Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24758 del 04/12/2015

Civile Sent. Sez. 2 Num. 24758 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

-individuazione-sdemanializzazione-

SENTENZA
sul ricorso (iscritto al n.r.g. 1990/11) proposto da:

A.A.

B.B.

parti entrambe rappresentate e difese,, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.
Marcello Furitano e dall’avv. Giovanni Pecoraro; con domicilio eletto presso lo studio del
primo in Roma, via Monte Zebio n.37
– ricorrenti contro
Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana ( c.f.: 80012000826)

In persona dell’Assessore pro tempore ; rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto presso gli uffici della medesima in Roma, via Dei
Portoghesi n.12
– controricorrente avverso la sentenza n.1907/2009 della Corte di Appello di Palermo, depositata il 9
dicembre 2009; non notificata

Data pubblicazione: 04/12/2015

udito l’avv. Sicilia Furitano, con delega dell’avv. Giovanni Pecoraro, per le parti ricorrenti,

che si è riportata agli atti depositati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Rosario

Russo, che ha concluso per il rigetto del ricorso, con condanna al pagamento delle spese.

i – A.A. e B.B., con atto di citazione notificato il 6 gennaio 1996,
evocarono innanzi al Tribunale di Palermo l’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione
Siciliana nonché l’Ufficio del Registro di Trapani esponendo: di aver acquistato un lotto di
terreno edificabile in San Vito Lo Capo, contrada Macari, esteso per circa mq 2.540, con
rogito del 24 dicembre 1970, da tali Peraino ai quali a loro volta era stato venduto da tali
Pellegrino nel 1962; che avevano proceduto all’edificazione, previo rilascio di concessione
edilizia del ’72, di una costruzione di civile abitazione con annesso giardino piantumato; che
avevano ricevuto, a distanza di oltre vent’anni dal proprio acquisto, l’intimazione di
pagamento di una sanzione amministrativa per abusiva occupazione di circa 1060 mq del
terreno di cui sopra, da parte dell’Ufficio Speciale per le Regie Trazzere della Regione
Siciliana ; che detta somma era stata iscritta a ruolo ed era stato notificato un avviso di mora.
Ritenendo che il proprio terreno non ricadesse nel demanio trazzerale , giusta documentazione
che producevano e che di esso non faceva menzione , conclusero affinché fosse accertata la
piena proprietà sull’intero lotto di terreno a suo tempo acquistato e perché fosse annullato
l’avviso di mora, stante l’assenza di una abusiva occupazione di suolo pubblico; in subordine
chiesero che venisse accertata l’avvenuta sdemanializzazione dell’area per abbandono
dell’utilizzo armentizio e per l’acquisto da parte di essi attori della proprietà per usucapione.
2 — L’Assessorato regionale si costituì, negando che fosse ipotizzabile una
sdemanializzazione tacita per cessazione dell’uso generale del bene; dedusse la certa
identificazione del terreno come ricadente nel demanio trazzerale, a seguito di accertamento
generale amministrativo del 12 ottobre 1936 ; propose dunque domanda riconvenzionale di
accertamento della natura demaniale del predio.
3 — Procedutosi all’effettuazione di consulenza tecnica — che concluse per la certa natura
trazzerale di una porzione di 457 mq – pur non riscontrando in loco tracce fisiche della regia
trazzera, negando l’uso in atto per fini di transito armentizio-, l’adito Tribunale accolse

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

entrambe le domande delle parti attrici: quella di accertamento dell’inesistenza del demanio
trazzerale, traendo argomento dalla incertezza del tracciato ; quella relativa all’illegittimità
dell’avviso di mora, per mancanza del suo presupposto; fu dichiarata infine la carenza di
legittimazione del pur costituito Ufficio del Registro, privo di soggettività autonoma.

Corte di Appello di Palermo , riconoscendosi la persistente natura demaniale solo al tratto di
mq 457 mq, identificato nella consulenza di ufficio: da un lato, ritenendo accertato
l’originario percorso della trazzera, corrente in parte in coincidenza con la strada provinciale;
dall’altro, riscontrando l’esistenza di inequivoci atti di signoria da parte della Regione.
5 — Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso gli A.A./B.B., facendo
valere sette motivi di annullamento e notificando l’atto all’Assessorato presso l’Avvocatura
distrettuale di Stato; parte intimata si è peraltro costituita a ministero dell’Avvocatura
Generale, resistendo con controricorso; le parti ricorrenti hanno depositato memoria ex art
378 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I — La costituzione dell’Avvocatura Generale — unica legittimata a rappresentare lo Stato e
gli enti pubblici innanzi alla Corte di Cassazione — ha sanato la nullità della notifica diretta
all’Avvocatura distrettuale.
II — Con il primo motivo le parti ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione
degli artt 922, 832, 2643; 2644;2650;2697 cod civ., per non aver, la Corte del merito, preso in
esame i documenti ufficiali prodotti, a sostegno della inesistenza , al momento del loro
acquisto, di un tracciato da ricondurre ad una regia trazzera; con il connesso secondo motivo
assumono la violazione dell’ari 2697,

