
impugnata non è condivisibile.
La questione sottoposta al vaglio di questo Collegio (come precisata anche nella parte
conclusiva del ricorso del Ministero) è la seguente: dica la Corte se violi gli artt. 348, 347,
165 e 156 c.p.c., la sentenza del Tribunale che abbia dichiarato improcedibile l’appello
ritualmente notificato e iscritto a ruolo a mezzo di c.d. “velina”, rilevando che il deposito
dell’atto di citazione in appello privo della notifica alla controparte, all’atto della costituzione
nel giudizio di secondo grado, determina l’improcedibilità del gravame ex ad. 348 c.p.c.,
considerato che l’accertamento dell’avvenuto deposito, al momento della costituzione in
giudizio dell’appellante, di una copia (o velina) dell’atto di appello in sostituzione
dell’originale contenente la relata dell’avvenuta notifica, non comporta la sanzione
dell’improcedibilità dell’appello.
Diversamente dalla posizione assunta dal Tribunale di Reggio Calabria, occorre
evidenziare che la prevalente giurisprudenza di questa Corte è schierata nel senso che
l’accertamento dell’avvenuto deposito, al momento della costituzione in giudizio
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appello del Prefetto di Reggio Calabria non potevano considerarsi degne di rilievo perché

dell’appellante, di una copia (o velina) dell’atto di appello in luogo dell’originale contenente
la relata dell’avvenuta notificazione dello stesso atto, non comporta la sanzione
dell’improcedibilità del gravame (cfr. Cass. 9 dicembre 2004, n. 23027; Cass. 24 agosto
2007, n. 17958; Cass. 29 luglio 2009, n. 17666, ord.; Cass. 17 novembre 2010, n. 23192;
Cass. 8 maggio 2012, n. 6912; Cass. 23 novembre 2012, n. 20789, ord., e, da ultimo,

Questo condivisibile orientamento è, infatti, saldamente basato sull’indiscusso principio di
tassatività della cause di improcedibilità (tra le quali, per l’appunto, non è previsto — all’atto
dell’iscrizione a ruolo della causa da parte dell’appellante – il deposito dell’originale
dell’atto di appello notificato), sulla esclusività del richiamo, in detta norma, ai soli termini
di costituzione dell’appellante (da intendersi riferiti a quelli contemplati dall’art. 165 c.p.c.,
per il giudizio di primo grado, in virtù del rimando trasparente nel primo comma dell’art.
347 c.p.c.) e non anche alle forme, sulla insussistenza della configurazione di un
pregiudizio del diritto di difesa e dell’instaurazione del contraddittorio per effetto
dell’avvenuta notificazione. Del resto, è risaputo che la possibilità di provvedere alla
costituzione in giudizio da parte dell’attore (e, corrispondentemente, da parte
dell’appellante in secondo grado) ed alla contestuale iscrizione a ruolo della causa prima
del perfezionamento della notificazione (mediante il deposito della c.d. “velina”) è un dato
che deve ritenersi acquisito alla luce della lettura (costituzionalmente orientata) operata
dal Giudice delle leggi (cfr. sentenza 2 aprile 2004, n. 107, ed ordinanza 12 aprile 2005, n.
154, ma già prima v., in senso analogo, l’ordinanza 23 giugno 2000, n. 239), secondo cui
tale ultimo adempimento si perfeziona per il notificante sin dalla consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario, sicché a partire da tale momento egli è legittimato a compiere tutte
le attività che presuppongono la notificazione, ferma restando la decorrenza del termine
ultimo per la costituzione dalla consegna effettiva al destinatario. Ed anche le Sezioni unite
di questa Corte — con la sentenza 18 maggio 2011, n. 10864— hanno stabilito che la sola
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Cass. 21 giugno 2013, n. 15715).

