Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24760 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 23/11/2011), n.24760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

F.M. (C.F.: (OMISSIS)) e FR.ST.

(C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in Roma, via

Filippo Eredia n. 12, presso lo studio dell’Avvocato Testa Carlo, che

li rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

A.A. e S.N., elettivamente domiciliati in

Roma, via Santa Caterina da Siena n. 46, presso lo studio

dell’Avvocato Giuseppe Greco, dal quale sono rappresentati e difesi,

unitamente agli Avvocati Cerulo Maria e Grotti Massimo, per procura

speciale a margine del controricorso;

– controriocorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1303 del

2009, depositata in data 1 ottobre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Carlo Testa per i ricorrenti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio, il quale nulla ha osservato in ordine alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che A.A. e S.N. convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Montepulciano, F.M. per sentir dichiarare l’insussistenza di una servitù di passaggio su un fondo di loro proprietà e per sentirla condannare alla demolizione di una tettoia in cemento e amianto realizzata in violazione delle distanze;

che la F. si costituì contestando la domanda e chiedendo, in via riconvenzionale, che venisse riconosciuto l’intervenuto acquisto per usucapione della servitù di passaggio per averla esercitata sin dal 1982, e che venisse accertata la illiceità della veduta esercitata dagli attori dal balcone di loro proprietà;

che la F. propose altresì un secondo giudizio nel quale formulò le medesime domande proposte in via riconvenzionale;

che in tale giudizio spiegò intervento Fr.St., figlio della F., il quale asseriva di essere compossessore della servitù di passaggio della quale la madre aveva chiesto venisse accertato l’acquisto per usucapione;

che le cause vennero riunite e il Tribunale di Montepulciano dichiarò inammissibili le domande articolate dal Fr., in quanto carente di legittimazione attiva, e accolse le domande di parte attrice, dichiarando che la proprietà degli attori non risultava gravata da alcuna servitù di passaggio, sosta o transito a favore della proprietà della F., e ordinando a quest’ultima la rimozione della tettoia;

che il Tribunale respinse poi tutte le altre domande proposte dalle parti;

che F.M. e Fr.St. proposero appello, cui resistettero l’ A. e la S.;

che la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1303 del 2009, depositata il 1 ottobre 2009, ha rigettato il gravame;

che per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso F.M. e Fr.St. sulla base di sei motivi;

hanno resistito, con controricorso, A.A. e S. N.;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Rilevato che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 268 c.p.c., comma 2 e art. 105 cod. proc. civ., nonchè dell’art. 101 cod. proc. civ., art. 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa, con conseguente nullità della sentenza, per avere la Corte d’appello ritenuto la carenza di legittimazione attiva del Fr. e negato al medesimo ogni provvedimento sulle richieste istruttorie formulate nella comparsa del 26 gennaio 2004.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2 (recte: comma 3), per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile la documentazione prodotta da Fr.St. contestualmente all’atto di appello (denuncia di successione e accettazione, con beneficio di inventario dell’eredità di Fr.Di.), dovendosi invece ritenere detta documentazione indispensabile ai fini del decidere in ordine al termine di usucapione in relazione all’art. 1146 cod. civ..

Tale motivo, che ha carattere logicamente prioritario e che quindi deve essere esaminato per primo, è infondato. Premesso che il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva del Fr., la Corte d’appello non è incorsa nel denunciato vizio di violazione di legge, giacchè ha fatto corretta applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8293 del 2005, ritenendo in linea di principio non ammissibile la produzione in appello di documenti che avrebbero potuto essere prodotti nel giudizio di primo grado. Nè può ritenersi che la Corte d’appello avrebbe dovuto farsi carico della valutazione di decisività di detta documentazione. Invero, con riferimento alle prove nuove, nella giurisprudenza di legittimità si è chiarito che “in tema di ammissibilità di nuove prove nel giudizio d’appello, a norma dell’art. 345 c.p.c., comma 3, il collegio è tenuto a motivare esclusivamente l’indispensabilità che ne giustifica l’ammissione, in deroga alla regola generale che invece ne prevede il divieto, ma non anche la mancata ammissione delle prove ritenute non indispensabili, che si conforma alla predetta regola generale” (Cass., n. 16971 del 2009; Cass., n. 15346 del 2010). E’ infatti prevalente l’opinione che il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello implica la valutazione sull’attitudine della stessa a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi riservata al giudice di merito, a cui non può sostituirsi la Corte di cassazione (Cass., n. 14133 del 2006). E tali principi valgono anche con riferimento alla produzione di documenti che, per essere già nella disponibilità della parte, avrebbero dovuto essere prodotti in giudizio all’atto della costituzione (o, nella specie, dell’intervento in giudizio).

