Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24762 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2018, (ud. 11/07/2018, dep. 08/10/2018), n.24762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20405-2013 proposto da:

I.M.P., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

AFELTRA, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA TERESA DI ROCCO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIPE S.P.A.;

– intimata-

Nonchè da:

BANCA CARIPE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO, 8, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ENRICO CICCOTTI, GUGLIELMO BURRAGATO,

giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

I.M.P. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 143/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 11/03/2013, R.G.N. 630/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di L’Aquila confermava la pronuncia emessa dal giudice di prima istanza con cui erano state accolte parzialmente le domande proposte da I.M.P. nei confronti della Banca Caripe s.p.a., con condanna della società al pagamento del risarcimento del danno biologico derivante dal demansionamento subito nella misura di Euro 12.000,00.

La Corte distrettuale nel condividere l’iter argomentativo percorso dal primo giudice, respingeva l’appello incidentale proposto dall’istituto di credito, acclarando, alla stregua delle concordanti risultanze istruttorie, che l’assegnazione della I. – titolare di posizione di Responsabile Retail nell’Area (OMISSIS) – a quelle di Gestore Corporate presso la sede di (OMISSIS), aveva integrato un illegittimo demansionamento, con depauperamento di quel corredo di nozioni, abilità ed esperienze che la lavoratrice aveva maturato nella pregressa fase del rapporto, esercitando funzioni di controllo e coordinamento di altre risorse umane.

Sotto altro versante, rigettava la domanda proposta dalla lavoratrice, volta a conseguire il risarcimento del danno da perdita di chance in relazione al conseguimento di premi incentivanti, sul rilievo della carenza di allegazione in ordine alla ricorrenza di concrete circostanze di fatto idonee a prospettare in termini probabilistici, il conseguimento del risultato auspicato.

Negava altresì il diritto al risarcimento del danno biologico azionato dalla lavoratrice sul rilievo, bene evidenziato dagli accertamenti medico-legali, della carenza probatoria in ordine alla sussistenza di un nesso eziologico fra il denunciato demansionamento e le patologie diagnosticate.

Deduceva, quanto al danno patrimoniale derivante dalla accertata dequalificazione, che non erano stati oggetto di impugnazione i criteri e le modalità con i quali il Tribunale aveva liquidato in via equitativa il risarcimento del danno.

Da ultimo negava il diritto al risarcimento del danno esistenziale, ritenendo, del pari, non dimostrato neanche in via presuntiva, che i gravi effetti prospettati dalla ricorrente come incidenti sul piano psico-fisico, fossero collegati ad un declassamento temuto, ma non ancora verificatosi.

Avverso tale decisione I.M.P. interpone ricorso per cassazione sostenuto da quattro motivi. Resiste con controricorso la parte intimata che spiega ricorso incidentale affidato a due motivi.

La Banca Popolare di Bari S.C. p.a. (società incorporante la Banca Caripe s.p.a.) ha successivamente depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Ragioni di ordine logico inducono ad esaminare con priorità il ricorso incidentale.

2.Con il primo motivo la società denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. e degli artt. 76 e 77c.c.n.l. di settore ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Stigmatizza la statuizione con la quale la Corte distrettuale ha riconosciuto la sussistenza di una situazione di illegittimo demansionamento della lavoratrice.

La ricorrente deduce che, nello specifico, era dato incontroverso che la I. non avesse mai svolto le mansioni di Responsabile Retail, nè quelle di Gestore Corporate di nuova assegnazione, non essendo pertanto possibile alcuna comparazione fra le mansioni stesse sotto il profilo contenutistico. La valutazione operata, in astratto, dai giudici del gravame, non avrebbe tenuto conto delle distinzioni esistenti fra le aree predette, che qualificano l’Area Retail come relativa al ramo che opera con persone fisiche e piccole aziende, con offerta di servizi base; e quella Corporate, come relativa al ramo che opera con persone giuridiche di grosso volume e con esigenze avanzate.

3. Il motivo non è ammissibile.

Va infatti considerato che nonostante l’invocazione solo formale di violazioni o false applicazioni di norme, viene prospettata una diversa lettura dei dati istruttori acquisiti che non è comunque suscettibile di sindacato in questa sede di legittimità perchè modulata su di un rinnovato apprezzamento del merito eccedente i limiti imposti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. 7/4/2014 nn. 8053 e 8054.

All’esito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per effetto della novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. con mod. in L. 7 agosto 2012, n. 134, residua, infatti, il controllo di questa Corte solo sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. 27/4/2017 n.10416) che, nella specie, è stato condotto dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche non rispondenti ai requisiti della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato in questa sede di legittimità.

Il giudice del gravame, come fatto cenno nello storico di lite, condividendo l’iter argomentativo seguito dal giudice di prima istanza, ha infatti vagliato compiutamente l’articolato quadro istruttorio valorizzando, oltre ai dati emergenti dalle disposizioni contrattuali collettive, anche il Modello Organizzativo elaborato dalla Banca che colloca il Responsabile Retail in posizione immediatamente sottordinata al Direttore Area Affari, con piena responsabilità del ramo della Banca che opera con le persone fisiche e piccole aziende con offerta di servizi di base; il Gestore Corporate, invece, in situazione di sottoposizione gerarchica rispetto al Responsabile Imprese (la cui collocazione è parallela a quella del Responsabile Retail), al quale compete, in posizione immediatamente sottordinata al Direttore Area Affari, la gestione del settore Corporate (cioè del ramo della Banca che opera con persone giuridiche di grosso volume e con esigenze avanzate).

Il Modello Organizzativo chiarisce poi, che mentre il Responsabile Retail opera in stretto contatto con il Direttore di Area, con cui concorda il budget dell’area stessa, ed esercita compiti di coordinamento e controllo delle risorse assegnate, il Gestore Corporate non ha rapporti col Direttore di Area, limitandosi ad una attività operativa sul mercato gestendo esclusivamente la clientela del proprio portafoglio.

La riduttività della nuova posizione lavorativa assegnata alla I., si palesava, dunque, sotto il duplice profilo della sottoordinazione gerarchica al responsabile del segmento organizzativo interessato (e non direttamente al Capo Area) e della assenza di compiti di coordinamento e controllo di altre risorse umane.

La articolata attività istruttoria, estrinsecata anche alla stregua della escussione di numerosi testimoni, oltre che della acquisizione di plurimi dati documentali, corroborava le allegazioni di parte ricorrente relative ad una stabile adibizione a mansioni comportanti diretti contatti con il Responsabile di Area con funzioni di coordinamento e controllo, smentendo quindi, l’assunto della Banca relativo al mancato svolgimento da parte della lavoratrice, delle mansioni di Responsabile Retail.

Il mutamento di assegnazione delle mansioni, anche se non seguito dalla effettiva adibizione alle rinnovate funzioni, non risultava, quindi, giustificato da esigenze produttive ed organizzative, in violazione dei dettami di cui all’art. 2103 c.c..

Nell’ottica descritta, la statuizione della Corte di merito, congrua e completa per quanto sinora detto, resiste alla censura all’esame.

4. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1226,2103 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3.

Si lamenta che i giudici del gravame abbiano riconosciuto il danno alla professionalità in mancanza di formulazione di una specifica domanda da parte attrice ed in assenza di prova specifica, ritenendolo in re ipsa, in una situazione, peraltro, in cui l’assenza del danno era comprovata dal fatto che la I. aveva continuato a lavorare nel medesimo settore creditizio quasi immediatamente dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la Banca Caripe.

5. Anche questa censura si presenta inammissibile.

In violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., n. 6 di cui il principio di autosufficienza è corollario, non risulta riprodotto il tenore dell’atto introduttivo del giudizio ex art. 414 c.p.c. in relazione al quale è stata evidenziata la mancata proposizione della domanda da parte della lavoratrice (vedi ex plurimis, Cass. 27/7/2017 n. 18679).

