Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24756 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 03/10/2019), n.24756

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6575-2018 proposto da:

N.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN SABA 12,

presso lo studio dell’avvocato LAURA SCORCUCCHI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NICOLA MINI;

– ricorrente –

contro

CME SRL, IMER SRL;

– intimate –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SIENA, depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L’ing. N.C. ha impugnato per cassazione l’ordinanza con cui il presidente del tribunale di Siena ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso il decreto di liquidazione dell’onorario a lui spettante per l’opera prestata in qualità di Consulente tecnico di ufficio in una causa tra la società C.M.E. s.r.l. e la società IMER International s.p.a..

Le società intimate, parti del giudizio in cui il ricorrente ha svolto le proprie funzioni di ausiliario del giudice, non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 21.02.2019, per la quale non sono state depositate memorie.

Con l’unico mezzo di gravame l’ing. N. lamenta la violazione del D.M. 30 maggio 2002, Tabella A) allegata, art. 1, censurando l’ordinanza impugnata laddove, confermando il decreto di liquidazione, ha posto a fondamento della determinazione del compenso il valore del danno accertato anzichè il valore della controversia, da identificarsi con quello del bene oggetto di causa.

Il motivo va giudicato inammissibile, perchè il ricorrente non censura adeguatamente l’affermazione dell’ordinanza gravata alla cui stregua “l’importo stimato dal CTU come oggetto dell’azione risarcitoria (è, n.d.r.), da intendersi quale valore della controversia”.

Al riguardo, infatti, il ricorrente si limita ad affermare apoditticamente “valore della causa pari a quello del macchinario venduto Euro 38.478” (pag. 2, primo capoverso, del ricorso), senza in alcun modo chiarire quale fosse l’oggetto della causa in cui egli era stato chiamato a prestare la propria opera quale ausiliario e senza illustrare le ragioni per cui il presidente del tribunale avrebbe errato nell’identificare il valore della causa con l’importo stimato quale oggetto dell’azione risarcitoria. Donde il radicale difetto di specificità della doglianza, la cui formulazione non consente a questa corte di identificare i parametri sulla cui base stabilire il valore dell’oggetto della causa in cui l’ing. N. ha prestato la propria opera.

Giova altresì sottolineare che questa Corte nemmeno può accedere agli atti della causa tra la società C.M.E. s.r.l. e la società IMER International s.p.a., giacchè tali atti, appartenendo ad un procedimento diverso dal procedimento di liquidazione dei compensi definito con l’ordinanza qui impugnata, non sono reperibili nè nel fascicolo di ufficio di quest’ultimo procedimento nè nel fascicolo di parte del ricorrente.

Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.

Non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo le società intimate quivi spiegato difese.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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