Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24759 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24759 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 31333-2007 proposto da:
“ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO – NEUROMED” SRL,
00068310945, in persona del Presidente del Consiglio
di Amministrazione e suo Legale Rappresentante legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA RENATO FUCINI 63, presso lo studio
dell’avvocato MONTANARO CARLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato IACOVONE NICOLINO;
– ricorrente contro

COCOZZA GIOVANNI,

CCZGNN55L14F4291,

elettivamente

Data pubblicazione: 05/11/2013

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 39,
presso lo studio dell’avvocato BALDUCCI OTTAVIO
ANTONIO, che lo rappresenta e difende;

controrícorrente

avverso la sentenza n. 296/2006 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Presidente Dott.sse_LINA
MATERA;
udito l’Avvocato OTTAVIO ANTONIO BALDUCCI, difensore
del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di CAMPOBASSO, depositata il 03/11/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24-3-1993 Cocozza
Giovanni, titolare dell’omonima ditta, conveniva dinanzi al

pagamento della somma di lire 300.002.110, o del diverso importo
che risultasse dovuto, a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti
dal 1987 al 1989, su commissione della convenuta, all’interno della
sede della società.
Si costituiva l’Istituto Mediterraneo di Neuroscienze Sanatrix
s.r.1., già Sanatrix s.r.1., eccependo la prescrizione del credito ex art.
2955 c.c. e sostenendo, nel merito, di aver interamente pagato le
fatture regolarmente contabilizzate dal Cocozza, risultando anzi un
saldo di lire 2.662.840 a suo favore. La società convenuta rilevava
che la richiesta dell’attore non teneva conto dei pagamenti ricevuti
per lire 202.359.000, eseguiti con assegni circolari per lire
100.000.000; che i prezzi indicati dal Cocozza erano irragionevoli e
non corrispondenti a quelli praticati sul mercato; che nell’atto di
citazione erano state reiterate più volte alcune voci di credito, ed era
stato chiesto il pagamento di opere che esulavano dall’ambito
aziendale dell’attore. Essa, pertanto, chiedeva il rigetto della
domanda attrice e, in via riconvenzionale, la condanna del Cocozza

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Tribunale di Isernia la società Sanatrix, per sentirla condannare al

alla restituzione delle somme percepite in eccesso rispetto
all’effettivo valore dei manufatti venduti dall’attore.
Con sentenza in data 7-4-2003 il Tribunale condannava la
convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma di euro

Avverso la predetta decisione proponevano appello principale
la Neuromed s.r.l. (già Sanatrix sr.!.) e appello incidentale il
Cocozza.
Con sentenza in data 3-11-2006 la Corte di Appello di
Campobasso rigettava entrambi i gravami.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso
l’Istituto Neurologico Mediterraneo-Neuromed s.r.l. (già Sanatrix
s.r.1.), sulla base di due motivi.
Cocozza Giovanni ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 2955 comma 5 c.c.
Deduce, in primo luogo, che la Corte di Appello ha
arbitrariamente ritenuto che l’eccezione di prescrizione ex art. 2955
comma 5 c.c. possa trovare applicazione solo in relazione a taluni
rapporti della vita quotidiana, aventi la caratterizzazione della
immediatezza del pagamento: la norma in esame, infatti, parla di
vendita, e null’altro. Nè è condivisibile, aggiunge la ricorrente,

102.074,15, oltre rivalutazione ed interessi legali.

l’assunto del giudice del gravame, secondo cui nel caso in esame non
si verterebbe in materia di vendita: nel rapporto intercorso tra le
parti, infatti, l’elemento principale e assorbente era costituito dalla
fornitura della cosa, mentre il suo montaggio o messa in opera

prescritto nella sua interezza o, in via gradata, in relazione al prezzo
della vendita.
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Corte
territoriale ha errato nel ritenere che l’art. 2955 comma 5 c.c. non sia
applicabile quando la merce sia comunque destinata ad attività
produttiva propria, ancorché non se ne faccia commercio; e che, in
ogni caso, era il Cocozza a dover dimostrare che quei materiali erano
destinati ad attività produttiva.
Secondo la ricorrente, infine, il giudice del gravame ha errato
nel ritenere l’inoperatività dell’eccezione in parola per l’implicito
riconoscimento della non estinzione dell’obbligazione. Nel capitolo
4) della comparsa di costituzione, infatti, vi era la contestazione
integrale della domanda attrice.
Il motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti
di diritto, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.,:
1.1) se la prescrizione del diritto di credito di cui all’art. 2955,
comma 5 c.c., sia applicabile a qualsiasi tipo di merce, purchè di
essa non si faccia commercio;

