Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24760 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 03/10/2019), n.24760

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14022-2018 proposto da:

D.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FISCHIONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO SALATO;

– ricorrente –

contro

E.A., in proprio e nella qualità di erede di

S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso

lo studio dell’avvocato MARCELLO PIZZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato VINCENZO MICELI;

– controricorrente –

contro

R.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2397/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

D.V. ha proposto ricorso, sulla scorta di due motivi, per la cassazione della sentenza della corte di appello di Palermo che, confermando la sentenza del tribunale di Trapani, ha ordinato a lui ed alla sig.ra R.A., non qui ricorrente, di rilasciare l’immobile sito in (OMISSIS), di proprietà dei sig.ri S.F. e E.A., detenuto per oltre un decennio dai sigg.ri D. e R. in forza di contratto preliminare di compravendita mai seguito dal contratto definitivo di trasferimento immobiliare. La corte palermitana ha altresì rigettato la domanda riconvenzionale proposta dai sigg.ri D. e R. per il trasferimento dell’immobile ai sensi dell’art. 2932 c.c. sulla base della duplice ratio decidendi della intervenuta prescrizione ordinaria decennale del loro diritto alla conclusione del contratto definitivo e della impossibilità di emanare una sentenza ex art. 2932 c.c. per la difformità urbanistica dell’immobile, non essendo stata provato l’integrale versamento della somma dovuta a titolo di oblazione per il condono edilizio.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente attinge la prima ratio decidendi e – premesso che il primo giudice aveva rigettato l’eccezione dai coniugi S.- E. di prescrizione del diritto dei sigg.ri D. e R. alla conclusione del contratto definitivo (ritenendo la prescrizione validamente interrotta e rigettando la domanda di trasferimento dell’immobile avanzata da questi ultimi soltanto sul rilievo della ritenuta irregolarità urbanistica dell’immobile stesso) – lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 333,343 e 346 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa accogliendo la suddetta eccezione di prescrizione ancorchè la statuizione di rigetto al riguardo emessa dal tribunale di Trapani non avesse formato oggetto di appello incidentale da parte dei coniugi S.- E., i quali si erano limitati a riproporre tale eccezione nella comparsa di costituzione in appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso, anch’esso riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente attinge la seconda ratio decidendi e denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 40, commi 2 e 3, in riferimento all’art. 2932 c.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo ostativa all’emissione di una sentenza ex art. 2932 c.c. “l’assenza di prova dell’integrale versamento della somma dovuta a titolo di oblazione dell’abuso edilizio” (pag.5 della sentenza impugnata), pur essendovi in atti la prova che erano state presentate ben due istanze di sanatoria dell’immobile promesso in vendita, con il pagamento delle somme dovute per l’oblazione.

L’intimata E.A. ha presentato controricorso in proprio e quale di erede del sig. S.F..

R.A., già contumace nel giudizio di appello ed alla quale pure il ricorso per cassazione è stato notificato, non ha spiegato difese in questa sede.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 21.02.2019, per la quale le parti non hanno depositato memorie.

Come già accennato, la sentenza impugnata si fonda su due distinte rationes decidendi, ciascuna delle quali autonomamente idonea a sorreggere il decisum, come espressamente fatto palese nella stessa sentenza impugnata, all’inizio del primo capoverso di pag. 5 (“ma ove anche per ipotesi la prescrizione non fosse intervenuta, non sussisterebbero comunque le condizioni per far luogo a pronuncia ex art. 2932 c.c., ostandovi l’assenza di prova dell’integrale versamento della somma dovuta a titolo di oblazione dell’abuso edilizio”).

La seconda ratio, concernente il difetto di prova del versamento dell’intero importo dovuto a titolo di oblazione per il condono del bene compromesso in vendita (e quindi, in definitiva, il difetto di prova della regolarità urbanistica di tale bene) resiste all’impugnazione recata con il secondo mezzo di ricorso.

Quest’ultimo, infatti, va disatteso perchè, pur denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 47 del 1985, art. 40 e dell’art. 2932 c.c., non individua alcuna regola di diritto esplicitamente enunciata o implicitamente applicata dalla corte territoriale che risulti in contrasto con le diposizioni di cui alla lamenta violazione o falsa applicazione, ma censura senza, tuttavia, rispettare il paradigma del mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’accertamento di fatto compiuto dalla corte territoriale in ordine alla mancata dimostrazione del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione.

Il rigetto del secondo mezzo di ricorso determina la inammissibilità del primo mezzo per sopravvenuta carenza di interesse, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (tra le tante, Cass. 11493/18).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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