Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24756 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 23/11/2011), n.24756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto da:

Giudice di pace di Roma;

nel giudizio pendente tra:

D.G.P.A., non costituita in questa sede;

e

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in

questa sede.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che D.G.P.A. ha proposto innanzi al Giudice di pace di Catania opposizione a cartella esattoriale emessa dalla Serit Sicilia su mandato del Comune di Roma onde procedere alla riscossione di credito derivante da sanzione amministrativa per violazione al codice della strada;

che l’adito Giudice di pace si è dichiarato incompetente per territorio ed ha indicato, con riferimento al luogo della commessa violazione, il Giudice di pace di Roma;

che quest’ultimo, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto, ha sollevato conflitto declinando la propria competenza territoriale sulla considerazione che, trattandosi d’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. per essere stata opposta la prescrizione del credito, competente fosse il Giudice di pace di Catania, luogo di residenza della debitrice e di svolgimento dell’esecuzione;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Considerato che il precedente relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) L’istanza non è fondata.

Dall’esame degli atti di causa risulta che l’opponente ha impugnato la cartella esattoriale assumendo l’inesistenza del titolo esecutivo per intervenuta prescrizione del diritto ad esigere il pagamento della sanzione, sicchè tale azione va qualificata ex art. 615 c.p.c., comma 1, come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata.

Al qual riguardo questa Corte ha ripetutamente evidenziato (e pluribus, Cass. SS.UU. 13.7.00 n. 489, Cass. 17.11.09 n. 24215, 7.3.06 n. 4891, 12.4.02 n. 5279, 5.4.01 n. 5040) come, a seguito della notificazione d’una cartella esattoriale, dalla quale risulti l’iscrizione a ruolo d’un importo a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, l’interessato, al fine di far valere fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come la prescrizione, deve proporre opposizione all’esecuzione non ancora iniziata (cd. a precetto), per la quale, ex art. 615 c.p.c., comma 1, è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo, eppertanto, per quanto attiene alla contestazione d’un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, norma speciale regolatrice della materia, che è il giudice del luogo in cui è stata posta in essere la violazione sanzionata.

Nella specie, l’infrazione essendo stata accertata in Roma, competente a conoscere dell’opposizione all’esecuzione non ancora iniziata è, di conseguenza, proprio l’istante G.d.P. capitolino.

Il ricorso può, dunque, essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c.”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, pertanto, deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Roma, dinnanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento per regolamento di competenza d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma;

riassunzione nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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