Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2476 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 03/02/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 03/02/2010), n.2476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.D.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 61/02/05, depositatali 24 gennaio 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. VIRGILIO Biagio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, il quale, modificando le conclusioni

scritte dell’Ufficio, ha concluso per il rigetto del ricorso per

manifesta infondatezza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte indicata in epigrafe, con la quale e’ stato riconosciuto il diritto di F.D., agente di commercio, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998/2001;

che il contribuente non si e’ costituito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il secondo ed il terzo motivo di ricorso (da esaminare per primi per priorita’ logica), con i quali si denuncia la violazione della disciplina istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo, anche con riguardo alla natura imprenditoriale dell’attivita’ degli agenti di commercio, sono manifestamente infondati, in quanto la sentenza impugnata e’ conforme al principio secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1 e’ escluso dall’applicazione dell’IRAP soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata, e il requisito dell’autonoma organizzazione – il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato – ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sez. un., n. 12108 del 2009); la sentenza contiene l’accertamento del difetto dell’autonoma organizzazione, non oggetto di censura;

che deve, invece, essere accolto per manifesta fondatezza il primo motivo, con il quale si insiste sull’eccezione di decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per i versamenti effettuati in acconto nel 1998, sulla base del consolidato principio secondo cui il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale, mentre non puo’ che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi (come nella fattispecie) gia’ all’atto della loro effettuazione risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiche’ in questa ipotesi l’interesse e la possibilita’ di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (ex plurimis, da ult. Cass. n. 13478 del 2008);

che, in conclusione, va accolto il primo motivo e rigettati i restanti, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (risultando dalla sentenza stessa che l’istanza di rimborso fu presentata nel 2003, quindi oltre il termine quadriennale rispetto ai versamenti eseguiti nel 1998), la causa va decisa nel merito, dichiarando non dovuto il rimborso limitatamente ai due versamenti eseguiti nel giugno e novembre 1998;

che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta i restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovuto il rimborso limitatamente ai versamenti effettuati dal contribuente nel giugno e nel novembre 1998.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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