Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24757 del 23/11/2011
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 23/11/2011), n.24757
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto da:
Giudice di pace di Codogno;
nel giudizio pendente tra:
MAZZONI FERRO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-
tempore, non costituita in questa sede;
e
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, non
costituito in questa sede.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che la Mazzoni Ferro S.r.l. ha proposto innanzi al Giudice di pace di Pavia opposizione al verbale d’accertamento d’infrazione all’art. 126-bis C.d.S., redatto nei suoi confronti dalla polizia stradale di Pavia;
che l’adito Giudice di pace si è dichiarato incompetente per territorio ed ha indicato il Giudice di pace di Codogno;
che quest’ultimo, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto, ha sollevato conflitto declinando la propria competenza territoriale sulla considerazione che l’illecito si fosse verificato in (OMISSIS);
che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
Considerato che il precedente relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:
“(…) L’istanza è fondata, in quanto, come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, l’art. 126-bis C.d.S. sanziona, in parte qua, il comportamento del proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non ottempera, entro il termine ivi previsto, alla comunicazione all’organo di polizia procedente dell’identità del conducente dell’autoveicolo al momento della pregressa violazione, sicchè l’infrazione si consuma nel luogo in cui sarebbe dovuta pervenire la comunicazione che è stata omessa, vale a dire nel luogo in cui ha sede il detto organo di polizia procedente.
Va, dunque, dichiarata la competenza per materia del Giudice di pace di Pavia.
Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c.”;
che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;
che, pertanto, deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Pavia, dinnanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;
che non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento per regolamento di competenza d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Pavia;
riassunzione nei termini di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011