Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24757 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. II, 05/11/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8557/2017 R.G. proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’avv. Rossella Oppo,

con domicilio eletto in Roma, alla Via Ennio Quirino Visconti n. 20,

presso l’avv. Maurizio Barrella;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ARBOREA, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso dall’avv. Giovanna Maria Urru, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Aulo Plauzio n. 5, presso l’avv. Francesco Cutrona;

– controricorrente –

avverso la sentenza del tribunale di Oristano n. 29/2017, depositata

in data 18.1.2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

16.7.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.G. ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace di Terralba avverso l’ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910, emessa per la riscossione di una sanzione per violazione del codice della strada, deducendo: a) la nullità del provvedimento impugnato per carenza assoluta di potere del Comando di polizia locale del Comune di Arborea e della M.T. s.p.a. (concessionario del servizio di riscossione); b) l’inammissibilità dell’utilizzo dell’ingiunzione ex R.D. n. 639 del 2010 per la riscossione delle sanzioni pecuniarie relative a violazioni del codice della strada; c) l’inesistenza giuridica della notifica, eseguita dalla M.T. s.p.a a mezzo del servizio postale e mediante consegna di una copia non autenticata del provvedimento, nonchè l’inesistenza giuridica della medesima ingiunzione per difetto di legittimazione del pubblico ufficiale e per mancanza di valida sottoscrizione; e) la carenza assoluta di potere del Comune di Arborea per effetto della mancata notifica del verbale di contestazione della violazione, rilevata mediante apparecchiature illegittimamente collocate in un’area ove non ne era consentita l’installazione, gestite da un gestore privato anzichè dagli organi di polizia comunale, e non adeguatamente presegnalata.

Il Giudice di Pace di Terralba, ritenuta inesistente la notificazione dell’ingiunzione, ha annullato la sanzione, condannando l’amministrazione alla rifusione delle spese.

La sentenza è stata integralmente riformata dal Tribunale.

Per quanto qui ancora rileva, il giudice d’appello ha escluso l’inesistenza della notifica, ritenendo che la proposizione dell’opposizione avesse sanato ogni vizio.

Ha ritenuto ammissibile la riscossione delle sanzioni mediante ingiunzione fiscale, osservando che tale facoltà era stata ripristinata dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 31 del 2008, e rilevando inoltre che le funzioni di riscossione e notifica erano state legittimamente affidate alla M.T. s.p.a., iscritta nell’albo di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 53, comma 1.

La cassazione della sentenza è chiesta da B.A. con ricorso in tre motivi, illustrati con memoria.

Il Comune di Arborea ha depositato controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ infondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso in quanto privo dell’attestazione di conformità al documento digitale, notificato a mezzo pec, della copia cartacea della decisione impugnata e della relata di notifica prodotte in giudizio, avendo il ricorrente depositato detta attestazione prima dello svolgimento dell’adunanza camerale, sanando ogni irregolarità (Cass. s.u. 8312/2019).

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 639 del 191, artt. 2, 1, L. n. 890 del 1982, art. 3, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 158, D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200 e D.P.R. n. 495 del 1995, art. 383 nonchè difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che la notifica dell’ingiunzione fiscale poteva essere effettuata solo tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore addetto all’Ufficio del giudice di pace, non anche da una società privata affidataria del servizio di riscossione, non potendosi equiparare, a tali effetti, la notifica del verbale di accertamento a quella dell’ordinanza ingiunzione, poichè il primo è un atto di accertamento, mentre la seconda è un provvedimento di riscossione. Il tribunale avrebbe dovuto verificare l’osservanza di tutte le formalità previste dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, espressamente richiamate nella relata.

Il motivo è infondato.

La società concessionaria per la riscossione delle entrate poteva emettere l’ingiunzione fiscale di cui al R.R. 639/2010, la quale, anche dopo l’entrata in vigore (1 gennaio 1990) del D.P.R. n. 43 del 1988 – che ha generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo costituisce un atto accertativo rivolto a portare la pretesa a conoscenza del debitore ed a formare il titolo per l’eventuale esecuzione forzata (Cass. 20361/2006; Cass. 4510/2013; Cass. 18490/2016).

E’ quindi consentito allo stesso concessionario – e non più solamente all’ufficiale giudiziario o al messo notificatore – procedere alla notifica dell’ordinanza a mezzo posta (Cass. 2912/2017).

