Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24760 del 19/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 19/10/2017, (ud. 25/05/2017, dep.19/10/2017),  n. 24760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8472-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO

36, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANTONIO ROSARIO BONGARZONE, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2481/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/03/2011 R.G.N. 5451/08.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 29 marzo 2011 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine “per esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione”, in relazione agli accordi sindacali del 2001/2002, di cui al contratto di lavoro stipulato per il periodo 7.5.2002 – 30.6.2002 tra B.R. e Poste Italiane Spa, con conseguente declaratoria dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condanna della società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni non percepite dalla messa in mora, oltre accessori;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui ha resistito l’intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 1372 c.c., nonchè erronea motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto non risolto il rapporto di lavoro per mutuo consenso, sono infondati per inidoneità del solo decorso del tempo, in assenza di circostanze significative di una chiara e comune volontà delle parti contraenti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (tra le altre: Cass. n. 1780 del 2014; Cass. n. 13535 del 2015; Cass. n. 25844 del 2015), trattandosi comunque di valutazione del significato e della portata del complesso di elementi di fatto di competenza del giudice di merito (Cass. SS.UU. n. 21691 del 2016, in motivazione, punto 57; Cass. n. 2906 del 2015) le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Cass. n. 16932 del 2011);

che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge, per avere la sentenza impugnata ritenuto generica la motivazione posta a fondamento dell’assunzione, omettendo di considerare adeguatamente lo specifico riferimento ai vari accordi sindacali; il terzo motivo sostiene la violazione di legge perchè sarebbe stato onere della controparte provare l’estraneità dell’assunzione rispetto alle esigenze individuate nei singoli contratti; il quarto motivo deduce omessa motivazione in ordine alla ammissibilità ed alla rilevanza di un capitolo di prova testimoniale richiesto dalla società, invocando altresì l’esercizio di poteri officiosi;

che tali censure non possono trovare accoglimento per le ragioni già espresse da questa Corte in controversie analoghe (da ultimo v. Cass. nn. 10019, 10020 e 5255 del 2017; Cass. n. 16512 del 2016);

che infatti il decisum della Corte territoriale si fonda su di una duplice ratio decidendi, ciascuna idonea a sorreggere la decisione: l’una attinente alla genericità della clausola appositiva del termine, statuizione censurata con il primo motivo di ricorso; l’altra attinente l’onere e la carenza di prova in ordine al fatto che si fossero effettivamente verificate le indicate esigenze tecniche, organizzative e produttive, statuizione censurata con il secondo e terzo mezzo di gravame;

che questi ultimi motivi, i quali investono pienamente l’accertamento di un fatto – ricorrenza in concreto della causale – compiuto dal giudice di merito, anche in ordine alla esaustività delle allegazioni della società ed alla genericità della prova testimoniale richiesta dalla società e di quella documentale prodotta dalla medesima, sono in parte infondati e in parte inammissibili;

che, infatti, per pacifica giurisprudenza di legittimità, l’onere probatorio di provare la sussistenza delle ragioni legittimanti l’apposizione del termine grava sul datore di lavoro (tra tante: Cass. n. 2279 del 2010; Cass. n. 3325 del 2014), mentre la doglianza che lamenta la mancata ammissione di mezzi istruttori ed il mancato esercizio dei poteri officiosi è sussumibile nell’ambito del vizio di motivazione, di cui deve avere forma e sostanza (Cass. n. 16997 del 2002; Cass. n. 15633 del 2003) e può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione su di un fatto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. n. 11457 del 2007; Cass. n. 4369 del 2009; Cass. n. 5377 del 2011); in definitiva, le censure in esame, trascurando tali principi e mancando di enucleare il fatto controverso e decisivo anche secondo il previgente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prospettano una diversa ricostruzione della vicenda storica in ordine alla sussistenza fattuale della causale giustificativa, così scivolando “sul piano dell’apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, in punto di fatto, incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema” (da ultimo Cass. n. 16346 del 2016);

che secondo consolidata giurisprudenza: “in tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l’una dall’altra, e ciascuna da sola idonea a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di esse all’impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perchè l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta” (Cass. n. 3633 del 2017, in contenzioso analogo; in precedenza, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009);

che pertanto nella specie, poichè l’indicata ragione della decisione “resiste” all’impugnazione proposta dal ricorrente con il terzo e quarto motivo, è del tutto ultronea la verifica delle censure di cui al primo e secondo motivo sulla genericità della causale, perchè l’eventuale accoglimento di essi non potrebbe comunque determinare la cassazione della sentenza gravata;

che, pertanto, il ricorso va integralmente rigettato, in mancanza di qualsivoglia richiesta della parte ricorrente in ordine all’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32 e le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017

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