Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24760 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 08/10/2018), n.24760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19496/2013 proposto da:

Z.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE NAPPI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.N.A.S. S.P.A. – AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 441, presso lo

studio dell’avvocato PAOLO MARINI, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 389/2012 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 20/02/2013 R.G.N. 254/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELLA MARCHESE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MASSIMO NAPPI per delega verbale Avvocato PASQUALE

NAPPI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza nr. 389 del 23 novembre 2012, la Corte d’appello di Campobasso rigettava le domande di Z.N. di accertamento dell’illegittimità della seconda proroga, in violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, del contratto a tempo determinato stipulato con Anas s.p.a. dal 10 novembre 2008 al 9 marzo 2009, di conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, con il proprio diritto alla riassunzione in servizio, e delle altre conseguenti: così riformando, in accoglimento dell’appello della società, la sentenza di primo grado, che aveva invece accolto le domande del lavoratore e liquidato in suo favore, a titolo risarcitorio, un’indennità pari a tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva legittima (dopo la prima fino al 17 aprile) la seconda proroga del contratto, con il consenso scritto del lavoratore, per la ravvisata applicabilità della deroga, a causa di una serie di interventi di emergenza (in attuazione del potere di ordinanza riservato al governo ai sensi della L. n. 225 del 1992, art. 5) relativi agli eccezionali eventi sismici dell’Aquila del 6 aprile 2009, contenuta nel combinato disposto dell’art. 14 OPCM nr. 3755 del 15 aprile 2009 e 3 ordinanza di protezione civile nr. 3753 del 6 aprile 2009, di autorizzazione, “in relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del Compartimento Anas dell’Aquila (…) definitivamente inagibile” per effetto di tali eventi, al”la stessa società ad avvalersi delle deroghe previste” in tale ordinanza, tra le quali in particolare del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36.

E ciò per la chiarezza della previsione di deroga per l’ente, di appartenenza a quelli pubblici quale società a capitale pubblico, anche in riferimento all’autorizzazione al dipartimento della protezione civile “ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero (…) che svolgono istituzionalmente la gestione di pubblici servizi” per il soddisfacimento delle dette attività di emergenza (art. 10 OPCM n. 3755): con evidente irrilevanza della pure indubbia natura privatistica del rapporto di lavoro con i suoi dipendenti, a fini di illegittimità dell’ulteriore proroga dei contratti a termine pendenti in funzione della specifica ed eccezionale ipotesi emergenziale.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, illustrato con memoria, il lavoratore; Anas s.p.a. ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il controricorso presentato dall’intimata è tardivo in quanto avviato per la notificazione in data 23.10.2013 (mentre il ricorso è stato notificato il 14.8.2013, data di ricezione), non applicandosi la sospensione feriale dei termini ex lege n. 742 del 1969, alle controversie di lavoro.

2. Passando all’esame del ricorso, con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione dell’art. 12 disp. gen., con riferimento alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3753, 3754, 3755 del 2009. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello ritenuto applicabile al rapporto di lavoro fra le parti la deroga al D.Lgs. 30 marzo 2001, nr. 165, art. 36, stabilita dall’art. 3 dell’Ordinanza nr. 3753, senza considerare – in presenza di una norma eccezionale, in quanto espressione del potere di ordinanza in deroga stabilito dalla L. n. 225 del 1992, art. 5 – che essa avrebbe potuto trovare applicazione soltanto al settore delle Amministrazioni Pubbliche e non anche ai dipendenti di ANAS S.p.A., il cui rapporto di lavoro con la società è regolato dalle norme di diritto privato; nè tale estensione poteva ritenersi giustificata alla luce dell’art. 10 dell’Ordinanza n. 3755, pur richiamato nella sentenza impugnata, non risultando dedotto che l’impiego del ricorrente in virtù della seconda proroga fosse avvenuto su richiesta e alle dipendenze del Dipartimento della protezione civile.

2.1. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1 – è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello, riconoscendo applicabile tale norma ai dipendenti di ANAS, avrebbe di fatto esteso la disciplina del pubblico impiego privatizzato a rapporti ormai esclusivamente regolati dalle norme di diritto privato.

3. I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono da accogliere, in continuità con altri precedenti di questa Corte intervenuti in analogo contenzioso (Cass. 19 dicembre 2016, nr. 16166, poi seguita da: Cass. 7 dicembre 2017, n. 29443; Cass. 3 gennaio 2018, n. 30).

3.1. In via preliminare, con riferimento alla questione, qui controversa, della “seconda” proroga al contratto a termine stipulato tra le parti, con il richiamo alle OO.PCM nr. 3753 del 6 aprile 2009 e nr. 3755 del 15 aprile 2009 (a seguito degli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009), appare utile chiarire come le ordinanze emesse ai sensi della L. n. 225 del 1992, art. 5, abbiano natura di ordinanze “libere”, immediatamente esecutive e siano espressione, diversamente dagli atti governativi con valore di legge, di autonomia ed operino generalmente nel campo dell’attività amministrativa. Pur non avendo valore di legge, esse sono nel loro ambito indipendenti e soggette, nel loro contenuto, solo alla Costituzione e ai principi generali dell’ordinamento, nè sono vincolate da altre norme preesistenti che non siano quelle espressamente indicate dalla fonte da cui traggono origine. Il che giustifica appunto la loro denominazione di ordinanze “libere”: con la conseguenza di dover formare oggetto, pur non contenendo disposizioni generali e astratte, della scienza diretta del giudice (il quale non sarebbe in grado, diversamente, di accertare quali limitazioni siano state apportate nel caso concreto alla disciplina normativa generale) e di dover essere la loro violazione denunciata nel giudizio di legittimità a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass., sez. un. 7 marzo 2006, nr. 4813; Cass. 26 luglio 2007, nr. 16450).

3.1. Occorre poi considerare che, qualora intendano derogare alle leggi vigenti, esse devono essere motivate e contenere le indicazioni delle principali norme cui si intende derogare, ai sensi della L. n. 225 del 1992, art. 5, comma 5 (Cass. 7 novembre 2017, nr. 26372; Cass. 29 maggio 2018, nr. 13482).

4. Tanto premesso, nel merito deve osservarsi che la seconda proroga del contratto a tempo determinato non è ordinariamente consentita, per il divieto del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, che indubbiamente si applica al rapporto di lavoro alle dipendenze di Anas s.p.a. in quanto di natura privatistica. E tale norma non è espressamente richiamata dall’art. 3 dell’ordinanza nr. 3753 cit., al contrario del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, espressamente richiamato ma inapplicabile alla società.

4.1. Questa Corte ha già affermato (nei precedenti sopra citati, Cass. nr. 26166 del 2016, Cass. nr. 29443 del 2017; Cass. nr. 30 del 2018) il divieto per Anas s.p.a. della seconda proroga del contratto a termine, per interpretazione del richiamo dell’art. 3 cit. nel rispetto dei “limiti formali di appartenenza all’Amministrazione pubblica, quale legislativamente definita”, piuttosto che “lata e funzionalistica” e in difetto di deduzione riconducibile, quanto alle ragioni della seconda proroga, all’art. 10, comma 1, seconda parte dell’ordinanza n. 3755 cit.

5. Ritiene il Collegio che una tale interpretazione delle disposizioni delle due OOPCM risponda al criterio ermeneutico fondamentale, sia sotto il profilo strettamente letterale di attribuzione del significato proprio delle parole secondo la loro connessione, sia sotto quello della ratio, ossia dell’intenzione del legislatore (art. 12 preleggi, comma 1).

5.1. Ed infatti, le citate ordinanze non contengono, nè per motivazione nè per indicazione delle principali norme che ne siano oggetto, le ragioni di una tale deroga (Cass. 7 novembre 2017, nr. 26372; Cass. 29 maggio 2018, n. 13482) al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4: certamente neppure ricavabile dal riferimento di chiusura dell’art. 3 OPCM nr. 3753 cit. alle “leggi ed altre disposizioni strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza”.

5.2. Nè, d’altro canto, soccorre la specifica autorizzazione per Anas s.p.a., in virtù del combinato disposto dell’art. 14 OPCM nr. 3755 del 15 aprile 2009 e art. 3 OPCM nr. 3753 del 6 aprile 2009, “in relazione alla necessità di ricostruire con somma urgenza la sede del Compartimento Anas dell’Aquila (…) definitivamente inagibile”.

Essa deve essere letta nel rigoroso rispetto di tale finalità, per l’eccezionalità della normativa di deroga, ostativa ad un’interpretazione (non già estensiva, ma) analogica (art. 14 preleggi) quale sarebbe quella che consentisse l’autorizzazione non per il fine normativamente previsto ma “per la pluralità di esigenze connesse allo svolgimento dei compiti demandati ad Anas”: in quanto produttiva di diritto, per l’estrazione di una (nuova) norma non prevista dal legislatore (e quindi vietata), in forza dell’argomento “a simili” sull’assunto per cui il legislatore, pur non avendo contemplato una determinata fattispecie, l’avrebbe tuttavia contemplata se l’avesse presa in considerazione; al contrario della interpretazione estensiva, tendente a comprendere nella portata concreta della norma tutti i casi da essa anche implicitamente considerati, quali risultanti non solo dalla lettera ma anche dalla ratio della disposizione (Cass. 30 dicembre 2011, nr. 30722).

5.3. D’altronde, neppure risulta alcuna destinazione del lavoratore “doppiamente prorogato” alla ricostruzione della sede del Compartimento Anas dell’Aquila, emergendo piuttosto soltanto il già menzionato riferimento alla situazione emergenziale derivante dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

5.4. Parimenti inidonea ai presenti fini interpretativi è la previsione, di deroga per l’ente, di appartenenza agli enti pubblici quale società a capitale pubblico, anche in riferimento all’autorizzazione al Dipartimento della protezione civile “ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero (…) che svolgono istituzionalmente la gestione di pubblici servizi” per il soddisfacimento delle dette attività di emergenza (art. 10 OPCM n. 3755). E ciò per l’assenza di deduzione di alcun accordo fra Dipartimento e Anas s.p.a. per il distacco presso il primo di personale della società, nè di impiego del ricorrente in forza della seconda proroga su richiesta e alle dipendenze del Dipartimento stesso (così anche: Cass. 19 dicembre 2016, n. 26166).

6. Appare allora evidente che le superiori argomentazioni rendano irrilevante la qualità di Anas di società a partecipazione totale di capitale pubblico, cui pure è riconosciuta natura di organismo di diritto pubblico (art. 1, secondo comma del suo Statuto), iscritta tra gli enti produttori di servizi economici nell’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi della L. n. 196 del 2009, art. 1, comma 3 (di contabilità e finanza pubblica).

7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con la cassazione della sentenza e rinvio, per i dovuti accertamenti in fatto anche in relazione alle questioni “assorbite” (cfr. pag. 5 sentenza impugnata), oltre che per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Napoli.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, cui demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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