Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24762 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2017, (ud. 15/06/2017, dep.19/10/2017),  n. 24762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1381-2012 proposto da:

L.E.L. C.F. (OMISSIS), LE.GI.LE. C.F.

(OMISSIS), M.S. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO ADAMO, rappresentati e difesi dall’avvocato

CATERINA FOIS, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POLICLINICO SASSARESE S.P.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO SERRA,

LUIGI ANDOLFO, LUIGI PASSINO, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 540/2010 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 04/11/2010 R.G.N.

233/09;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza definitiva depositata il 4 Novembre 2011 la Corte di appello di Cagliari (sezione distaccata di Sassari) liquidava le somme spettanti a L.E.L., Le.Gi.Le. e M.S. in relazione a rapporti di lavoro subordinato intercorsi con il (OMISSIS) negli anni indicati (come accertato in precedente procedimento) tenuto conto della statuizioni di cui alla sentenza non definitiva (cfr. le somme specificate in sentenza per ciascun lavoratore) con condanna del Policlinico Sassarese spa al pagamento delle dette somme.

2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale ricordava quanto già statuito e la consulenza tecnica disposta per accertare il quantum.

3. Per la cassazione propongono ricorso i tre lavoratori con tre motivi; si è costituito il Policlinico Sassarese spa con controricorso che ha sollevato anche eccezione di tardività del ricorso corredato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i tre motivi si contesta l’entità di liquidazione delle somme spettanti effettuata dalla Corte territoriale con la sentenza definitiva; tuttavia il ricorso non può essere esaminato nel merito in quanto è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo il ricorso è tardivo in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 4.11 2010 ed il ricorso è stato avviato alla notifica oltre il termine annuale (il 19.11.2011; il ricorso è datato 14.12.2011); inoltre con sentenza del 9 luglio 2013 n. 16984 questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza non definitiva con la conseguente inammissibilità (sopravvenuta) del ricorso in cassazione proposto avverso la sentenza definitiva in ordine al quantum come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 29 gennaio 2004, n. 1679) secondo un indirizzo che si condivide e cui si intende dare continuità, perfettamente applicabile alla fattispecie in esame.

2. Pertanto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso; le spese di lite liquidate come al dispositivo seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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