Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2476 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2476 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 5032-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA
17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, PULII
CLEMENTINA, CAPANNOLO EMANUELA giusta procura
speciale in calce al ricorso;

– ricorrente ~UV

LAZZARA CONCETTA;

– intimata avverso la sentenza n. 84/2011 della CORTE D’APPELLO di
MESSINA del 3/02/2011, depositata il 17/02/2011;

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)3

Data pubblicazione: 04/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAGETTA;
udito l’Avvocato Ricci Mauro difensore del ricorrente che si riporta
agli scritti;

nulla osserva.
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ.
ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc.
civ. e 375 cod. proc. civ. :
“Concetta Lazzara ha adito il giudice del lavoro di Patti per ottenere la
trasformazione della pensione di invalidità, di cui godeva in base alla
normativa precedente a quella della legge n. 222/84, in pensione di
vecchiaia, ai sensi della detta legge n. 222/84, art. 1, comma 10.
1. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda con sentenza che è
stata confermata dalla Corte di appello di Messina, che ha ritenuto
sussistente il diritto al mutamento della pensione di invalidità in
pensione di vecchiaia a decorrere da primo giorno del mese successivo
alla data di presentazione della domanda amministrativa, in presenza
dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, in assenza
nell’ordinamento previdenziale di un principio ostativo in tal senso. Ha
ritenuto, in particolare, sussistente l’interesse al riconoscimento di
una prestazione, come la pensione di vecchiaia, che, non essendo
legata ad un giudizio suscettibile di revisione, possa essere ritenuta
dalla parte più favorevole rispetto alla pensione di invalidità, osservando che, del resto, era garantito un importo della pensione di
vecchiaia non inferiore a quello della pensione di invalidità in
godimento.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l’Inps affidandosi
2
Ric. 2012 n. 05032 sez. ML – ud. 21-11-2013

__

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che

ad un unico motivo. L’intimata non si è costituita.
3. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 1

della legge n. 222/84, 8 d.l. n. 463/83 conv. in legge n. 638/83, 60
RDL n. 1827/1935, 9 RDL n. 636/1939, 2 della legge n. 218/52, 1,
2, 5 e 6 d.lgs. n. 503/92, chiedendo a questa Corte di stabilire se il

prevede che nell’eventualità di trasformazione dell’assegno ordinario di
invalidità in pensione di vecchiaia l’importo di quest’ultima non possa
essere inferiore a quello dell’assegno di invalidità, sia suscettibile di
applicazione anche nei confronti del titolare di pensione di invalidità
conseguita nel regime di cui al RDL 14 aprile 1939, n. 636,.
5.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato. Deve,

infatti, ritenersi, come ripetutamente affermato da questa Corte, che la
previsione secondo cui, in caso di trasformazione dell’assegno
ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia, rimane salvo il
trattamento economico più favorevole in godimento, sia applicabile
solo nel regime della trasformazione della prestazione da assegno
ordinario di invalidità, concesso a norma dell’art. 1 della legge n.
222/84, in pensione di vecchiaia, e non pure nel caso di
trasformazione della pensione di invalidità, ex art. 10 del RDL 14
aprile 1939, n. 636, in pensione di vecchiaia (cfr. exp/urimis Cass. n.
17492/2010); così come solo nel caso di quest’altro tipo di
trasformazione trova applicazione la regola, prevista dall’art. 1, comma
10, della legge n. 222/84, sulla computabilità come periodi di
contribuzione di quelli di godimento dell’assegno di invalidità, se
non vi è stata prestazione di attività lavorativa (Cass. n. 18580/2008,
Cass. n. 21292/2009; più in generale cfr. anche Cass. sez. unite n.
9492/2004, la quale afferma il principio generale che è consentita la
3
Ric. 2012 n. 05032 sez. ML – ud. 21-11-2013

disposto dell’art. 1 della citata legge n. 222 del 1984, nella parte in cui

conversione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia solo
nel caso che di questa siano maturati tutti i requisiti anagrafici e
contributivi).
Che ove si condividano i testé formulati rilievi, il ricorso può essere
trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 codice procedura

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia. Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale. Conseguentemente il ricorso va accolto e non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto, deciso nel merito con rigetto
della originaria domanda.
Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero
giudizio atteso l’esito favorevole all’originaria domanda con la quale si
sono conclusi i giudizi di primo e secondo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo
nel merito rigetta la originaria domanda. Compensa le spese dell’intero
giudizio.

civile e dichiarato manifestamente fondato.”

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