Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2476 del 04/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 04/02/2020), n.2476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10028-2014 proposto da:

TECNARREDO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso 2o

studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUIGI QUERCIA giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE DI BARI;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona dei rettore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO 4 4 STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 76/2013 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

STANISLAO DE MATTEIS che ha concluso per il rigetto dei due motivi

di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Bari con la quale è stata rigettata l’impugnativa proposta dalla Tecnarredo s.r.l. avverso l’avviso di recupero (n. (OMISSIS)) del credito di imposta di Euro 80.228,94 utilizzato in compensazione negli anni di imposta 2007, 2008 e 2009 a fronte di un investimento in area svantaggiata, ai sensi della L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 8; la CTR ha evidenziato che l’investimento in questione era stato avviato il 5 marzo 2001, ossia in data antecedente a quella – “id est”: 13 marzo 2001 – di operatività del regime agevolativo (per effetto dell’approvazione del predetto regime da parte della Commissione Europea) e che la consegna del bene e il pagamento delle fatture a saldo erano avvenuti nell’ottobre 2002, ovvero in data successiva a quella – “id est”: 8 luglio 2002 – di introduzione, per effetto del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 2002, n. 178, della agevolazione a domanda.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società, affidato a due motivi.

3. L’Agenzia delle entrate ha depositato “atto di costituzione” al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la Tecnarredo s.r.l. – denunciando nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 8, vigente ratione temporis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, richiamato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1, – si duole che il giudice di appello abbia ritenuto legittimo il recupero del credito di imposta utilizzato dalla società negli anni 2007, 2008 e 2009, deducendo che il predetto art. 8 abbia invece previsto l’esclusione del regime agevolativo, per gli investimenti avviati prima del 14 marzo 2001, ai fini dell’utilizzabilità del credito di imposta in relazione alla sola dichiarazione dei redditi dell’anno 2000.

2. Con il secondo motivo – denunciando nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8, vigente ratione temporis e alla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 62, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – lamenta che il predetto giudice abbia disconosciuto il credito di imposta per avere essa società omesso di presentare la necessaria preventiva autorizzazione mediante l’invio del modello ITS, non surrogabile con il modello CVS.

3. Il primo motivo è infondato, poichè la disposizione di riferimento – ove è previsto, per quanto qui interessa, che “Ai soggetti titolari di reddito d’impresa (…) che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità Europee (…), è attribuito un credito d’imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall’approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità Europee (…)” – va linearmente interpretata nel senso che, per il solo periodo di imposta dell’anno 2000, il beneficio deve in ogni caso decorrere da data successiva a quella (i.e.: 13 marzo 2001) dell’approvazione del detto regime agevolativo da parte della citata Commissione (cfr., tra le altre, Cass. 12/07/2018, n. 18424, in motivazione); del resto, la diversa lettura propugnata in ricorso, incentrata sulla possibilità di utilizzare il credito, per gli investimenti avviati prima del 14 marzo 2001, nei vari anni di imposta, purchè successivi al 2000, confligge con il tenore letterale della disposizione ed urta avverso il senso di logica e ragionevolezza.

4. Il secondo motivo è altresì infondato, in quanto, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, lett. a), la comunicazione all’Agenzia delle entrate del modello CVS, ai fini della persistenza del regime agevolativo automatico, è previsto solo per “i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell’8 luglio 2002”; e, nel caso, non era stato conseguito detto diritto, essendo stato l’investimento avviato, come sopra visto, il 5 marzo 2001 (con conseguente superfluità dell’affermazione finale della CTR concernente l’omissione dell’invio del modello ITS, preclusiva dell’agevolazione a domanda, secondo la sopravvenuta disciplina di cui al D.L. n. 138 del 2002, art. 10, convertito in L. n. 178 del 2002, per l’ipotesi di investimenti effettuati dopo l’8 luglio 2001).

5. Non vi è luogo per una pronuncia sulle spese, non avendo l’Agenzia delle entrate partecipato all’udienza di discussione.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2020

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