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costituiva elemento accessorio. Il credito azionato, pertanto, era

1.2) se la destinazione della merce acquistata ad attività
produttiva propria integri siffatta condizione in senso negativo;
1.3) se incombe al titolare del diritto di credito al quale la
prescrizione viene opposta, dare prova in positivo della destinazione

prescrizione;
1.4) se la funzione della merce meramente complementare
come nel caso di specie (porte, finestre, vetrate) implichi o meno il
concetto di destinazione ad attività produttiva;
1 5) se nella fornitura di materiale quale porte, finestre,
vetrate ecc. con relativa posa in opera, debba configurarsi il
contratto di vendita di cose o invece il contratto di appalto, avuto
debitamente conto del carattere preminente della prima (fornitura) e
solo accessorio e complementare del secondo (montaggio);
1.6) se la integrale contestazione della domanda di causa per
fatto pagamento dell’intero credito azionato, equivalga a deduzione
di estinzione dell’obbligazione, suscettibile di produrre gli effetti
della prescrizione presuntiva breve di cui all’art. 2955 comma 5 c.c.
2) La prima censura è infondata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la
prescrizione presuntiva prevista dall’art. 2955 n. 5 c.c. in relazione
al credito del commerciante per il prezzo delle merci vendute a chi
non ne fa commercio, si riferisce alle ipotesi di alienazioni, a titolo

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della merce ad attività produttiva propria di colui che oppone la

oneroso, “al minuto” di beni, di largo e generalizzato consumo
personale, e della famiglia, tipiche dei rapporti della vita quotidiana
instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal
pagamento immediato, o quasi, ed in unica soluzione del

5959; Cass. 3-2-1995 n. 1304; Cass. 11-11-1994 n. 9494; Cass. 13-31989 n. 1266; Cass. 22-1-1986 n. 404).
Nella specie, la Corte di Appello, sulla base delle
dichiarazioni testimoniali e della produzione documentale in atti, ha
escluso che il rapporto contrattuale intercorso tra le parti possa
essere ricondotto alla ipotesi di compravendita di merce. Essa ha
richiamato, in particolare, le dichiarazioni del teste Piccinettì
Gabriele, secondo cui il Cocozza aveva eseguito lavori di
rimodellamento della gabbia di blindatura dell’apparecchio di
risonanza magnetica e lavori vari di adattamento degli ambienti; ed
ha rilevato che i testi Staffieri Giovanni e Russo Antonio hanno
confermato il contenuto della nota allegata alla richiesta di
pagamento, nella quale viene indicata non solo la fornitura di
strutture edili (porte, finestre, tramezzature), ma anche il montaggio
di tali elementi strutturali, la demolizione e ricostruzione di camere
iperbariche e una considerevole attività di ristrutturazione dello
stabile.

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corrispettivo senza il rilascio di quietanza (v. Cass. 1-7-1996 n.

La valutazione espressa al riguardo dal giudice del gravame si
sottrae al sindacato di questa Corte, essendosi la ricorrente limitata a
sostenere che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, il
rapporto intercorso tra le parti costituiva una compravendita, senza

È opportuno ricordare, in proposito, che la giurisprudenza di
questa Corte è consolidata nel senso che l’interpretazione della
volontà delle parti tradotta in un atto negoziale, costituendo indagine
di fatto, è attività tipica del giudice di merito, non sindacabile in
sede di legittimità se non per vizio di motivazione e violazione delle
regole legali di ermeneutica fissate dalla legge, non potendo le
censure risolversi nella mera contrapposizione di una interpretazione
diversa da quella criticata (Cass. 20-11-2012 n. 20301; Cass. 2-52012, n. 6641; Cass. 30-4-2010 n. 10554; Cass. 22-2-2007 n. 4178;
Cass. 21-4-2005 n. 8296; Cass. 9-8-2004 n. 15381). Poiché,
pertanto, preliminare alla qualificazione del contratto è la ricerca
della comune volontà delle parti, che costituisce un accertamento di
fatto riservato al giudice di merito, nell’ipotesi in cui con il ricorso
per cassazione sia contestata la qualificazione da quest’ultimo
attribuita al contralto intercorso tra le parti, le relative censure, per
essere esaminabili, non possono risolversi nella mera
contrapposizione all’interpretazione del ricorrente e quella accolta
nella sentenza impugnata, ma debbono essere proposte sotto il

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dedurre la violazione di canoni ermeneutici o vizi di motivazione

profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui all’art.
1362 c.c. e ss., o dell’insufficienza o contraddittorietà della
motivazione (Cass. 4-6-2010 n. 13587; Cass. 25-10-2006 n. 22889;
Cass. 28-5-2005 n. 15798).

dedotto in giudizio alla fattispecie negoziale prevista dal menzionato
art. 2955 n. 5 c.c., correttamente il giudice del gravame ha escluso
l’applicabilità della prescrizione presuntiva invocata dall’appellante.
Le altre censure mosse con il motivo in esame restano
assorbite.
3) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 2697 c.c., nonché il travisamento del fatto e l’insufficiente
motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dalla
carenza di prova in ordine alla domanda attrice.
Deduce che la Corte di Appello ha erroneamente affidato la
prova di fatti di natura eminentemente tecnico non ad un contratto in
forma scritta o ad un accertamento tecnico, ma esclusivamente alla
prova testimoniale, che nella specie costituiva un mezzo inidoneo.
Sostiene, inoltre, che il giudice del gravame ha travisato il contenuto
delle testimonianze raccolte ed ha erroneamente attribuito valore
probatorio alla mancata contestazione, da parte della Sanatrix,
dell’elenco dei lavori trasmessole dal Cocozza, ed all’accettazione
dell’opera. Osserva, in particolare, che la mancata contestazione

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Di conseguenza, data l’acclarata estraneità del rapporto

dell’elenco lavori da parte della convenuta, prima della instaurazione
del giudizio, non implicava alcun riconoscimento dei fatti ex adverso
dedotti, e che nella specie non vi è stata l’accettazione dell’opera in
senso tecnico e giuridico.

di diritto: “Se in tema di esecuzione di opere del tipo ricorrente nel
caso di specie (per quantità, natura e complessità), al fine di
integrare la provvista probatoria di cui all’art. 2697 comma I c.c.,
segnatamente intesa ad acclarare (a fronte della altrui contestazione)
entità, natura, funzionalità e corrispettivo delle opere stesse, in una
sola volta l’esatto adempimento della prestazione per la quale si
richiede il pagamento, sia idonea a bastevole la sola prova
testimoniale, benché non ancorata ad alcun accertamento peritale né
ad atto di natura negoziale”.
4) Il motivo, nella parte in cui denuncia vizi di motivazione, e
inammissibile, non rispondendo ai requisiti richiesti dall’art. 366 bis
c.p.c., applicabile ratione temporis al ricorso in esame.
E invero, in base alla menzionata disposizione di legge, nel
caso previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., l’illustrazione di ciascun
motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara
indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione
si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la
dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a

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Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito

giustificare la decisione. Ciò comporta, in particolare, che la relativa
censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito
di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non
ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di

Il requisito in parola deve consistere in una parte del motivo che si
presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo
che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa
lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di
un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una
indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del
requisito del citato art. 366 bis c p.c., che il motivo stesso concerne
un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma
omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino
quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente
inidonea sorreggere la decisione (Cass. S.U. 18-7-2007 n. 16002).
Nella specie, nel motivo in esame non è dato cogliere una sintetica e
chiara esposizione riassuntiva del fatto controverso in relazione al
quale sussisterebbero i dedotti vizi motivazionali, nonché delle
ragioni della ritenuta inidoneità della motivazione a sorreggere la
decisione adottata.

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valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20603).

5) Quanto alla dedotta violazione di legge, la cui disamina va
circoscritta alla questione posta con il quesito di diritto, il motivo in
esame è privo di fondamento.
Deve premettersi che la ricorrente non ha censurato la sentenza

dell’appellante dal diritto di eccepire la nullità della prova
testimoniale, sancita dall’art. 2721 cc. in materia di contratti di
valore superiore al limite espressamente previsto da tale norma.
Ciò posto, si osserva che, in mancanza di una tempestiva
eccezione di inammissibilità della prova orale, mai proposta in primo
grado, la Corte di Appello si è legittimamente avvalsa delle
risultanze della prova testimoniale raccolta per ritenere dimostrata la
qualità ed entità delle opere realizzate dall’attore. Poiché, infatti, nel
nostro ordinamento, al di fuori delle ipotesi di c.d. prove legali, non
esiste un rapporto di gerarchia tra i mezzi di prova il giudice di
merito, al cui prudente apprezzamento è rimessa la valutazione delle
prove, era libero di attingere il proprio convincimento dalle
deposizioni rese dai testi escussi, senza far ricorso ad indagini
tecniche, di cui la sentenza impugnata ha motivatamente escluso la
necessità.
6) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese

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impugnata nella parte in cui ha affermato la decadenza

sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate
come da dispositivo
P.Q.M.

Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al

200,00 per esborsi, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2-10-2013
11 Presidente estensore

pagamento delle spese, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro

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