Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24763 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 03/10/2019, (ud. 05/03/2019, dep. 03/10/2019), n.24763

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 174-2015 proposto da:

ACTV S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo

studio dell’avvocato ALBERTO BIANCHI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58,

presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SAVINA BOMBOI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 315/2014 della CORTE D’APPELLO VENEZIA,

depositata il 30/07/2014 R.G.N. 98/2013.

LA CORTE, visti gli atti e sentito il consigliere relatore:

Fatto

RILEVA

che:

con ricorso depositato l’otto febbraio 2013 la sig.ra B.M. appellava la sentenza pronunciata dal giudice del lavoro di Venezia, con la quale era stata rigettata la propria domanda volta ad ottenere, previa declaratoria di nullità o illegittimità del termine finale apposto al contratto di lavoro subordinato sottoscritto il 24 febbraio 2011, il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data d’interruzione del rapporto sino al ripristino dello stesso, oltre all’indennità risarcitoria di quella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5. In particolare, l’appellante aveva denunciato l’erroneità della gravata decisione, secondo cui era ritenersi specifica la causale del contratto a termine, e che a fronte delle plurime esigenze per cui era stata assunta essa lavoratrice, era stata ritenuta sufficiente l’allegazione da parte datoriale della sussistenza di due causali giustificative, ossia quella relativa al carnevale e quella inerente al Progetto Tornelli. L’appellante inoltre aveva denunciato la mancanza di prova, con riferimento al picco di attività conseguente sia al carnevale che a Progetto Tornelli, in merito alla sussistenza del nesso causale tra il presumibile aumento di lavoro e l’assunzione in parola;

la Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 315 in data 15 maggio – 30 luglio 2014 accoglieva l’interposto gravame, riformando l’impugnata pronuncia, perciò dichiarando costituito tra l’appellante B.M. e l’appellata ACTV S.p.a. un rapporto subordinato di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 26 febbraio 2011, con la qualifica di operatore della mobilità, condannando, inoltre, la società convenuta a ripristinare il rapporto di lavoro, nonchè a pagare, in favore dell’attrice, l’indennità di cui al citato art. 32, comma 5, nella misura di sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come in motivazione, laddove sul punto si è fatto riferimento alla data di scadenza del rapporto a termine;

avverso l’anzidetta pronuncia d’appello ha proposto ricorso per cassazione la S.p.a. ACTV come da atto notificato in data 22 e 23 dicembre 2014, affidato a due motivi. La signora B.M. non ha resistito all’impugnazione avversaria con controricorso, ma in data 22 febbraio 2019 ha depositato memoria difensiva con allegata procura speciale a margine dello stesso atto, rilasciata gli avvocati Bruno Cossu e Savina Bomboi del foro di Roma, presso cui ha eletto domicilio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo la società ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2011, art. 1 nonchè del R.D. n. 148 del 1931, art. 8, comma 5, secondo il quale fa parte della terza categoria, ossia del personale straordinario, il personale dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell’anno e quello assunto per bisogni saltuari ed eccezionali. Nella fattispecie, infatti, la signora B. era stata assunta per esigenze di carattere organizzativo e produttivo in relazione a bisogni saltuari ed eccezionali previsti dal suddetto regio decreto. Era di certo saltuario il bisogno derivante dall’incremento delle linee di trasporto in occasione del carnevale di Venezia ed era altresì eccezionale il progetto sperimentale, condotto dal 1 aprile sino al 31 dicembre 2011, inerente all’introduzione dei tornelli e per il quale era stata impiegata la signora B., come risultava provato. Il controllo giudiziale operato dal giudice di primo grado aveva accertato che in effetti la lavoratrice era stata impiegata conformemente alle previsioni contrattuali. Per contro, la Corte territoriale, quanto al progetto relativo all’introduzione dei tornelli, aveva ritenuto valide le stesse considerazioni svolte in ordine al periodo di carnevale, per cui sarebbe stato onere di parte convenuta precisare i dati numerici relativi all’organico necessario prima e dopo l’introduzione di turni aggiuntivi. Secondo la ricorrente detta pronuncia risultava assertiva ed autoreferenziale laddove stabiliva l’esigenza dei criteri di comparazione tra il numero degli occupati stabili e quello dei lavoratori a tempo determinato per valutare la congruità del numero di persone impiegate a tempo determinato. L’errore di logica rendeva la motivazione dell’impugnata sentenza incongrua e incoerente, dunque emendabile in sede di cassazione. Il giudizio della Corte territoriale non era riferito alla quota della cosiddetta clausola di contingentamento, peraltro nemmeno prevista nel caso di specie, bensì alla congruità del numero di persone a tempo determinato affinchè non ne risulti un numero casuale. In tal modo il giudice, nell’affermare la necessità di valutare, ai fini della congruità, una comparazione tra gli occupati stabili ed i lavoratori a tempo determinato, si era sostituito all’autonomia imprenditoriale, la sola legittimata a valutare – con criterio di ragionevolezza ed entro i limiti del c.c.n.l. – la congruità delle risorse con le quali far fronte alle esigenze organizzative e produttive limitate nel tempo. L’illogicità era vieppiù evidente, tenuto conto che in ogni progetto sperimentale il personale impiegatovi non può essere comparato annulla, perciò neanche in relazione al personale stabilmente occupato, trattandosi di dati non omogenei;

