Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24760 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. II, 05/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 05/11/2020), n.24760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24421-2019 proposto da:

D.S., rappresentato e difeso dall’avvocato AMERIGA MARIA

PETRUCCI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. 1433/2019 del TRIBUNALE di POTENZA,

depositato il 26/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con decreto del 26/6/2019, il Tribunale di Potenza ha respinto il ricorso proposto da D.S. (già S.) avverso la decisione della Commissione territoriale di Salerno, di reiezione delle domande di protezione internazionale ed umanitaria, ritenendo che la narrazione del ricorrente (questi aveva dichiarato di essere fuggito dal Paese di origine dopo la morte del padre, per sfuggire alle minacce dei fratellastri che avevano allontanato lui e la madre, in quanto istituiti dal padre quali unici eredi, e di non volere ritornare in (OMISSIS) per paura dei fratellastri e per non avere ivi più niente) pur credibile, era confinata nell’ambito prettamente familiare e privato, tale da non incidere sulle libertà individuali, da cui la reiezione della domanda di rifugio e della protezione sussidiaria, considerata la situazione della (OMISSIS), come risultante dalle Coi più accreditate (vedi rapporto di Amnesty International relativo al 2017/2018) e dalle notizie del sito ministeriale (OMISSIS), tutte escludenti una situazione di violenza indiscriminata, di conflitto interno o internazionale da cui possa derivare minaccia grave o individuale alla persona.

Il Tribunale ha escluso la protezione umanitaria, non sussistendo una situazione di specifica vulnerabilità, neppure invero allegata.

Avverso detta pronuncia ricorre D.S. (già S.), sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si difende con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia i vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per essere stata la motivazione del decreto redatta con la collaborazione del Giudice onorario, che ha altresì provveduto a svolgere attività istruttoria, emesso ordinanza, di talchè è mancata la cognizione piena del Tribunale collegiale.

Il motivo è infondato.

Ed infatti, come affermato nella pronuncia 7878/2020, in tema di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale abbia svolto attività processuali e abbia poi rimesso la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, in quanto l’estraneità di detto giudice al collegio non assume rilievo a norma dell’art. 276 c.p.c., dato che, con riguardo ai procedimenti camerali, il principio di immutabilità del giudice non opera con riferimento ad attività svolte in diverse fasi processuali.

E la pronuncia 4887/2008 ha affermato che, in materia di protezione internazionale, non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito il giudice onorario di tribunale abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata in materia di immigrazione, poichè il D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10 recante la riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare, anche nei procedimenti collegiali, compiti e attività ai giudici onorari, compresa l’assunzione di testimoni, mentre l’art. 11 medesimo D.Lgs. n. esclude l’assegnazione dei fascicoli ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

Ed è del tutto gratuita l’asserzione che il Tribunale nella sua composizione collegiale non abbia assunto alcuna determinazione a riguardo, risultando di contro assunta la deliberazione di cui al decreto dal collegio come composto.

Quanto alla collaborazione del GOT alla redazione della pronuncia, non è predicabile alcuna nullità, trattandosi di una mera collaborazione, che rimane atto interno nella stesura della motivazione, che rimane ascrivibile al Collegio (e nel decreto non è neppure prevista la posizione del Giudice estensore, ma solo del Giudice relatore).

Col secondo mezzo, il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, sostenendo di avere provato con specifiche allegazioni la situazione di violenza indiscriminata e di conflitto interno, nonchè il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti; si duole della motivazione perplessa, apparente, affetta da contrasti irriducibili; denuncia che non sono state utilizzate le Coi più aggiornate e a riguardo fa valere il rapporto annuale di Amnesty International 2016/2017, che si dice non smentito dal report successivo 2017/2018, le notizie reperibili su link 2014/2016, aggiornamenti sui frequenti ammutinamenti del 2017.

Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.

Il Tribunale ha dato conto del rapporto di Amnesty International 2017/2018, e del sito ministeriale (OMISSIS), concludendo nel senso della insussistenza di una situazione di conflitto interno o internazionale, da cui possa derivare pericolo di danno grave alla vita o alla persona, stante i progressi in materia di ordine pubblico, pur occorrendo del tempo perchè detti progressi siano operativi sull’intero territorio, e, a fronte di detta valutazione di merito, il ricorrente contrappone inammissibilmente la propria valutazione, basata su fonti risalenti nel tempo e quindi non più aggiornate.

Nè può ritenersi perplessa o apparente la motivazione, essendo ben individuabili il ragionamento condotto dal Tribunale e le conclusioni assunte; sostanzialmente, il ricorrente vorrebbe, del tutto inammissibilmente, una rivalutazione del merito.

Col terzo mezzo, il ricorrente si duole della valutazione del Tribunale sulla insussistenza dello stato di vulnerabilità personale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, sostenendo l’assenza di motivazione e la presenza di affermazioni incongrue; afferma di avere fatto valere una situazione di vulnerabilità derivante dall’essere stato vittima delle violenze dei fratellastri, della completa spoliazione subita, del fatto che non gli è rimasto più niente in (OMISSIS), solo la madre; si duole del mancato accertamento officioso delle condizioni di violenza diffusa ed indiscriminata, e che il Tribunale ha ignorato le fonti internazionali che descrivono le condizioni di vita precarie in (OMISSIS) anche dal punto di vista sanitario e le violazioni dei diritti fondamentali; denuncia la mancata valutazione del livello di integrazione, e quindi della documentazione prodotta a riguardo (del tutto genericamente indicata).

Ciò posto, si osserva che, a parte la palese incongruenza logica tra affermare l’assenza di motivazione e la presenza di affermazioni incongrue, il Tribunale ha dato atto dell’allegazione solo del contrasto con i fratellastri e della carenza di ogni e diversa allegazione, di talchè sono del tutto nuove e quindi inammissibili le doglianze relative alla situazione di povertà e privazione dei diritti fondamentali, esposti per la prima volta nel presente giudizio di legittimità, nè la parte ha neppure allegato di avere dedotto e fatto valere dette circostanze (allegazione da cui sarebbe conseguito l’esercizio di poteri officiosi di indagine) nel giudizio di merito; manca, infine, ogni deduzione specifica relativa alle condizioni del ricorrente in Italia, al fine di valutare lo stato di vulnerabilità nel raffronto tra la situazione nel paese di origine e quella del paese di accoglienza.

Ed infatti, come affermato nella pronuncia 4455/18, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

E la pronuncia Sez. U. 29459/19 ha affermato che, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato. Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2100,00, oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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