Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24763 del 23/11/2011
Cassazione civile sez. III, 23/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 23/11/2011), n.24763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4766-2010 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA & FINANZE, MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA’ &
RICERCA SCIENTIFICA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI –
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
e contro
R.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 306/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 25/01/2010 R.G.N. 7006/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI COSTANTINO che ha concluso con il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica hanno proposto ricorso per cassazione nei confronti di R.M.;
-che l’intimato non si è difeso;
-che la notificazione del ricorso risulta tentata presso il domiciliatario avv. Carla Pitoni, con studio in Roma, via Tommasini Oreste n. 29, ma non è andata a buon fine.
Ritenuto che debba essere ordinata la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’intimato R..
P.Q.M.
dispone che i ricorrenti indicati in parte motiva, come rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, provvedano alla rinnovazione della notificazione del ricorso nei confronti di R.M., entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011