In ogni caso, la validità dell’ingiunzione ex R.D. n. 639 del 1910 non è pregiudicata da eventuali vizi della notifica, i quali non precludono la proposizione di una domanda volta ad accertare la illegittimità o l’infondatezza della pretesa dell’amministrazione, una volta che il provvedimento sia stato esternato e il soggetto interessato ne abbia avuto piena conoscenza, potendo azionarie i relativi rimedi giurisdizionali (Cass. 20360/2006).

Eventuali irregolarità incidono solo sulla procedibilità dell’azione esecutiva, che l’art. 479 c.p.c. subordina alla notifica del titolo esecutivo e del precetto (rispetto alla quale la notificazione dell’ingiunzione assolve ad una funzione sostitutiva), oltre che sulla decorrenza del termine per proporre opposizione, ugualmente subordinata alla notifica del provvedimento, ai sensi del R.D. n. 639 del 1910, art. 3 (Cass. 20360/2006; Cass. 19166/2015).

3. Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52,53 e D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 42, comma 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale erroneamente ritenuto che la M.T. s.p.a. potesse emettere l’ingiunzione di pagamento, senza accertare se quest’ultima fosse concessionaria per la riscossione o se il servizio fosse stato appaltato in outsourcing dopo il regolare espletamento della procedura di affidamento, nel rispetto di tutte le condizioni di legge.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 97 Cost., artt. 2699,2700 c.c., D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, comma 3, art. 206, comma 1 e L. n. 689 del 1981, art. 27 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver il tribunale omesso di considerare che, poichè il servizio di riscossione era stato affidato ai privati in violazione delle regole di buon andamento, imparzialità e pubblica fede dell’azione amministrativa, riconoscendo all’agente della riscossione una consistente percentuale sui proventi delle sanzioni, il contratto di affidamento era nullo in quanto concluso in totale sviamento di potere e andava disapplicato, conseguendone l’illegittimità della sanzione.

I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili.

Le questioni concernenti la natura dell’atto di affidamento del servizio di riscossione (mediante concessione o in appalto), la sua validità per il mancato rispetto delle procedure di aggiudicazione ed in quanto stipulato in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ed infine la legittimità delle clausole di determinazione dei compensi appaiono nuove, non dibattute in giudizio e che non risultano comunque sollevate nell’atto di opposizione, restandone prelusa la deduzione in sede di legittimità.

E’ principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione di pagamento di somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa è strutturato, nelle sue linee generali, in conformità al modello del giudizio civile ordinario e risponde ai principi della domanda, della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto della pronunzia d’ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all’iniziativa di parte, nonchè ai limiti della modificazione della “causa petendi”, che, in tale giudizio, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione (Cass. 656/2010; Cass. 232/2016; Cass. L’opponente, se ha facoltà di modificare l’originaria domanda nei limiti consentiti dagli art. 183 e 184 c.p.c. non può introdurre in corso di causa nuovi motivi di illegittimità della sanzione, poichè la relativa allegazione integra un’inammissibile domanda nuova (Cass. 9178/2010; Cass. 2962/2016), fatta salva la sola rilevabilità d’ufficio della nullità assoluta ed insanabile o dell’inesistenza del provvedimento sanzionatorio.

In ogni caso, nessun rilievo poteva assumere la prevista erogazione, in favore dell’impresa privata, di un corrispettivo a percentuale sulle somme provenienti dalla riscossione delle sanzioni o l’eventuale nullità della convenzione.

Giova ribadire che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è consentito sindacare la legittimità del provvedimento, al fine della sua eventuale disapplicazione ove lo si ritenga illegittimo, e tale controllo, quando venga prospettato uno sviamento di potere, può spingersi fino a verificare la rispondenza delle finalità perseguite dall’amministrazione con quelle indicate dalla legge, sebbene non possa tradursi in una indebita ingerenza nel merito delle scelte operate dall’amministrazione (Cass. 21173/2006; Cass. 116/2007; Cass. 1742/2013).

Tuttavia, come già affermato da questa Corte, nel caso di rilevamento della velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature noleggiate, il contratto intercorso tra l’amministrazione e la società di noleggio non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell’infrazione contestata all’utente della strada e non condiziona la sussistenza della violazione accertata a mezzo dei suddetti apparecchi.

L’eventuale invalidità del contratto non si riverbera – quindi – sulla legittimità della sanzione (Cass. 22715/2016).

Il ricorso è quindi respinto.

Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna a ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 650,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA