Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24756 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 05/12/2016), n.24756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13044/2014 proposto da:

A.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D. CHELINI 5,

presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/08/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata l’11/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. Roberta Crucitti;

udito l’Avvocato Tortorella difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di A.P., medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2007 al 2009, la C.T.R. del Friuli Venezia Giulia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio, riformava la decisione di primo grado, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione, in quanto il professionista si avvaleva di un lavoratore dipendente e svolgeva la propria attività in locali di proprietà dell’Azienda Sanitaria n. (OMISSIS) di Pordenone e del Centro Cure primarie del Comune di Spilibergo nei cuì confronti era legato da contratti di prestazioni aggiuntive.

Avverso la sentenza ricorre, con unico motivo, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

L’unico motivo, nella parte in cui si deduce violazione di legge, appare fondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto del D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La sentenza impugnata, nel ritenere rilevante la presenza di una segretaria part-time ai fini della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, si è discostata dai superiori principi.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per la regolamentazione delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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