Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24758 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 03/10/2019), n.24758

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11319-2018 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

ALBERTO LENTI;

– ricorrente –

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175,

presso la sede della FUNZIONE AFFARI LEGALI dell’istituto medesimo,

rappresentata e difesa dagli avvocati DOMENICO ALBERTO MARIA

PROCOPIO, ANDREA AMBROZ;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

B.V. residente a (OMISSIS), nel giudizio di secondo grado

elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Alberto

Lenti, in via Pietro Giordani 8, Piacenza.

– intimato –

avverso la sentenza n. 403/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La sig.ra F.D. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza con cui la corte di appello di Bologna, confermando sul punto la sentenza di primo grado del tribunale di Piacenza, l’ha condannata a pagare alla società Poste Italiane s.p.a. la somma di Euro 7.277,38 a titolo di saldo del corrispettivo dovuto per l’anno 2012 sul conto contrattuale n. (OMISSIS). E’ opportuno precisare che, con la stessa sentenza, la corte di appello, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di Poste Italiane di condanna in solido, per la medesima obbligazione, del sig. B.V..

Per l’intelligenza del contenzioso è necessario riepilogare i fatti posti dalla corte felsinea a fondamento della propria decisione:

– il 6.12.2000 la società Arketipo s.a.s. di D.F. & C., di cui la sig.ra F. era socia accomandataria, apriva presso Poste Italiane s.p.a. il menzionato conto contrattuale n. (OMISSIS) per la spedizione postale del periodico “(OMISSIS)”;

– il 13.12.2000 Poste Italiane riconosceva alla società Arketipo s.a.s. la tariffa agevolata per la spedizione postale del periodico “(OMISSIS)”, sotto la condizione che in ciascun anno solare fossero spediti almeno due numeri, uno diverso dall’altro, del periodico;

– il 15.2.2004 la sig.ra F. comunicava a Poste Italiane che, a far capo dal n. 9 dell’anno 2004, la pubblicazione semestrale “(OMISSIS)”, già in proprietà della cessata Arketipo s.a.s. di Daniela F. & C., sarebbe divenuta di proprietà della ditta individuale New Edge di F.D.;

– nell’anno 2012 veniva spedito un solo numero della rivista, cosicchè sul conto postale maturava un saldo negativo di Euro 7.277,38 a titolo di conguaglio tra la tariffa ordinaria e quella agevolata;

– dopo l’invio di inutili diffide di pagamento ad Arketipo s.a.s. di Daniela F. & C., Poste Italiane richiedeva una visura camerale della New Edge, così apprendendo che non esisteva alcuna impresa individuale New Edge di F.D., mentre esisteva un’impresa individuale New Edge di B.V., già socio accomandante della cessata Arketipo s.a.s. di Daniela F. & C.;

– Poste Italiane apprendeva altresì che il numero di partita IVA indicato da F.D. come riferibile alla impresa individuale New Edge di F.D. ((OMISSIS)) risultava invece riferibile all’impresa individuale ” F.D.”, cessata nel 2011″

Sulla scorta di tali risultanze la corte d’appello ha ritenuto che, rispetto alle pretese di Poste Italiane, la signora F. fosse passivamente legittimata, sul rilievo che ella, pur spendendo il nome di un soggetto giuridicamente inesistente (New Edge di F.D.), aveva di fatto “continuamente e spontaneamente fruito delle obbligazioni intercorrenti con Poste Italiane s.p.a., con ciò significando la volontà della stessa signora F. di essere parte sostanziale del contratto nominalmente concluso tra un’impresa individuale poi risultata inesistente e la Poste Italiane s.p.a.”.

Quanto alla posizione di B.V., la corte emiliana ha invece evidenziato, per un verso, che la ditta individuale New Edge di B.V. era del tutto estranea ai fatti di causa e, per altro verso, che esso B. non aveva mai personalmente negoziato con Poste Italiane.

Il ricorso della signora F. si articola in due motivi.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la legittimazione passiva della ricorrente rispetto alla pretesa di Poste Italiane, lamentando, in particolare, come nell’impugnata sentenza risulti del tutto trascurata la circostanza che l’impresa individuale di F.D. (partita IVA (OMISSIS)) era cessata nel 2011, cosicchè la stessa non poteva rispondere di sviluppi del rapporto contrattuale (spedizione di un solo numero della rivista, invece che dei due numeri contrattualmente previsti) verificatisi nel corso del 2012, quando all’impresa individuale della ricorrente era subentrata la New Edge V.B..

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia l’omesso esame del fatto decisivo per il giudizio – asseritamente documentato dal “libretto di conto continuativo per la spedizione della pubblicazione”, prodotto dalla stessa ricorrente in grado di appello – che la regola delle due spedizioni all’anno era sempre stata rispettata, anche se la seconda semestralità del periodico veniva spedita nel corso dell’anno solare successivo a quello di riferimento.

