Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24760 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24760 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: BURSESE GAETANO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 4983-2007 proposto da:
CONDOMINIO di VIA ALESSANDRO D’ANCONA 9 – ROMA C.F.
96054490584, in persona dell’Amministratore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO
D’ITALIA 106, presso lo studio dell’avvocato IZZO
CARLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

MARCELLI SILVANA MRCSVN20E68H501K, ROMAGNA LILIANA,
ROMAGNA ANTONIETTA, ROMAGNA MARA, elettivamente
domiciliatt in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 60, presso lo

Data pubblicazione: 05/11/2013

studio dell’avvocato MASTROBUONO SEBASTIANO, che lk,
rappresenta e difende;

avverso la sentenza n.

72/2006

controricorrenti

della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 05/01/2006;

udienza del

03/10/2013

dal Consigliere Dott. GAETANO

ANTONIO BURSESE;
udito l’Avvocato IZZO CARLO difensore del ricorrente
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato SEBASTIANO MASTROBUONO difensore dei
resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Condominio via D’Ancona 9 – Marcelli
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 7.1.2000 le sig.re Silvana MARCELLI ,
Mara, Liliana e Antonietta ROMAGNA ,comproprietarie dell’appartamento in

via D’Ancona n. 9 in Roma, premettendo che lo stesso Condominio – in cui
era ubicata la loro abitazione – aveva deliberato l’installazione dell’impianto
dell’ascensore esterno all’edifico condominiale e che dopo l’effettiva
realizzazione dello stesso, si erano rese conto che la torre in cui era
collocata la cabina di risalita, comportava un notevole pregiudizio alla loro
proprietà, in conseguenza della ridotta vivibilità del loro appartamento per la
perdita di visibilità e per la preclusione della veduta laterale dalle finestre
della cucina e del soggiorno. Le attrici chiedevano pertanto dichiararsi
arbitraria la costruzione del predetto impianto con la demolizione di esso e
la riduzione in pristino stato. Si costituiva il Condominio opponendosi alla
domanda attrice, di cui chiedeva il rigetto. In corso di causa le attrici
rinunciavano all’originaria domanda di riduzione in pristino, chiedendo la
condanna del condominio al solo risarcimento del danno, che
quantificavano pari alla somma che esse attrici sarebbero tenute a versare
allo stesso condominio quale loro contributo per le spese di costruzione
e per l’uso dell’ascensore.

Corte Suprema di Cass

– est. dr. G. A. Bursese-

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Roma alla via Alessandro d’Ancona 9, citavano in giudizio il Condominio di

L’adito tribunale, con sentenza n. 11276/02 rigettava la domanda delle
attrici (che condannava al pagamento dei 2/3 delle spese processuali),
ritenendo che esse non avevano fornito la prova di un danno effettivo e
concreto alla loro proprietà conseguente alla costruzione del vano ascensore

La sentenza veniva appellata dalle sig.re Marcelli-Romagna

che

riproponevano le loro precedenti istanze; resisteva il condominio e l’adita
Corte d’Appello di Roma con pronunzia n. 72/02 depositata in data 5.1.2006
accoglieva in parte il proposto appello, condannando a titolo risarcitorio il
condominio appellato al pagamento della somma di € 9.500,00, oltre
interessi ed alla rifusione delle spese del doppio grado.
La corte capitolina riteneva che, contrariamente a quanto stabilito dal

:se ro
.
tribunale, le attrici avévem data la prova del danno desumibile attraverso
la documentazione e le foto prodotte, da cui era visibile l’eccessiva
vicinanza della torre dell’ascensore alle finestre del loro appartamento;
quanto al danno, non poteva accogliersi la domanda di “compensazione”
con il credito del condominio relativo alla quota a loro carico per la
costruzione dell’ascensore, per cui procedeva alla liquidazione dello stesso
danno in via equitativa.
il

Per la cassazione della suddetta decisione ha proposto ricorso

Condominio di via D’Ancona sulla base di 3 mezzi; resistono le intimate con
controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.

Corte Suprema di Cassazi e — II

. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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esterno.

MOTIVI DELLE DECISIONE
1 – Con il primo motivo del ricorso il Condominio denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 1120 c.c., il quale, al secondo comma, vieta le
innovazioni ” che possono arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza

comuni dell’edificio inservibili all’uso o godimento anche di un singolo
condomino.” Osserva l’esponente che tale norma richiamata dal giudice di
merito, può essere applicata solo a quelle innovazioni che possano
arrecare pregiudizio al fabbricato condominiale ed alle parti comuni ex art.
1117 c.c., ma non anche alla proprietà esclusiva del singolo condomino; in
questo caso troverebbe applicazione la differente disciplina “delle norme di
buon vicinato” . Il motivo si conclude con il seguente quesito: ” Dica la Corte
se la disciplina delle innovazioni vietate dall’art. 1120 c.c. possa essere
applicata anche alle ipotesi in cui viene leso il diritto di proprietà esclusiva del
condomino e non piuttosto quello relativo alle parti comuni dell’edificio.”
La doglianza non ha pregio.
L’esponente invoca una non condivisibile interpretazione restrittiva della
norma di cui all’art. 1120 c.c.; ma non v’è dubbio — anche in ossequio alla
più recente giurisprudenza – che tale disposizione, valutata la sua ratio,
a maggior ragione, può essere riferita anche alla proprietà esclusiva del
singolo condomino: se ne deduce che non .,.cno consentite le innovazioni
che comportino un danno alla proprietà individuale del singolo condomino.

Corte Suprema di Cassazion

I sez civ. ‘st. dr. G. A. Bursese-

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del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o rendano talune parti

Al riguardo questa S.C., proprio sulla base di siffatto presupposto,

ha

ritenuto nulla la delibera dell’assemblea condominiale, la quale, anche se
adottata a maggioranza al fine indicato (nella specie : all’installazione di
un impianto di ascensore nell’interesse comune), fosse lesiva dei diritti

la relativa nullità fosse sottratta al termine di impugnazione previsto dall’art.
1137, ultimo comma, c.c., potendo essere fatta valere in ogni tempo da
chiunque dimostri di averne interesse, ivi compreso il condomino che abbia
espresso voto favorevole ( Cass. Sentenza n. 12930 del 24/07/2012;
Cass. n. 6109 del 25/06/1994 : nella specie, la S.C. ha confermato la
decisione dei giudici di merito i quali avevano dichiarato la nullità della
deliberazione adottata a maggioranza in base all’art. 2 legge n. 13/1989 cit.
di installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze di un
condomino portatore di handicap, che comportava peraltro un sensibile
deprezzamento dell’unità immobiliare di altro condomino sita a piano terra).
2 – Con il secondo motivo del ricorso, si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 cpc e 2967 c.c. e 345 cpc. Si osserva che la
prova del danno era stata stabilita dal giudice sulla base del suo” soggettivo
ed apodittico apprezzamento dello stato dei luoghi quale gli risultava
dall’esame diretto delle allegazioni fotografiche.” In realtà — lamenta il
condominio – le attrici non avevano fornita, come dovevano, la prova del

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sez. civ. – est. dr. G. A. Bursese-

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di un condomino sulle parti di sua proprietà esclusiva, stabilendo che

danno lamentato, essendosi limitate ad esibire ( peraltro solo in appello) le
foto su cui la Corte ha poi fondato la sua decisione.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: ” Dica la Corte se
rientra nella disciplina del fatto notorio, così previsto dall’art. 115 c.p.c. — cioè

determinazione del valore di un immobile e del suo deprezzamento anche ai
fini della liquidazione del danno”.
Ciò posto, osserva il collegio che il quesito di diritto è generico e
meramente teorico, senza alcuna attinenza al caso concreto, ciò che
comporta l’inammissibilità del motivo in esame.
Questa S.C. al riguardo ha precisato che: “ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il
quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere alla funzione
di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e
l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente
generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per
mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore
asseritamene compito dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne
consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di
accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla
fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come
illustrata nello svolgimento del motivo” (Cass. n. 3530 del 07/03/2012)

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– est. dr. G. A. Bursese-

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come posto a fondamento della decisione del giudice in assenza di prova- la

3 – Con il terzo motivo infine si eccepisce il

vizio di motivazione della

sentenza ” in relazione all’illustrazione ed alla quantificazione del danno
lamentato e stabilito in via equitativa”, in quanto mancherebbero
completamente l’indicazione dei parametri di riferimento utilizzati dal giudice

assolutamente generico.
Il motivo – mancante dell’indicazione del fatto controverso ex art. 366 bis
c.p.c. — non ha pregio. Il giudice ha correttamente operato ai fini della
liquidazione del danno, richiamando — sia pure succintamente — i criteri ed i
parametri seguiti per la sua liquidazione in forma equitativa ( quali: ”
posizionamento dell’immobile, dimensioni di esso e suo deprezzamento: v
sentenza pag. 6).
Del resto la doglianza si risolve in una questione di fatto come tale sottratta
al sindacato del giudice di merito, attesa la corretta motivazione.
Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. Per il principio della
soccombenza le spese processuali sono poste a carico del ricorrento.
P.Q.M.
la Corte

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

spese processuali, che liquida in complessivi € 1.200, 000, di cui € 200, 00.
In Roma li 3 ottobre 2013
IL CONSIGLIERE EST.

(dott. Gae no Antonio Bursese)

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per liquidare il danno stesso, indicato peraltro dall’odierne intimate in modo

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