Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24757 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2018, (ud. 22/05/2018, dep. 08/10/2018), n.24757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8345/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ITALO CARLO

FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 764/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 04/10/2013 R.G.N. 5/213.

Fatto

RILEVATO

1. che con sentenza n. 764/2013 la Corte d’appello di Ancona, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Poste Italiane s.p.a. ad ammettere l’appellante F.A. alle dipendenze della società con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed a risarcirgli il danno per la illegittima risoluzione del rapporto nella misura di otto mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali, dichiarato assorbito l’appello incidentale;

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Poste Italiane s.p.a. sulla base di sette motivi; parte controricorrente ha resistito con tempestivo controricorso;

3. che la società Poste ha depositato memoria con la quale, premessa la intervenuta conciliazione della lite, ha dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione;

4. che è stato depositato atto di rinunzia di Poste Italiane s.p.a., sottoscritto dal procuratore speciale e dal difensore della società, con allegato il verbale di conciliazione in sede sindacale in data 9.10.2015, notificato a mezzo p.e.c. al difensore domiciliatario del F..

Diritto

CONSIDERATO

1. che la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poichè la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. tra le altre, Cass. 14/07/2006 n. 15980);

1.1. rilevato che alla stregua di quanto sopra sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo;

2. rilevato che ai sensi dell’art. 391 c.p.c., il provvedimento “che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese” e il fatto che il rinunciante possa (e non più debba) essere condannato alle spese avalla l’ipotesi che, con la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, “si sia voluto dar luogo ad una sorta di incentivazione alla rinuncia” (Cass., Sez. U., Ordinanza n. 19514 del 16/07/2008);

3. che alla luce della intervenuta definizione transattiva della lite si ritiene di non disporre la condanna di Poste Italiane s.p.a. alle spese del giudizio;

3. che in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass., 30/09/2015 n. 19560).

PQM

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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