Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24761 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 01/03/2019, dep. 03/10/2019), n.24761

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15259-2018 proposto da:

S.L.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GUIDO D’AREZZO 18, presso lo studio dell’avvocato ENNIO MAGRI’, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO DE VITO

PISCICELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

16/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 01/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che la ricorrente nominata in epigrafe ha impugnato per cassazione il decreto della corte d’appello di Roma con il quale è stata dichiarata inammissibile la domanda di equa riparazione da lei presentata il 25 settembre 2015 per la durata non ragionevole di un giudizio civile in cui era intervenuta la cancellazione della causa dal ruolo in data 24 marzo 2014;

che, secondo la corte territoriale, il giudizio presupposto non poteva ritenersi definito in mancanza di un provvedimento dichiarativo della relativa estinzione;

che la ricorrente ha censurato la statuizione della corte territoriale sulla scorta di due motivi deducendo:

– col primo motivo, l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 88/18, della L. n. 89 del 2001, art. 4 (come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con la L. n. 134 del 2012) nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta anche in pendenza del giudizio presupposto;

– col secondo motivo, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 (come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con la L. n. 134 del 2012) e degli artt. 181 a 307 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa negando che possa ritenersi definito, ai fini della proponibilità della domanda di equa riparazione della durata non ragionevole del processo, un giudizio civile estinto per il decorso del termine annuale dalla cancellazione dal ruolo, pur in assenza di una declaratoria giudiziale di estinzione;

che il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio dell’1 marzo 2019, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria;

considerato:

che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 88/2018 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. n. 89 del 2001, art. 4, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, comma 1, lett d), convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 – nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere presentata in pendenza del procedimento presupposto;

che, pertanto, la definitività del provvedimento che ha definito il procedimento presupposto non può più ritenersi condizione di proponibilità della domanda, la quale, quindi, deve ritenersi proponibile, qualora sia già maturato il ritardo, anche in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume essersi verificata; che le pronunce della Corte costituzionale sono immediatamente applicabili ai procedimenti pendenti;

che, pertanto, il primo mezzo di ricorso va accolto, con assorbimento del secondo, e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla corte d’appello di Roma, che si pronuncerà sulla domanda di equa riparazione e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Roma, che regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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