II comma, cod. civ. per aver, il giudice

dell’impugnazione, tratto il proprio convincimento dell’esistenza e persistenza del tracciato
trazzerale, senza che l’Assessorato Regionale avesse fornito conclusive prove al riguardo ,
non essendo a ciò idonee quelle depositate in atti, in particolare quelle che si concretizzavano
in atti di diffida per il rilascio di tratti di terreno facenti parti del medesimo percorso, essendo
questi ultimi privi di funzione accertativa.
II.a — I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro contiguità logica ed
argomentativa, sono inammissibili perché si limitano a contrapporre una propria
interpretazione dei dati di causa a quella motivatamente assunta dalla Corte territoriale; va
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4 — L’Assessorato regionale impugnò tale decisione, che fu parzialmente riformata dalla

aggiunto che i mezzi fanno rinvio e presuppongono la conoscenza di atti ( le relazioni del
CTU e del CTP) il cui contenuto non viene riportato, in violazione del principio di specificità
del ricorso in cassazione, rendendo così non delibabile quella parte del secondo motivo con il
quale si rimprovera al CTU di non aver compiuto accertamenti in loco al fine di verificare la
sussistenza del tracciato; al proposito va comunque sottolineato che non sussiste la suggerita

e gli elementi documentali da utilizzare per l’accertamento del tratturo, perché la qualitas soli
aveva formato già oggetto di accertamento generale del 12 ottobre 1936 ( v fol 2 della
gravata decisione)- ; inconcludente è altresì la censura attinente alla finalità non accertativa
degli atti di signoria da parte della Regione nei confronti di altri occupatori di porzioni di
tracciato trazzerale, in quanto tali provvedimenti furono richiamati a sostegno della
inesistenza di una tacita volontà di sdemanializzare il tracciato, e non già a dimostrazione
della sua esistenza e consistenza, per il cui accertamento invece la Corte distrettuale di rifece
alle risultanze della consulenza di ufficio.
III — Seguendo lo stesso percorso argomentativo appena esposto, appare inammissibile
anche il terzo motivo teso a dimostrare la violazione delle norme a disciplina
dell’accertamento dei tratturi ( regio decreto 3244 del 1923; regio decreto 2801 del 1927 ,
citati nel loro complesso) ma in realtà diretto a dimostrare l’avvenuta sdemanializzazione,
così cadendo, tra l’altro, in un’inversione logica, atteso che trae spunto dalle norme a
disciplina dell’acquisto della qualità di tracciato trazzerale e della sua gestione, per affermare
che questa qualitas itineris sarebbe venuta meno.
III.a – Al postutto la latitudine degli elementi dai quali trarre il convincimento
dell’esistenza del tracciato trazzerale ( art.2 r.d. 3244/1923: “… in base ai titoli probatori;
carte descrittive, elenchi, tracce esistenti sui luoghi ed ogni possibile elemento”) rende
convinti della corretta utilizzazione, da parte della Corte del merito, delle emergenze
probatorie ai fini della propria indagine interpretativa.
IV — La concludenza dell’accertamento del consulente di ufficio , richiamato dalla Corte e
non specificamente ( scilicet : in maniera da attivare un sindacato in sede di legittimità)
censurato dai ricorrenti, rende inammissibile il quarto motivo con cui , denunciando un
cattivo uso, da parte della Corte palermitana, della scelta delle emergenze istruttorie da porre
a fondamento del proprio convincimento, si assume la violazione degli artt 115 e 116 cpc,
/-tmAteltue,

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violazione del d.l. 3244/1923 ( disciplinante il demanio trazzerale) allorquando elenca i titoli

norme che non possono essere invocate a disciplina della fattispecie, stante la discrezionalità
del giudice del merito di scegliere quali elementi istruttori utilizzare per sostenere le proprie
argomentazioni e stante la sussistenza di una ragionevole motivazione per relationem delle
scelte operate, così che, in definitiva, anziché articolare una critica delibabile in sede di
legittimità, le parti ricorrenti hanno contrapposto una propria opzione interpretativa a quella

medesime emergenze documentali ( v a fol 15 del ricorso).
V — Assorbito è l’esame del quinto motivo teso a censurare la omessa decisione sulla

subordinata di usucapione , atteso il rigetto della tesi della sdemanializzazione tacita ; del pari
assorbito è il sesto motivo -attinente alla pretesa violazione 244 cpc per omessa
audizione dei testi sull’acquisto per usucapione- nonché il settimo motivo con il quale, sul
presupposto della fondatezza delle proprie domande, si è censurata la violazione dell’ad 92
cpc per aver la Corte del merito, compensato le spese di lite.
VI – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento in solido delle spese di
lite, liquidandole in euro 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2015 nella camera di consiglio della Corte di Cassazione
Il Consigliere estensore

Il Presidente

del giudice dell’appello, proponendo alla Corte una inammissibile rivisitazione delle

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