Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24758 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 23/11/2011), n.24758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto da:

Giudice di pace di Vietri di Potenza;

nel giudizio pendente tra:

B.A., nella qualità di legale rappresentante pro

tempore della F.lli Balsamo s.r.l., non costituita in questa sede;

e

PROVINCIA DI POTENZA, in persona del pro-tempore, non costituita in

questa sede.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che B.A., nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della F.lli Balsamo s.r.l., ha proposto innanzi al Giudice di pace di Laviano opposizione al verbale d’accertamento d’infrazione alle norme sulla disciplina dei rifiuti, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 193 e 258, redatto nei suoi confronti dalla polizia provinciale di Potenza;

che l’adito G.d.P. si è dichiarato incompetente per territorio ed ha indicato il Giudice di pace di Vietri di Potenza;

che quest’ultimo, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto, pur riconosciuta la propria competenza ratione loci, ha sollevato conflitto declinando la propria competenza ratione materiae;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Considerato che il precedente relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) L’istanza di regolamento è ammissibile, in quanto il regolamento di competenza d’ufficio, di cui all’art. 45 cod. proc. civ., può essere richiesto quando il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e davanti al quale la causa sia stata riassunta, deduca a sua volta la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile (Cass. 8830/02, 4077/05 nel solco di Cass. 2942/97 che ha evidenziato come una tale possibilità consenta d’evitare l’eventualità d’una serie di successive dichiarazioni d’incompetenza, quale potrebbe ingenerarsi qualora anche il terzo giudice, investito della causa, dovesse ritenersi incompetente a favore di un giudice diverso da quello a quo).

L’istanza è, altresì, fondata, in quanto la L. n. 689 del 1981, art. 22-bis, dopo aver attribuito al comma 1 in via generale al G.d.P. la competenza in materia d’opposizione a sanzioni amministrative, ha, poi, attribuito alla competenza del Tribunale, con la disposizione speciale del comma 2, le opposizioni in materie determinate, tra le quali, alla lettera d), quella della tutela dell’ambiente e del territorio, nella quale rientra la disciplina del D.Lgs. n. 152 del 2006 ed, in particolare, rientrano le violazioni di cui agli illeciti contestati all’opponente in tema di rifiuti.

Va, dunque, dichiarata la competenza per materia del Tribunale di Potenza.

Il ricorso può, essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c.”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, pertanto, deve dichiararsi la competenza del tribunale di Potenza, dinnanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento per regolamento di competenza d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Potenza;

riassunzione nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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