Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24759 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 03/10/2019), n.24759

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13703-2018 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato ANGELO ANGLANI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO PAOLO

TOLA;

– ricorrente –

contro

G.S., BU.VI., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 187, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO

MAGNANO DI SAN LIO, rappresentati e difesi dall’avvocato SERGIO

GUASTELLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 543/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La sig.ra B.F. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Catania che, riformando la sentenza del tribunale di Ragusa, ha respinto la domanda da lei proposta per la tutela del proprio diritto di veduta, pregiudicato da una sopraelevazione realizzata sul fabbricato adiacente di proprietà dei sigg.ri Bu.Vi. e G.S..

La corte distrettuale ha rilevato che gli edifici delle parti in causa – costruiti in modo da formare un angolo retto – erano separati da una pubblica via ((OMISSIS)); cosicchè, nella specie, doveva trovare applicazione il disposto dell’art. 879 c.c., comma 2, con la conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i sigg.ri Bu. e G. non potevano ritenersi gravati dall’obbligo di rispettare la distanza di tre metri dal balcone della sig.ra B. ex art. 907 c.c.. Con l’unico motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 907 c.c. e dell’art. 879 c.c., comma 2, sostenendo che, nel caso di specie, non potrebbe trovare applicazione il disposto dell’art. 879 c.c., comma 2, in quanto una parte dell’immobile dei resistenti (circa 90 cm.) è aderente all’immobile della ricorrente su cui si apre la veduta.

I sigg.ri Bu. e G. hanno depositato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 21.02.2019, per la quale la ricorrente ha depositato una memoria.

L’unico motivo di ricorso non può trovare accoglimento, in quanto la corte territoriale si è attenuta al principio di diritto, reiteratamente affermato da questa Corte, alla cui stregua il regime legale delle distanze delle costruzioni dalle vedute, prescritto dall’art. 907 c.c., non è applicabile, stante il disposto dell’art. 879 c.c., comma 2 (per il quale “alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze o le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze”) non solo quando la strada o la piazza pubblica si frappongano tra gli edifici interessati, ma anche nel caso in cui le stesse delimitino ad angolo retto, da un lato, il fondo dal quale si gode la veduta e, dall’altro, il fondo sul quale si esegue la costruzione (SS.UU. 3460/77 e, più recentemente, Cass. 14784/09).

Il precedente richiamato dal ricorrente (Cass. 16117/00) – che ha affermato che “il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri dalle vedute del vicino sussiste, se la costruzione appoggia sul muro su cui si apre la veduta, ancorchè eretta su suolo pubblico, perchè per l’esclusione del suddetto obbligo, a norma dell’art. 879 c.c., comma 2, è necessario che la costruzione e la veduta siano separati da una pubblica via, non nel medesimo lato di essa” – non è pertinente al caso in esame, perchè esso si riferisce all’ipotesi di costruzione realizzata sullo spazio pubblico in appoggio al muro perimetrale di un fabbricato, lesiva della veduta in appiombo esercitata dai balconi e dalle finestre sovrastanti. Nella presente fattispecie, viceversa, la costruzione degli odierni controricorrenti non è stata realizzata in appoggio alla medesima muratura in cui si innesta il balcone dell’odierna ricorrente, ma rappresenta la sopraelevazione di un diverso fabbricato, congiunto per uno spigolo con il fabbricato dell’odierna ricorrente e formante con il medesimo un angolo retto sulla pubblica via (si veda pagina 4, secondo capoverso, della sentenza impugnata: “essendo gli edifici delle controparti costruiti in modo da formare un angolo retto… ed essendovi in mezzo ad essi una via pubblica”).

In sostanza, la circostanza, enfatizzata anche a pag. 3 della memoria illustrativa di parte ricorrente, che i fabbricati delle due parti siano “adiacenti tra loro per una lunghezza di sovrapposizione dei rispettivi perimetri di circa 90 cm” non sposta i termini del discorso e non incide sulla ratio del principio alla cui stregua la regola fissata dall’art. 879 c.p.c., comma 2, opera anche quando gli edifici separati da una pubblica via formino un angolo tra loro, a nulla rilevando se le pareti formanti l’angolo proseguano oltre il vertice dell’angolo per un tratto in aderenza, lungo o breve che esso sia.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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