Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24761 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2018, (ud. 20/06/2018, dep. 08/10/2018), n.24761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24467-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA

COLONNA 40, presso lo studio dell’Avvocato DAMIANO LIPANI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARCONI, 15

PAL. ARTE MODERNA, presso lo studio dell’Avvocato MASSIMO

D’AMBROSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DINO LUCCHETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8494/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/10/2013,R.G.N. 7038/2010.

Fatto

RILEVATO

che:

1.1. con sentenza del 18 marzo 2013 la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Latina, dichiarava l’illegittimità del termine apposto al contratto stipulato tra C.T. e Poste Italiane S.p.A. per il periodo dal 22 luglio 2004 al 15 settembre 2004, ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per “ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di recapito presso la Filiale di (OMISSIS), assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dal….”, la sussistenza tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato con condanna della società al risarcimento del danno nella misura di 3,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;

1.2. riteneva la Corte territoriale che la causale indicata in contratto non soddisfacesse le esigenze di specificità volute dalla legge, da intendersi quali ragioni concrete ed obiettivizzate dell’assunzione con riguardo alla singola realtà aziendale;

2. per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane affidato a cinque motivi;

3. C.T. resiste con controricorso;

4. successivamente la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la rinuncia (determinata dell’essere tra le parti intervenuto accordo conciliativo) è stata notificata alla controparte;

non risulta alcuna formale accettazione;

la suddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del processo;

la rinuncia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma pur sempre carattere recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);

ciò deriva anche dall’art. 391 c.p.c., comma 4 secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;

l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2 che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

2. va pertanto dichiarata l’estinzione del processo;

3. il contenuto dell’accordo transattivo di cui all’atto di rinuncia giustifica la compensazione integrale delle spese processuali;

4. non vi sono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) essendo il relativo obbligo di pagamento collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo; compensa le spese. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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