con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, parte ricorrente ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte territoriale totalmente omesso di considerare quali fossero stati concreto le mansioni svolte dalla lavoratrice, sul punto essendo mancata ogni motivazione. Le ragioni affettive della stipulazione del contratto a termine erano risultate corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice. Come riconosciuto dal giudice di primo grado, la veridicità delle ragioni addotte dall’azienda emergeva in maniera chiarissima e inequivocabile. Su tale fatto decisivo tuttavia il giudice di appello aveva omesso di motivare. Inoltre, la Corte territoriale aveva errato platealmente nell’affermare la difficoltà di ravvisare una esigenza temporanea nell’aumento dell’attività dovuto alla stagionalità, se la necessità di personale a termine si era protratta, come emergeva dello stesso prospetto prodotto dall’azienda convenuta, per l’intero anno. Infatti, ad avviso della ricorrente, il secondo periodo, per il quale si era reso necessario l’incremento di personale, era dovuto al progetto sperimentale tornelli e non già alla stagionalità. L’errore e l’omissione in cui era incorsa la Corte territoriale appariva evidente, avendo indubbiamente parte convenuta assolto all’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale le circostanze che caratterizzavano una particolare attività e che rendevano conforme alle esigenze aziendali le prestazioni a tempo determinato. Sul punto la Corte d’Appello avrebbe dovuto valutare e motivare. Per contro, la motivazione svolta con la sentenza impugnata, oltre ad essere incongrua ed incoerente, risultava altresì mancante ed insufficiente su di un punto decisivo;

va in primo luogo osservato che nel caso di specie è ammissibile il deposito della suddetta memoria difensiva, peraltro di carattere e portata necessariamente soltanto illustrativa, nell’interesse della intimata B. (cfr. Cass. lav. n. 4906 del 27/02/2017: in tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1-bis che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stessa norma, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, alle parti costituitesi tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. oltre che dell’art. 6 CEDU. Conforme Cass. V cv. n. 21798 del 7/9/2018);

ciò premesso, le anzidette doglianze appaiono inconferenti alla luce di quanto motivatamente e coerentemente apprezzato e di conseguenza deciso con la sentenza qui impugnata (“…La sig.ra B.M. è stata assunta con contratto del 24 febbraio 2011 con la qualifica di operatore della mobilità per prestare la propria attività in due distinti periodi così individuati: dal 26 febbraio 2011 all’8 marzo 2011 (carnevale) e dal 1 aprile al 31 dicembre 2011 (media e alta stagione/Progetto Tornelli). L’assunzione a tempo determinato, così si precisa nel contratto, è conseguente alla necessità di far fronte alle esigenze di carattere produttivo e organizzativo che derivano dall’incremento dell’attività di trasporto pubblico e dai servizi di linea in riferimento ai contratti di servizio in essere con l’ente locale, dalla conseguente necessità di incrementare turni di servizio del personale della navigazione nei diversi periodi dell’anno, dalla conseguente necessità di incrementare anche servizi di vigilanza e controllo degli accessi agli approdi in relazione al notevole maggior afflusso di utenza sempre nei diversi periodi dell’anno, dall’introduzione del Progetto Tornelli la cui sperimentazione e prevista per tutto l’anno 2011. L’interpretazione complessiva delle clausole contrattuali impone di ritenere che la causa giustificativa relativa al primo periodo, quello di carnevale, sia da individuarsi nell’esercizio dell’attività di trasporto e nella conseguente necessità di incrementare turni di servizio del personale della navigazione e il servizio di vigilanza gli approdi, laddove il secondo periodo di assunzione a termine della signora B. è giustificato sia dall’incremento stagionale sia dall’introduzione del Progetto Tornelli, la cui sperimentazione era prevista per tutto l’anno 2011. Un tanto precisato, deve convenirsi con la decisione impugnata che le ragioni dei due periodi di assunzione a termine della lavoratrice risultano sufficientemente specificate.

