Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24761 del 23/11/2011
Cassazione civile sez. III, 23/11/2011, (ud. 14/10/2011, dep. 23/11/2011), n.24761
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 566-2007 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato ZAZZA ROBERTO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati FABBRETTI GUIDO,
LONCIARI ANTONELLA giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
REPUBBLICA ITAL;
– intimato –
avverso la sentenza n. 300/2006 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 22/05/2006; R.G.N. 589/2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/10/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato ROBERTO ZAZZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SGROI CARMELO che ha concluso per rinnovo notifica c/o avvocatura
generale Stato.
Fatto
OSSERVA
Ritenuto che P.G. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste, notificata il 26/10/06, che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda del P. di risarcimento del danno per la ritardata attuazione da parte dello Stato della direttiva 82/76, relativa ai laureati in medicina ammessi alla specializzazione, ritenendo decorso il termine di prescrizione quinquennale;
che il Presidente del Consiglio dei Ministri, cui il ricorso è stato notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, non si è costituito.
Considerato che va disposta la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
P.Q.M.
la Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per il rinnovo della notifica del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, da effettuarsi entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 14 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011