Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2476 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 03/02/2021), n.2476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano P. G. – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19712-2017 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALSESIA 40,

presso lo studio dell’avvocato ANIELLO MARIA D’AMBROSIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso il decreto n. 1979/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato

il 21/07/2017 r.g.n. 21072/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

 

Fatto

RILEVATO

che, con decreto del 21 luglio 2017, il Tribunale di Napoli, 7 Sezione civile e fallimentare, rigettava l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione proposta da B.C. in ragione della mancata ammissione del credito recato da decreto ingiuntivo relativo al TFR spettantegli in relazione al licenziamento intimatogli dalla Società in bonis e successivamente dallo stesso impugnato con esito favorevole ed emanazione dell’ordine di reintegrazione;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in virtù della disposta reintegrazione nel posto di lavoro all’esito del giudizio di impugnazione del licenziamento, non cessato il rapporto del B. ed insussistente il credito vantato a titolo di TFR;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre il B., affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale il Fallimento non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

– che con l’impugnazione proposta, formalmente articolata su due motivi, il ricorrente censura la decisione del Tribunale, deducendo la nullità della stessa per apparenza della motivazione qualificata erronea per ritenere il ricorrente, in senso contrario all’orientamento espresso dal Tribunale, sussistente il presupposto per la liquidazione del TFR dato dall’intervenuta cessazione del rapporto per non aver il ricorrente stesso esercitato l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione L. n. 300 del 1970, ex art. 18, comma 5;

– che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, risultando la decisione impugnata correttamente motivata in relazione al difetto del presupposto della cessazione del rapporto che non può dirsi sussistere nella specie (in termini quanto al ripristino del rapporto con il Fallimento in caso di declaratoria di illegittimità del recesso cfr Cass. n. 522/2018), atteso che il mancato esercizio dell’opzione predetta da parte del lavoratore, ove non segua, come nella specie, all’invito del datore alla ripresa del servizio, invito che il lavoratore abbia poi disatteso, risulta significativo soltanto della volontà del lavoratore di non avvalersi dell’alternativa e, così, di non fruire dell’indennità sostitutiva della reintegrazione ma di restare, al contrario, destinatario dell’ordine di reintegrazione emanato in sede giudiziaria implicante il ripristino del rapporto;

che il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese per non aver l’intimata svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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