… A diversa conclusione induce viceversa la valutazione sostanziale dell’effettività e della coerenza delle ragioni indicate. Se non è contestato da parte appellante che durante il periodo di carnevale 2011 vi sia stato un effettivo incremento dei servizi, con l’istituzione di linee di navigazione aggiuntive, era però precisò onere della società fornire la prova del nesso causale tra l’assunzione della signora B. e l’aumento del lavoro. Sarebbe stato, in sostanza, indispensabile che ACTV precisasse il numero dei lavoratori mediamente occupato nell’unità interessata dal periodo di carnevale ed il personale necessario in relazione ai turni aggiuntivi, con conseguente indicazione proporzionale del numero dei lavoratori da assumere a termine. L’allegazione e la prova sul punto non è viceversa sufficiente. Dal prospetto prodotto dalla società (v. doc. 2, I grado) e riportato per esteso anche nell’atto di appello, la società dà atto di istituire nel periodo di carnevale alcuni turni aggiuntivi, esattamente 12, e di aver bisogno di personale stagionale numero pari a 15 unità. Non è dato peraltro comprendere se il numero dei dipendenti da assumere a termine sia corretto o sia frutto di un’indicazione solo casuale, mancando alcuni dati essenziali di raffronto, ossia il numero dei lavoratori stabili e il numero dei turni in cui è occupato ciascun lavoratore. In sostanza, con la documentazione prodotta ACTV non ha affatto dimostrato che l’assunzione a termine della sig.ra B. sia dipesa da un necessario incremento del personale conseguente all’aumento dei turni. Ancora più evidente è l’assenza di prova dell’effettiva sussistenza delle ragioni temporanee con riguardo al secondo periodo. Come già evidenziato, la motivazione dell’assunzione della signora B. dal 1 aprile 2011 al 31 dicembre 2011 è da ricondursi, come indicato il contratto, all’incremento dell’attività di trasporto pubblico conseguente alla stagionalità e al Progetto Tornelli. E’ difficile intravedere un’esigenza temporanea dell’aumento dell’attività dovuto alla stagionalità, se la necessità di personale a termine si protrae, come risulta dallo stesso prospetto prodotto da ACTV (sub doc. 2) per l’intero anno. Valgono inoltre le stesse considerazioni svolte in precedenza con riferimento al periodo di carnevale, per cui sarebbe stato onere di parte convenuta precisare i dati numerici relativi all’organico necessario prima e dopo l’introduzione dei turni aggiuntivi. Nè sotto il diverso profilo potrebbe sostenersi che l’assunzione della signora B. nel secondo periodo sia giustificata dall’introduzione del Progetto Tornelli, che ranoresenta solo una delle causali atte a sorreggere l’assunzione a termine. E se, come affermato dalla S.C., è consentita l’apposizione di più causali al contratto a termine (Cass. n. 25683/2011), è tuttavia necessario che le stesse vengano tutte puntualmente provate in giudizio, qualora siano poste a fondamento dell’assunzione a termine. La mancanza di prova in merito al nesso causale tra l’assunzione della signora B. e le esigenze stagionali nel periodo di carnevale e nel periodo successivo rende illegittima la clausola appositiva del termine, con conseguente conversione a tempo indeterminato del rapporto lavorativo ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2…”);

come si evince agevolmente dall’anzidetta motivazione, in primo luogo nessuna decisiva circostanza fattuale risulta pretermessa nell’esame dalla Corte di merito, che pure ha valutato la documentazione prodotta dalla convenuta parte datoriale, però giungendo alla conclusione che non risultava provato lo specifico nesso di causalità tra l’assunzione a tempo determinato in argomento ed un necessario incremento del personale per effetto dell’aumento dei turni di servizio, osservando peraltro che la stagionalità, pure indicata nel contratto in parola mal si conciliava con un’esigenza temporanea, in effetti protrattasi per l’intero anno (v. del resto il contratto sottoscritto in data 24 febbraio 2011, laddove non solo è indicata la qualifica con la quale veniva assunta, a termine, la lavoratrice -donde anche la presumibile corrispondenza delle relative mansioni, dato peraltro pacifico e neppure disconosciuto dalla sentenza d’appello- ma venivano anche indicati i periodi della prestazione, a fianco dei quali per il primo compare la parola carnevale, mentre per il secondo – aprile/dicembre 2011 seguono le seguenti testuali parole: “media e alta stagione/Progetto Tornelli.

