Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24762 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24762

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Loren – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10252-2019 proposto da:

SANIMAC SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 7, presso

lo studio dell’avvocato CINZIA ANGELICO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6793/10/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Sanimac srl ricorre con unico motivo, col quale deduce violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avvisi di accertamento per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale di sei unità immobiliari site in (OMISSIS), accoglieva l’appello dell’Ufficio, in riforma della decisione di primo grado.

L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso. La ricorrente deposita successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

non risulta comunicata all’Agenzia delle entrate, controricorrente, la data dell’udienza di trattazione;

pertanto la causa va rinviata, per consentire l’invio a tutte le parti dell’avviso di trattazione.

P.Q.M.

Rinvia la causa all’udienza del 20 gennaio 2021, dando mandato alla cancelleria di provvedere all’invio alle parti della data dell’udienza di trattazione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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