mancata costituzione

in termini dell’appellante determina automaticamente

l’improcedibilità dell’appello (a nulla rilevando che l’appellato si sia costituito nel termine
assegnatogli).
In modo ancor più incisivo è stato chiarito (cfr., in particolare, Cass. n. 23192 del 2010)
come il nuovo testo dell’art. 348 c.p.c. (nella versione introdotta dalla legge n. 353 del

dell’improcedibilità dell’appello, in quanto ha previsto quali ipotesi testualmente tassative
(sull’operatività del principio di tassatività in proposito cfr., anche di recente, Cass. n. 2171
del 2009 e Cass. n. 238 del 2010). Infatti, mentre nella disposizione prevista al primo
comma viene posto riferimento alla mancata tempestiva costituzione dell’appellante, nel
capoverso è disciplinata la mancata comparizione dello stesso, una volta costituitosi, alla
prima udienza ed in quella successiva; pertanto, in relazione al primo degli indicati profili,
risalta univocamente evincibile come, sul piano letterale della disposizione, la sanzione
immediata ed insanabile, anche quindi a prescindere dalla condotta processuale
dell’appellato, attiene alla sola mancata tempestiva costituzione dell’appellante che deve
aver luogo “in termini” non anche all’omessa osservanza delle “forme” previste per i
procedimenti davanti al tribunale, nonostante alle stesse, compreso dunque il deposito
dell’originale della citazione, operi rinvio il precedente art. 347 c.p.c..
L’estensione applicativa al giudizio d’appello di tali condivisibili principi comporta
l’inammissibilità della riconducibilità della fattispecie in esame — come dedotto
dall’Amministrazione ricorrente – all’ipotesi di mancata tempestiva costituzione, dal
momento che solo essa giustificherebbe, ai sensi dell’art. 348 c.p.c. (nel testo come
novellato dalla legge n. 353 del 1990), la declaratoria di improcedibiiità del gravame.
Sulla scorta di tali presupposti (e superandosi, quindi, l’indirizzo minoritario propugnato
con la citata sentenza n. 18009 del 2008) ed in consonanza con il condivisibile
orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza di questa Corte (avallato
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1990 e succ., integr.) abbia apportato significative modifiche alla disciplina

anche dall’interpretazione costituzionalmente orientata fatta propria dalla giurisprudenza
del Giudice delle leggi) e con l’impianto normativo sistematicamente inquadrato che il
codice di rito rivolge al giudizio di appello (e, in particolare, alle forme e alla costituzione
delle parti e alla fase della trattazione, non disgiunte dalla valorizzazione, quale
imprescindibile corollario, del principio della tassatività dei casi di improcedibilità), deve

comminata dall’art. 348, primo comma, c.p.c. per l’inosservanza del termine di
costituzione dell’appellante, ma non anche per il mancato rispetto delle forme di
costituzione, sicché, essendo il regime dell’improcedibilità di stretta interpretazione
in quanto derogatorio al sistema generale della nullità, il vizio della costituzione
tempestiva ma inosservante delle forme di legge soggiace al regime della nullità e,
in particolare, al principio del raggiungimento dello scopo, per il quale rilevano
anche comportamenti successivi alla scadenza del termine di costituzione; ne
consegue che non può essere dichiarato improcedibile l’appello se l’appellante, nel
costituirsi entro il termine di cui agli artt. 165 e 347 c.p.c., ha depositato, all’atto
dell’iscrizione a ruolo, una cd. “velina” dell’atto d’appello in corso di notificazione priva, quindi, della relata di notifica —, qualora egli abbia depositato,
successivamente alla scadenza del termine medesimo, l’originale dell’atto
notificato, conforme alla “velina”>>.
Senonché, pur ribadendosi la correttezza dell’orientamento giurisprudenziale
assolutamente prevalente, va evidenziato che – nella fattispecie (come rilevato in
controricorso ed emergente “ex actis”) nella sentenza impugnata risulta precisato che
la Prefettura di Reggio Calabria, quale appellante, ancorché costituitasi con il deposito
di una copia dell’atto di citazione priva di qualsiasi indicazione in ordine alla (già
intervenuta o solo richiesta) notifica alla controparte, aveva, in ogni caso, omesso di

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riaffermarsi il principio di diritto, in virtù del quale <

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