L’assunzione a tempo determinato, effettuata ai sensi del R.D. n. 148 del 1931, art. 8 dei D.Lgs. n. 368 del 2001 – D.Lgs. n. 61 del 2000… è conseguente alla necessità di far fronte alle esigenze di carattere produttivo e organizzativo… che derivano:

– dall’incremento dell’attività di trasporto e dei servizi di linea in riferimento ai contratti di servizio in essere con l’ente locale;

– dalla conseguente necessità di incrementare i turni di servizio del personale della navigazione nei diversi periodi dell’anno;

– dalla conseguente necessità di incrementare anche il servizio di vigilanza e controllo degli accessi agli approdi in relazione al notevole maggior afflusso di utenza sempre nei diversi periodi dell’anno;

– dall’introduzione del “Progetto Tornelli” la cui sperimentazione è prevista per tutto l’anno 2011″. Peraltro, a conferma di quanto osservato dalla Corte distrettuale, va rilevato che l’annotazione “Progetto Tornelli” figura, nella nota m. 15 in data 21-022011 ACTV, soltanto richiamata nel contratto in data 24-02-11, esclusivamente nella colonna specifiche, con relativi turni aggiuntivi, unicamente per i periodi gennaio 2011 e primo febbraio – 25 febbraio 2011, ma non anche per i restanti periodi dal 9 marzo al 31 dicembre 2011, dove pure sono indicati ulteriori turni aggiuntivi, specialmente in numero di 13 dal primo giugno al 10 settembre, per i quali invece figurano nella stessa colonna specifiche le sole parole “Incremento/Tornelli” – scomparendo quindi la suddetta precisa indicazione “Progetto Tornelli” – tutte anche con l’indicazione dei rispettivi approdi (o meglio delle relative tratte di navigazione interessate), mentre in calce, genericamente a senza ulteriori distinzioni per turni aggiuntivi, nè specifiche e nemmeno approdi, è indicata la data del 31-12-2011 con la parola “Conclusione Progetto Tornelli”. Invece, per il periodo 26 febbraio – otto marzo 2001 i turni aggiuntivi sono indicati in numero di 12 per la specifica “Incremento Carnevale/Tornelli”);

in effetti, parte ricorrente inammissibilmente, in questa sede di legittimità, pretende di riesaminare quanto diversamente apprezzato dalla Corte di merito, secondo la quale non era stato dimostrato il nesso di causalità, per entrambi i periodi, per cui non è stato riconosciuto il picco/incremento di attività che potesse specificamente giustificare l’assunzione a tempo determinato in questione pure in ordine alla dedotta stagionalità, perciò limitatamente alla prova che la datrice di lavoro era tenuta a fornire ai fini della validità del ricorso a prestazioni a termine, di regola non consentite, se non nei limiti rigorosamente fissati dalla normativa in materia, perciò senza neppure alcuna invasione di campo nelle scelte discrezionali di competenza imprenditoriale nell’ambito della libertà di iniziativa economica privata riconosciuta ai sensi dell’art. 41 Cost. (di conseguenza, nemmeno può dirsi violata la prescrizione di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 1 secondo cui in tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all’art. 409 c.p.c. e al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente, in conformità ai principi generali dell’ordinamento, all’accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro o al committente);

pertanto, non sussiste il vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la cui attuale vigente formulazione (nella specie ratione temporis applicabile con riferimento alla sentenza de qua, risalente all’anno 2014) non contempla più alcun riferimento alla motivazione, la quale, per altro verso, può assumere rilevanza soltanto per violazione del c.d. minimo costituzionale, in relazione all’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., quale error in procedendo, quindi denunziabile soltanto univocamente in termini di nullità ex art. 360 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, ordinanza n. 22598 del 25/09/2018. V. pure, in senso analogo, Cass. III civ. sentenza n. 23940 del 12/10/2017, nonchè le pronunce delle Sezioni unite civili nn. 8053 e 8054 del 2014);

