Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24757 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 03/10/2019), n.24757

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6668-2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL POZZETTO

122, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CATINIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO CHIARELLI;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA UTG DI ROMA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2147/2017 del TRIBUNALE di VELLETRI,

depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il signor D.S. chiede la cassazione della sentenza del tribunale di Velletri che, confermando la sentenza del giudice di pace, ha rigettato l’opposizione dal medesimo proposta avverso il verbale di contestazione della violazione amministrativa di eccesso di velocità accertato mediante sistema SICVe (c.d. “sistema tutor”), notificatogli dalla prefettura U.T.G. di Roma per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie di sospensione della patente e decurtazione di punti dalla stessa.

Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi, tutti riferiti all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione delle previsioni della L. n. 273 del 1991 e del D.M. n. 1123 del 2005, art. 4, del reg. esec. C.d.S., art. 345, dell’art. 45 C.d.S., comma 6, in cui il tribunale sarebbe incorso ritenendo che la sentenza della Corte costituzionale n. 113/15, dichiarativa dell’illegittimità dell’art. 45 C.d.S., comma 6, non fosse pertinente al caso di specie, nel quale la violazione era stata accertata mediante sistema SICVe (c.d. “sistema tutor”), che, secondo il tribunale, sarebbe stato estraneo all’oggetto di tale pronuncia della Consulta.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115,116 e 210 c.p.c..

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del voto n. 71 dell’adunanza del 28.4.04 della V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’art. 1 del decreto di omologazione n. 3999 del 24.12.04.

L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La causa è stata chiamato all’adunanza di camera di consiglio del 21.2.2019, per la quale non sono state depositate memorie.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Alla stregua della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 45 C.d.S., comma 6, “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura” (Corte Cost. 113/15), deve ritenersi che il citato art. 45 C.d.S., comma 6, come integrato dalla pronuncia della Corte costituzionale, prescriva la verifica periodica della funzionalità di tutte le apparecchiature di misurazione della velocità e la loro taratura.

Qualora venga contestata l’affidabilità dell’apparecchio di misurazione della velocità, pertanto, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio sia stato o meno sottoposto alle suddette verifiche di funzionalità e taratura (cfr. Cass. 533/18; Cass. 14543/16; Cass. 9972/16; Cass. 9645/16; Cass. 25125/15).

La statuizione del tribunale secondo cui il citato principio giurisprudenziale non sarebbe applicabile al caso di specie risulta dunque erronea; questa Corte ha infatti già avuto modo di affermare che detto principio opera anche in relazione ai rilevamenti effettuati a mezzo del sistema di accertamento “SICVe” – Sistema Informativo Controllo Velocità, comunemente detto “tutor” (cfr. da ultimo Cass. 533/18), il quale rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (Cass. 5873/17).

Nella specie, il ricorrente ha contestato sia in primo che in secondo grado l’attendibilità dei rilevamenti effettuati, facendo insorgere l’obbligo per il giudice di accertare l’adempimento degli obblighi di taratura e verifica da parte dell’amministrazione.

Il primo motivo va quindi accolto, e i motivi secondo e terzo restano conseguentemente assorbiti.

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al tribunale di Velletri, in persona di altro magistrato, che si atterrà al principio sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Velletri, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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