La ricorrente si è infatti limitata a riportare in parte la memoria di costituzione in grado di appello con la quale denunciava il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il giudice di primo grado per non esse ricompresa nella domanda, quella di risarcimento del danno alla professionalità, così non consentendo a questa Corte di verificare, ex actis, la fondatezza della doglianza.

6. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione degli artt. 324 e 434 c.p.c.. Deduce che la Corte distrettuale sarebbe incorsa in errore nel ritenere estraneo al devolutum il capo di sentenza attinente alla quantificazione del danno patrimoniale da dequalificazione, ritenendo che non fossero stati oggetto di impugnazione nè i criteri e le modalità con cui il Tribunale aveva liquidato in via equitativa il danno, nè la pretesa risarcitoria relativa al successivo periodo di aspettativa non retribuita, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

7. Il motivo presenta profili di inammissibilità.

S’impone l’evidenza del difetto di autosufficienza della censura che non riporta analiticamente il contenuto del ricorso in appello, del quale specificamente sono elencate solo le conclusioni.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, che va qui ribadito, il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (vedi Cass. 15/7/2015 n.14784 cui adde Cass. 27/7/2017 n.18679).

La rilevata carenza del requisito di specificità dei motivi di impugnazione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 ridonda, quindi, in ragione di inammissibilità della critica.

8. Il secondo motivo prospetta violazione degli artt. 2056 e 2967 c.c. nonchè contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si censura la statuizione con la quale si è negato riconoscimento al risarcimento del danno da perdita di chance per la genericità delle allegazioni inerenti alla possibilità di conseguire premi incentivanti in relazione agli obiettivi conseguiti e agli incrementi patrimoniali che avrebbe conseguito verosimilmente nel futuro sviluppo di carriera. Si deduce che le allegazioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio erano assistite dal requisito della specificità, essendo stato descritto il sistema incentivante strutturato dall’istituto di credito, e che nella propria storia professionale, la ricorrente aveva sempre lavorato ottenendo “i massimi risultati”, così fornendo i dati presuntivi idonei a definire in termini probabilistici, il pregiudizio subito con riguardo allo sviluppo economico della propria posizione.

9. Anche questo motivo va disatteso.

Al di là di ogni pur assorbente considerazione circa la promiscua denuncia dei vizi di motivazione e di violazione di legge, che dà luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità (vedi in motivazione, ex aliis, Cass. 8/6/2012 n.9341, Cass. 6/5/2016 n.9226,), va rilevata l’evidenza del difetto di autosufficienza del motivo laddove non riporta il tenore del ricorso introduttivo, parametro coessenziale alla confutazione della statuizione dei giudici del gravame i quali, oltre a stigmatizzare la carenza di allegazione di concrete circostanze fattuali atte a definire la sussistenza di “ragionevoli possibilità di ottenere un risultato favorevole”, hanno rimarcato la mancata indicazione anche della posizione di eventuali concorrenti aventi analoghe possibilità di conseguimento di un risultato favorevole.

Il motivo, per il difetto di specificità che lo connota, non consente di inficiare gli approdi ai quali è pervenuta la Corte di merito, che si palesano, del resto, coerenti con i principi affermati in questa sede di legittimità secondo i quali, a fronte di domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, il giudice del merito è chiamato ad elaborare una valutazione che si svolge su due diversi piani, in quanto occorre innanzitutto che, sulla base di elementi offerti dal lavoratore, venga ritenuta sussistente una concreta e non meramente ipotetica probabilità dell’esito positivo della selezione e solo qualora detto accertamento si concluda in termini positivi, si può procedere alla valutazione equitativa del danno, da determinare in relazione al canone probabilistico riferito al risultato utile perseguito (vedi in motivazione Cass. 10/11/2017 n. 26694, nonchè Cass. 14/3/2017 n. 6488).

