Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24757 del 05/12/2016
Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 05/12/2016), n.24757
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27481/2014 proposto da:
N.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEL VIGNOLA 5,
presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentata e difesa
dall’avvocato LUIGI QUERCIA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1197/03/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della Puglia depositata il 26/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di N.R., medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2008, la C.T.R. della Puglia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio con riferimento all’annualità 2008, riformava la decisione di primo grado, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione, in quanto l’impiego del lavoro per lo svolgimento dell’attività professionale risultava essere eccedente le necessità minime per l’esercizio dell’attività stessa.
Avverso la sentenza ricorre, su tre motivi, la contribuente.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevata l’infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso, laddove la sentenza impugnata possiede tutti i requisiti di cui all’art. 132 c.p.c., ed ha pronunciato su tutta la domanda ad essa devoluta, è, invece, fondato il terzo motivo.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
La sentenza impugnata, nel ritenere rilevante la presenza di un dipendente con funzione esecutive ai fini della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, si è discostata dai superiori principi.
Ne consegue, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, rigettati i primi due, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, per il riesame e per il regolamento delle spese processuali.
PQM
La Corte, in accoglimento del solo terzo motivo, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016