Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24759 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 08/10/2018), n.24759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Farbizia – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18568-2015 proposto da:

A.N.A.S. S.P.A., – AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO LEOPOLDO FREGOLI 8, presso

lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.L., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCA RAMICONE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 15/01/2015 R.G.N. 1126/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/06/2018 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere;

udito l’Avvocato FABIO MASSIMO COZZOLINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 34 del 15.01.2015, in accoglimento dell’appello di G.L. e in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del contratto a tempo determinato stipulato tra il suddetto e Anas s.p.a e l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.02.2006, condannando la società alla riammissione in servizio del lavoratore ed al pagamento di un’indennità risarcitoria che ha quantificato nella misura di otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita. La Corte poi ha condannato la società al pagamento delle spese di lite.

2. Per la Cassazione della sentenza Anas s.p.a ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso G.L..

3. Successivamente è stato depositato verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dalle parti in data 8 giugno 2018, dal quale risulta che le stesse hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in oggetto, definendo ogni questione relativa all’intercorso rapporto di lavoro. Dal verbale risulta altresì che le parti hanno convenuto di compensare interamente le spese del giudizio di legittimità.

4. Per effetto dell’accordo raggiunto è venuta meno tra le parti ogni ragione del contendere e, conseguentemente, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere e le spese di lite devono essere compensate tra le parti come dalle stesse convenuto.

PQM

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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