parimenti, è infondato, alla stregua di quanto accertato dalla Corte di merito, il primo motivo quanto al R.D. n. 148 del 1931, art. 8 il cui testo (quello in vigore dal 30-11-1980 al 23-6-2017), si limita a classificare il personale in tre categorie: 1 personale di ruolo; 2 personale ordinario; 3 personale straordinario, precisando che di quest’ultima fa parte il personale dipendente da aziende esercenti linee soltanto in alcune stagioni dell’anno, e quello assunto per bisogni saltuari ed eccezionali: al durante le stagioni balneari ed in occasione di feste, fiere e simili, disastri, franamenti, nevicate, inondazioni e simili, ed in genere per lavori stagionali; b) per eventuale sostituzione di agenti assenti per congedi, malattie ed aspettative; c) per la costruzione di nuove linee od altri lavori di carattere temporaneo e straordinario; d) per la costruzione e ricostruzione del materiale mobile;

sul punto questa Corte con la sentenza n. 4609 del 06/03/2015 ha chiarito che il R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, art. 8, comma 5, non è stato abrogato dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 11, comma 1, tanto che l’art. 7, lett. A) del c.c.n.l. del 14 dicembre 2004 per gli autoferrotranvieri ne afferma espressamente la vigenza, ferma solo la necessaria integrazione (quanto ai requisiti di sostanza e di forma) con le norme generali sopravvenute. Ne consegue la piena compatibilità del R.D. n. 143 del 1931, art. 8 con le disposizioni del D.Lgs. n. 368 cit., tenuto anche conto della contrattazione collettiva intervenuta. Tuttavia, parte ricorrente in proposito nulla ha precisato, pur avendo contestualmente denunciato la violazione del D.L. n. 368 del 2001, art. 1 senza peraltro nemmeno accennare alle previsioni in merito della contrattazione collettiva, sebbene quest’ultima risulti espressamente richiamata nel contratto de quo in data 24-02-2011 (art. 2 c.c.n.l. autoferrotranvieri – internavigatori 14.12.2004 e allegato a al c.c.n.l. 27-11-2000), di guisa che sicuramente opera anche la normativa di cui al decreto n. 368/01, per cui non è sufficiente la sola specificità della causale indicata, occorrendo altresì che tutto quanto ivi enunciato risulti provato, incluso, di conseguenza, pure il collegamento causale tra le relative esigenze e la specifica assunzione, non bastando evidentemente un’astratta e generica riferibilità (cfr. del resto, tra le altre, Cass. lav. nn. 1576 e 1577 del 2010, che pur ammettendo un’interpretazione elastica del requisito di specificità, fanno salva, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità. V. ancora Cass. n. 10033 del 27/04/2010, che nell’affermare l’esigenza di precisa indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto in ordine alle circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, così da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare nonchè l’utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa, riconosce al solo giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto);

a tale ultimo riguardo le doglianze di parte ricorrente non integrano nemmeno la previsione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto non individuano alcuno specifico errore di applicazione della norma, contestando invece sotto, sotto il profilo logico – motivazionale (anch’esso come si è detto infondato) il sopra delineato percorso argomentativo, per cui al Corte distrettuale ha ritenuto violata la normativa de qua, nel senso che non risultava provato il collegamento causale tra l’assunzione a tempo determinato della B. e tutto quanto invece previsto nel relativo contratto (v. da ultimo in proposito anche Cass. I civ., ordinanza n. 640 del 14/01/2019, secondo cui le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente all’applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell’assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perchè la fattispecie astratta da essa prevista – pur rettamente individuata e interpretata – non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, comma 1, n. 3, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità);

pertanto, il ricorso va respinto, con conseguente condanna della parte rimasta soccombente al pagamento delle relative spese, liquidate peraltro in considerazione della limitata attività difensiva svolta nell’interesse della lavoratrice intimata unicamente con l’anzidetta memoria illustrativa, perciò senza apposito controricorso; sussistono, quindi, anche i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso l’esito interamente negativo della qui proposta impugnazione.

PQM

la Corte RIGETTA il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida a favore della intimata sig.ra B.M. in complessivi Euro =1000,00= (mille/00) per compensi professionali ed in Euro =100,00= (cento/00) per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, in relazione a questo giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuti per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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