10. Con il terzo motivo si denuncia contraddittorietà ed illogicità della motivazione, inadeguatezza ed acritica adesione alle risultanze della CTU, omessa o insufficiente motivazione per mancata valutazione delle risultanze processuali nonchè violazione degli artt. 2103,2059 e 1223 c.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Si critica l’iter argomentativo seguito dai giudici del gravame per aver recepito le incongrue argomentazioni poste a fondamento della relazione peritale, con riferimento alla insussistenza di un nesso causale fra la condotta demansionante osservata dalla parte datoriale e la sindrome ansioso depressiva diagnosticata dal nominato ausiliare. Si deduce che gli approdi ai quali è pervenuto il nominato ausiliare non erano “esaurientemente motivate, esenti da vizi logici e formulate sulla base di puntuali accertamenti clinici e di analitiche argomentazioni medico-legali” essendo “invece il risultato di un modus operandi dell’ausiliare che si appalesa scientificamente inadeguato e per tale non corretto”.

4. La censura va disattesa.

Al di là di ogni considerazione sul difetto di produzione del documento, la cui collocazione in atti non risulta indicata, in violazione dei dettami di cui all’art. 369 c.p.c., non può prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminati dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a sè più favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Lungi dal denunciare una totale obliterazione di fatti decisivi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione della controversia ovvero una manifesta illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune od ancora un difetto di coerenza tra le ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, si limita a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo patrocinato, proponendo un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, sia pure anche per il tramite del vizio di violazione di legge. Tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, non attengono ai possibili vizi rilevanti ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, considerato che la Corte di merito, pur valorizzando l’entità della sintomatologia lamentata dalla lavoratrice (sindrome ansioso depressiva con somatizzazioni multiple), ha escluso, con motivazione congrua, che il demansionamento subito potesse avere rivestito un ruolo scatenante della patologia psichiatrica, perchè la ricorrente “era portatrice di altri fattori scatenanti implosivi evidenziabili chiaramente nel suo excursus personale e non”, sicchè il prospettato demansionamento non assumeva alcuna rilevanza causale rispetto all’eziologia della patologia contratta.

5. Non va, poi, sottaciuto, che non risulta impugnata la statuizione con la quale la Corte ha rimarcato che per gli infortuni sul lavoro occorsi e le malattie professionali denunciate dopo il 25 luglio 2000 la copertura assicurativa Inail si estende al danno biologico pari o superiore al 6% e che nella specie nessuna domanda era stata avanzata dalla lavoratrice nei confronti dell’istituto assicurativo; questione che avrebbe assunto valore dirimente ai fini della reiezione della domanda attrice in relazione alla specifica domanda proposta nei confronti del datore i lavoro. In tal senso la censura si palesa inammissibile, ove si faccia richiamo al principio affermato da questa Corte, e che va qui ribadito, secondo cui il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (vedi Cass. 4/3/2016 n.4293)

6. La quarta critica concerne contraddittorietà ed illogicità della motivazione, omessa o insufficiente motivazione per mancata valutazione delle risultanze processuali nonchè violazione degli artt. 2059 e 1223 c.c.ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Ci si duole della reiezione della domanda concernente il cd. danno esistenziale, genericamente motivata dalla Corte di merito con riferimento alla inverosimiglianza della circostanza che “la comunicazione sgradita sia stata causa di per sè sola, di tante conseguenze negative…con una serie di conseguenze sotto l’aspetto relazionale che appaiono del tutto sproporzionate rispetto ai fatti che ne sono alla base”. Si argomenta che in senso contrario, erano orientate le risultanze istruttorie delle quali i giudici del gravame, erroneamente non avevano tenuto conto.

Il motivo presenta le medesime criticità delle censure che precedono, sia sotto il profilo della promiscuità dei motivi che della denuncia di vizi che attengono ad un rinnovato apprezzamento dei dati probatori acquisiti, inammissibile nella presente sede di legittimità.

In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale come di quello incidentale.

Le spese del presente giudizio seguono il regime della compensazione in ragione della situazione di reciproca soccombenza delle parti.

Essendo stati i ricorsi proposti successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 1 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni.

PQM

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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