Il rigetto del secondo motivo di ricorso comporta la reiezione anche del primo motivo, atteso che, dovendosi escludere la legittimazione processuale del ricorrente Fr. (e anche l’interesse, come specificato nella sentenza di primo grado, confermata sul punto dalla Corte d’appello), risulta del tutto coerente con tale accertamento il fatto che non si sia dato corso alle richieste istruttorie della parte non legittimata.

Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1165 e 1310 cod. civ., nonchè omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere la Corte d’appello affermato che la insussistenza dei presupposti di fatto della invocata usucapione in relazione alla posizione processuale di F.M. vale anche in relazione alla posizione processuale di Fr.St.. In particolare, i ricorrenti si dolgono del fatto che in tal modo la Corte territoriale avrebbe esteso l’efficacia interruttiva dell’atto di citazione notificato alla F. anche al Fr., che nessuna notificazione aveva ricevuto.

Il motivo è inammissibile. Una volta accertato il difetto di legittimazione attiva di Fr.St., la doglianza risulta priva di oggetto, essendo estranea al processo la posizione del Fr..

Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., nonchè contraddittorietà della motivazione, per avere la Corte d’appello rigettato la domanda della F. non sussistendo prova contraria a quella documentale che attestava l’abitabilità dell’immobile autorizzata nel 1983. In particolare, i ricorrenti si dolgono della omessa valutazione di deposizioni testimoniali che avrebbero confermato l’assunto della F., secondo cui la servitù sarebbe stata esercitata dal 1982, sicchè alla data della notificazione dell’atto di citazione il termine di usucapione era maturato.

Il motivo è inammissibile, in quanto, lungi dall’evidenziare vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’appello, esso si risolve nella richiesta di una diversa valutazione delle prove testimoniali. Rientra poi nelle specifiche attribuzioni del giudice di merito la scelta tra le risultanze istruttorie di quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti. Senza dire che i ricorrenti si limitano a riprodurre due frammenti di dichiarazioni rese da due testi, che di per sè considerati non appaiono affatto decisivi, attesa la loro genericità, a dimostrare la fondatezza del loro assunto. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello omesso di pronunciare sulla domanda di accertamento di violazione della distanza legale e di condanna degli attori al ripristino della distanza legale. Secondo i ricorrenti, il Tribunale aveva omesso di pronunciare su tale domanda, tanto che avevano formulato uno specifico motivo di gravame.

Il motivo è infondato. Dalla sentenza impugnata emerge, invero, che la sentenza del Tribunale aveva rigettato tutte le altre domande proposte e quindi, deve ritenersi, anche quella di accertamento della illiceità della veduta degli originari attori. A fronte di tale rilievo, quindi, i ricorrenti avrebbero dovuto proporre un motivo di gravame con il quale censuravano il rigetto della domanda e non anche la omessa pronuncia su detta domanda.

Con il sesto motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 905, 906 e 907 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto la tettoia posta sopra il locale cantina dell’immobile della F. una costruzione in violazione (delle norme sulle distanze).

Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha respinto il corrispondente motivo di gravame richiamando la giurisprudenza di legittimità e ritenendo che la consistenza della tettoia in cemento e amianto, la sua aderenza alle vedute degli originari attori e l’ostacolo oggettivo all’esercizio del diritto insito nella veduta – circostanze, queste, tutte evidenziate dalle foto in atti – facessero ritenere violata la disposizione di cui all’art. 907 cod. civ., con conseguente necessità di demolizione del manufatto. A fronte di tale articolata motivazione, le censure dei ricorrenti, i quali si dolgono che la Corte d’appello non abbia apprezzato che la tettoia era stata costruita per proteggere la proprietà della F. dalla illecita veduta realizzata dagli attori con la costruzione di un balcone, come sarebbe dimostrato dalle foro in atti, si risolvono in realtà in una inammissibile richiesta di accertamento di merito, precluso in sede di legittimità. La censura, inoltre, si fonda sulla asserita illegittimità della veduta esercitata dagli originari attori; ma una simile ricostruzione è stata disattesa dal Tribunale allorquando ha rigettato tutte le domande della F., con statuizione non idoneamente censurata. Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che in prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 3, con la quale hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;

che il Collegio non ravvisa le prospettate ragioni di evidenza decisoria;

che la causa deve quindi essere rinviata per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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