L’intimata Poste Italiane s.p.a. ha depositato controricorso con ricorso incidentale, fondato su un unico motivo con il quale si attinge la statuizione di difetto di legittimazione passiva di B.V. rispetto alla domanda di Poste Italiane; nel mezzo di impugnazione, riferito al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si sostiene che la corte avrebbe errato nel dichiarare B.V. privo di legittimazione passiva nonostante che il medesimo avesse tenuto un comportamento processuale inequivocabilmente integrante riconoscimento della propria qualità di parte sostanziale, difendendosi nel merito e non in punto di legittimazione passiva e non contestando i documenti prodotti da Poste Italiane, nè effettuando alcuna propria produzione documentale.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 21.02.2019, per la quale la ricorrente ha depositato memoria.

Quanto al primo mezzo del ricorso principale, il Collegio osserva che il medesimo si fonda su due presupposti di fatto. Il primo di tali presupposti, ossia che la sig.ra F. avesse cessato la propria attività nel 2011, emerge dalla stessa sentenza gravata (pag. 7, terzo capoverso); il secondo di tali presupposti, ossia che la sig.ra F. avesse “comunicato tempestivamente alle Poste la cessazione della propria attività” (cosi pag. 4, rigo 9, del ricorso) non emerge dalla sentenza gravata, nè la ricorrente precisa in ricorso (e nemmeno nella memoria illustrativa) in quale atto del giudizio di merito ella avrebbe dedotto di aver comunicato a Poste Italiane l’avvenuta cessazione della propria impresa individuale. Pertanto – anche a prescindere da ogni approfondimento sulla fondatezza dell’assunto, evidentemente sotteso alle deduzioni svolte nel mezzo di impugnazione, che la comunicazione a Poste Italiane della cessazione dell’attività di impresa di F.D. fosse idonea a determinare la cessazione (o la cessione ad altro soggetto) del rapporto di conto contrattuale di cui la stessa F.D. era titolare (secondo il non censurato accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata) – è decisivo il rilievo dell’inammissibilità del motivo per la novità della questione proposta o, alternativamente, per la mancata indicazione dell’atto con cui, nel giudizio di merito, sarebbe stata dedotta la circostanza dell’intervenuta comunicazione a Poste Italiane della cessazione dell’impresa individuale di F.D. (cfr. Cass. 8206/16: “Qualora una determinata questione giuridica – che implichi un accertamento di fatto non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata nè indicata nelle conclusioni ivi epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa”).

Il secondo motivo di ricorso principale va disatteso in quanto il fatto di cui si lamenta l’omesso esame (che l’unica spedizione effettuata nel 2012 costituisse la seconda spedizione dell’annualità 2011) risulterebbe da un documento che nel ricorso si riferisce esser stato prodotto solo in secondo grado (senza che si faccia menzione di alcuna causa, non imputabile alla sig.ra F., che avesse reso impossibile la relativa produzione in primo grado); il documento era pertanto inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c. nel testo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in legge con la L. n. 134 del 2010, applicabile nella specie in quanto la sentenza appellata era stata emessa nel 2016 (Cass. 26522/2017); la corte di appello, quindi, non poteva tenerne conto.

Passando all’esame dell’unico mezzo di ricorso incidentale, il collegio osserva che, nella proposta formulata ai sensi dell’art. 180 bis c.p.c. il Consigliere relatore si esprimeva nel senso del relativo rigetto, sulla scorta della argomentazione che di seguito si trascrive: “L’unico mezzo del ricorso incidentale va disatteso, alla stregua dell’insegnamento di SS.UU. 2961/2016 (le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall’attore hanno natura di mera difesa, proponibili in ogni fase del giudizio); nè il ricorso incidentale ottempera all’onere di specificità di indicare quali affermazioni svolte dal B. in sede di merito risulterebbero incompatibili col fatto costitutivo dedotto da Poste Italiane a fondamento della propria pretesa nei suoi confronti (a pag. 9 del controricorso si fa riferimento solo ad una istanza istruttoria del B. avente ad oggetto una prova testimoniale di cui nemmeno si riportano i fatti che ne avrebbero formato oggetto); anzi nel ricorso incidentale neppure si indica quale sarebbe il fatto costitutivo (asseritamente non contestato) del diritto azionato da Poste Italiane verso il B.”.

In adunanza, tuttavia, si è rilevato che non è in atti l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso incidentale al B., cosicchè tale ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

In definitiva, quindi, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, quelle di Poste Italiane vanno a carico della ricorrente, mentre non vi è necessità di regolazione delle spese tra Poste Italiane e B.V., non avendo quest’ultimo spiegato difese in questa sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte della ricorrente principale che da parte della ricorrente incidentale, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Condanna la sig.ra F. a rifondere a Poste Italiane le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, sia da parte della ricorrente principale che da parte della ricorrente incidentale, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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