Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24762 del 15/09/2021
Cassazione civile sez. VI, 15/09/2021, (ud. 04/05/2021, dep. 15/09/2021), n.24762
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9556-2020 proposto da:
J.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato ROSSANA TORRESIN;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI VERONA SEZIONE DI PADOVA, PROCURATORE GENERALE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3143/2019 della CORTE D’APPULLO di VENEZIA,
depositata il 26/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
che J. o Ja.La., cittadino del Gambia, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia del 26 luglio 2019, che aveva rigettato il gravame avverso l’ordinanza del locale tribunale di diniego della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese per paura di essere arrestato, essendo stato ingiustamente accusato di essere omosessuale);
che la Corte ha spiegato le ragioni che inducevano a giudicare il racconto non credibile e comunque non riconducibile ad alcuna tra le forme di protezione invocate.
Diritto
CONSIDERATO
che il primo motivo, concernente la partecipazione al collegio giudicante di un giudice togato applicato (Dott.ssa G.C., relatore) dal Tribunale penale di Venezia, nell’ambito di un progetto di applicazione infradistrettuale del Presidente della Corte d’appello di Venezia, è inammissibile poiché la sentenza impugnata non riporta traccia, nella intestazione, della presenza nel novero del collegio di magistrati applicati o ausiliari ed era onere del ricorrente suffragare il proprio assunto, conseguendone la violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, con conseguente inammissibilità del motivo; ciò non esime dal rilevare che il magistrato applicato non può essere considerato una persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata, in presenza di un provvedimento di applicazione da parte del Presidente della Corte d’appello, ai sensi del R.D. n. 12 del 1941, art. 110; la contestazione relativa alle modalità con cui l’applicazione è stata disposta non consente poi di ipotizzare alcuna nullità della decisione assunta con la partecipazione del magistrato applicato; invero, posto che l’art. 156 c.p.c. prevede che la nullità di un atto per inosservanza delle forme non può essere pronunciata se non è comminata dalla legge, nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il Presidente della Corte d’appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio di magistrati del distretto (cfr. Cass. n. 6391 del 2021);
che gli altri motivi sono inammissibili: sollecitano impropriamente la rivisitazione di incensurabili e argomentate valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito concernenti la non credibilità del racconto (secondo motivo) – ratio decidendi quest’ultima consolidatasi e idonea da sola a rendere infondata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. b) – e l’insussistenza sia di un rischio di danno grave D.Lgs. n. 251 del 2007 ex art. 14, lett. c), anche sulla base di fonti informative sulle condizioni di sicurezza del paese indicate nella sentenza impugnata (terzo motivo), sia di ragioni di vulnerabilità personale, ai fini della protezione umanitaria (quarto motivo);
che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile/rigetta il ricorso.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2021