Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24759 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. II, 05/11/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24533-2019 proposto da:

A.O., rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA

RUSSO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

eletrivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto di rigetto n. 3898/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A.O., cittadino (OMISSIS), nato nel (OMISSIS), proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Brescia avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di essersi dovuto allontanare dal suo Paese a causa delle minacce ricevute da un gruppo criminale, denominato (OMISSIS), che lo riteneva (cor)responsabile dell’omicidio di un loro compagno avvenuto, ad opera di una banda rivale, nel suo negozio di sartoria. Aggiungeva che per tale fatto egli era stato dapprima indagato, ma poi scagionato dalla polizia, che anzi aveva sventato un’aggressione ai suoi danni e si era adoperata di ricercare i colpevoli.

Il Tribunale rigettava la domanda.

Esclusa qualsivoglia ipotesi di persecuzione e, con essa, la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato, il Tribunale escludeva anche le ipotesi di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e h). Ciò in quanto la narrazione del richiedente evidenziava un effettivo ed efficace impegno delle autorità di polizia. in linea con quanto risultante dai report EASO sul contrasto alle organizzazioni criminali da parte dello Stato (OMISSIS).

Il Tribunale bresciano escludeva, altresì, la configurabilità della protezione sussidiaria di cui all’art. 14 cit., lett. c, sia perchè neppure a livello di mera allegazione il richiedente aveva prospettato il pericolo di rischiare la vita per una situazione di violenza indiscriminata in (OMISSIS); sia perchè le suddette fonti qualificate escludevano siffatto pericolo per l'(OMISSIS), regione di provenienza del richiedente.

Quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale riteneva che l’assunzione lavorativa di quest’ultimo nei mesi compresi tra la richiesta di protezione ed il suo rigetto, non era di per sè solo elemento idoneo a giustificare il rilascio del relativo permesso: e che la (OMISSIS), nonostante le sue varie criticità, non versava in una situazione di emergenza umanitaria generalizzata.

Avverso detto decreto il richiedente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto il giudizio di credibilità del racconto del richiedente asilo deve essere ritenuto attendibile, pur in difetto di prove, allorchè, in base ai parametri normativi tipizzati e non sostituibili di cui alle ridette norme, a) il richiedente ha compiuto ogni sforzo ragionevole per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un’idonea spiegazione per quelli mancanti; c) le dichiarazioni rese sono plausibili, coerenti e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone; d) il richiedente abbia presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno di ritardi di cui fornisca giustificazione; e infine, e) egli sia in generale attendibile.

1.1. – Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Il quale ha respinto la domanda non già per un difetto di coerenza interna o esterna delle dichiarazioni rese o per un deficit di credibilità soggettiva del richiedente, ma perchè proprio i fatti da lui narrati non evidenziavano alcuna delle situazioni individualizzate di rifugio o di protezione sussidiaria.

2. – Il secondo motivo denuncia. sempre in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, in quanto il Tribunale bresciano non avrebbe acquisito informazioni sulla situazione sociopolitica della (OMISSIS), che registra una grave recrudescenza di atti violenti, da parte sia di gruppi privati sia delle forze dell’ordine. Cita a sostegno precedenti di merito.

2.1. – Il motivo è infondato.

Esso suppone erroneamente che la violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale. prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) quale fattispecie di protezione sussidiaria non individualizzata, coincida con la generale situazione di (in)sicurezza, (in)affidabilità e (in)giustizia del Paese di provenienza, che possa farne un luogo in cui sia difficile condurre uno standard di vita conforme ai principi di tutela dei diritti dell’uomo. Il che non è, in quanto ai fini del riconoscimento di detta protezione sussidiaria, la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia VE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (nn. 18306/19, 9090/19 e 13858/18).

E poichè, nella specie, il Tribunale ha motivato l’esclusione di tale ipotesi di protezione citando una fonte internazionale qualificata (report EASO) relativa alla regione di provenienza del richiedente, senza che per contro il motivo in esame ne indichi di diverse o di più recenti (tali non essendo i decreti emessi da altri uffici giudiziari di merito), la censura non ha alcun pregio.

4. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.

5. – Seguono, le spese, liquidate come in dispositivo.

6. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

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