Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24762 del 05/12/2016

Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 05/12/2016), n.24762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22163-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

WELLNESS PROJECT SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA ARL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 280/25/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA del 18/09/2014, depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della Wellness Project Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 280/25/2015, depositata in data 16/02/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, per maggiori IRES, IRPEF, IRAP ed IVA dovute, in relazione all’anno d’imposta 2006, a seguito del disconoscimento del carattere non commerciale della società e del conseguente regime fiscale agevolativo, con recupero di costi indeducibili, di ricavi non contabilizzati e di ritenute non operate quale sostituto d’imposta sui compensi erogati a coloro che avevano prestato attività lavorativa in favore dsell’Ente – stata confermata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente.

I giudici di primo grado avevano, da un lato, ritenuto che la società fosse un ente commerciale e, dall’altro lato, rideterminato il maggior reddito di impresa, annullando la parte dell’atto impositivo relativa alla ricostruzione indiretta dei ricavi.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere sia il gravame principale della società contribuente sa quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto, con riguardo al gravarne incidentale (che qui interessa), che doveva condividersi “in toto quanto contenuto nell’impugnata sentenza”, non esistendo “valide ragioni per confermare la legittimità dell’operato dell’Ufficio”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non essendo enucleabili le ragioni della decisione di rigetto dell’appello incidentale.

2. L’unica censura sollevata dalla ricorrente è fondata.

Questa Corte (Cass. 28113/2013) ha, da ultime), ribadito che “in tema di processo tributario, è nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare “per relationem” alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione umpugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione del’infondatezza dei motivi di gravame”.

Con riferimento alla tecnica della motivazione delle sentenze “per relationem”, questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. 7347/12), che “la motoivazione della sentenza “per relationem” è ammissibile, purchè il rinvio venga operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identità di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio”.

Il giudice di appello, richiamando nella sua pronuncia gli elementi essenziali della motivazione della sentenza di primo grado, non si deve limitare solo a farli propri, ma deve confutare le censure contro di essi formulate con i motivi di gravame, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. In sostanza, la sentenza d’appello deve essere cassata allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione alla sentenza appellata, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 2268/06, 15483/08).

Alla stregua di tali premesse, la sentenza gravata va giudicata nulla, nella parte impugnata, per difetto del requisito di forma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1932, art. 36, n. 4 (applicabile alla sentenza di secondo grado per il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61), perchè risulta completamente priva della illustrazione dei motivi della decisione e, precisamente, malgrado indicazione delle argomentazioni usate dai giudici della C.T.P. e delle critiche mosse dall’appellante incidentale alla sentenza di primo grado, delle considerazioni che hanno indotto la Commissione Tributaria Regionale a disattendere tali ragioni, con conseguente impossibilità di individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo, con riguardo a detto appello incidentale.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Toscana in diversa composizione, per nuovo esame ed anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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