Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2476 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 10/01/2017, dep.31/01/2017),  n. 2476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15307/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

ST Microelectronics s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Sante

Ricci, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla

via delle Quattro Fontane n. 161, per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 62/26/12 depositata il 24 maggio 2012;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2017

dal Consigliere Enrico Carbone;

Udito l’Avv. Giancarlo Caselli per la ricorrente e l’Avv. Gabriele

Travaglini su delega per la controricorrente;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Umberto De Augustinis, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso di ST Microelectronics s.r.l., la Commissione Tributaria Provinciale di Milano annullava l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per recupero dell’IVA detratta dalla società nell’anno d’imposta 2003 in relazione a cessioni extracomunitarie.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice quanto al sufficiente riscontro documentale dell’uscita delle merci dal territorio comunitario.

L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di tre motivi.

STM resiste con controricorso, illustrato da memoria.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per apparenza della motivazione, essendosi il giudice d’appello limitato ad un indistinto richiamo delle produzioni, senza specificare quale documento realmente comprovasse l’effettività dell’esportazione.

1.1. Il motivo è infondato.

La sentenza d’appello contiene un riferimento particolare all'”attestazione degli uffici doganali appartenenti ai Paesi destinatari delle merci, riportante il codice identificativo delle stesse” (pag. 3); vi è una motivazione succinta, dunque, ma non apparente, che pure evoca a conforto la “mancata contestazione della documentazione prodotta” (ibidem).

2. Il secondo motivo di ricorso denuncia insufficiente motivazione circa il fatto controverso e decisivo del transito extracomunitario.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1 e 8, art. 2697 c.c., per non aver il giudice d’appello riconosciuto l’onere probatorio gravante sull’esportatore quanto all’uscita della merce dal territorio comunitario.

Logicamente connessi, questi motivi vanno scrutinati insieme.

2.1. Il terzo motivo è infondato.

Il giudice d’appello ha esattamente gravato l’onere probatorio su STM, salvo ritenerlo assolto per mezzo dei documenti prodotti dall’esportatore e non contestati dall’amministrazione.

2.2. Il secondo motivo è infondato.

Censurando un’insufficienza motivazionale sul fatto decisivo dell’uscita delle merci dal territorio comunitario, esso segue logicamente il motivo sul riparto dell’onere probatorio ed è ammissibile alla luce del testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis (cioè anteriore alla L. n. 134 del 2012).

Orbene, il documento doganale con visto a uscire – esemplare n. 3 del documento amministrativo unico (“esemplare 3 DAU”), disciplinato dagli artt. 792 ss. Reg. CEE 2 luglio 1993, n. 2454, applicabili ratione temporis – non costituisce un mezzo di prova indefettibile circa l’esportazione extracomunitaria, trattandosi di documento che non rientra nella sfera di disponibilità dell’esportatore, sicchè, in mancanza, può farsi ricorso ad ogni altro mezzo certo, quale l’attestazione pubblica del Paese di destinazione D.P.R. n. 43 del 1973, ex art. 346 (Cass. 6 settembre 2013, n. 20487, Rv. 628113; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3193, Rv. 634515).

Nella specie, questa attestazione è stata prodotta dall’esportatore (pacificamente sprovvisto di “esemplare 3 DAU”) ed è stata vagliata dal giudice di merito, che l’ha posta al centro della motivazione: succinta, quindi, ma non insufficiente.

Se poi tale prova documentale fosse concretamente inidonea (per difetto di traduzione certificata od omessa indicazione della data di spedizione) non è questione sottoponibile al giudice di legittimità, poichè la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (Cass. 17 novembre 2005, n. 23286, Rv. 585444; Cass. 26 gennaio 2015, n. 1414, Rv. 634358).

Infine, ove avesse inteso denunciare un errore percettivo del giudice di merito (in particolare sul codice identificativo riportato dall’attestazione), l’Agenzia non avrebbe dovuto ricorrere per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, ma agire in revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 (Cass. 9 ottobre 2015, n. 20240, Rv. 636661; Cass. 9 febbraio 2016, n. 2529, Rv. 638935).

3. Il ricorso deve essere respinto e le spese di questo giudizio regolate per soccombenza.

4. La ricorrente prenota a debito, sicchè non ha l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955, Rv. 630550; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778, Rv. 638714).

PQM

Respinge il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a rifondere a ST Microelectronics s.r.l. le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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