Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24755 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 23/11/2011), n.24755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto da:

Tribunale di Roma;

nel giudizio pendente tra:

N.V., non costituita in questa sede;

e

COMUNE DI ROMA (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro-

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Pier Ludovico Patriarca

dell’Avvocatura Comunale, per procura speciale a margine della

memoria di costituzione, elettivamente domiciliato in Roma, via del

Tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell’Avvocatura comunale;

e

EQUITALIA GERIT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-

tempore, non costituito in questa sede.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che N.V. ha proposto innanzi al Giudice di pace di Roma opposizione a cartella esattoriale – emessa dalla Gerit S.p.A. su mandato del Comune di Roma onde procedere alla riscossione d’un credito di Euro 4.299,28 derivante da sanzioni amministrative per plurime violazioni al codice della strada – assumendone l’illegittimità per inesistenza ed erronea formazione del titolo esecutivo;

che l’adito G.d.P., assumendo che la propria competenza per valore, nelle cause ordinarie, è limitata ad Euro 2.582,28 ex art. 7 c.p.c., comma 1, si è dichiarato incompetente per valore ed ha indicato la competenza del Tribunale capitolino;

che quest’ultimo, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto, ha sollevato conflitto declinando la propria competenza per valore sulla considerazione che, trattandosi d’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. per essere stata opposta l’erronea formazione del titolo esecutivo, competente fosse il Giudice di pace ex art. 615 c.p.c., comma 1, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 22-bis;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Considerato che il precedente relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) L’istanza è fondata.

Dall’esame degli atti di causa risulta che l’opponente ha impugnato la cartella esattoriale assumendo l’invalidità dei titoli esecutivi per omessa notificazione dei verbali d’accertamento e conseguente perenzione del diritto alla riscossione della sanzione e per esservi state inserite pretese prive di legittimo fondamento, sicchè tale azione va qualificata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata (ed. a precetto) regolata dal richiamato primo comma dell’art. 615 c.p.c..

Come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, in tal caso è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo, eppertanto, per quanto attiene alla contestazione d’un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, norma speciale regolatrice della materia, che è il giudice di pace (e pluribus, Cass. 18.2.08 n. 4022).

Non rileva, al riguardo, il fatto che la sommatoria dei titoli azionati – le singole contestazioni d’infrazione ed irrogazioni di sanzione – superi la competenza per valore del giudice di pace per le cause ordinarie quale vigente all’epoca dell’introduzione della controversia (Euro 2.582,28 corrispondenti alle L. 5.000.000 della competenza del G.d.P. per le cause introdotte prima del 4.7.09, data dalla quale la competenza per valore è stata portata ad Euro 5.000 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 1), in quanto l’attribuzione della competenza per materia al detto giudice in relazione alla natura della controversia stessa comporta, L. n. 689 del 1981, ex art. 22-bis, una competenza per valore di Euro 15.493 (corrispondenti alle originarie L. 30.000.000).

D’altro canto, la competenza per materia resterebbe, comunque, insensibile anche alla previsione del cumulo delle domande di cui all’art. 10 cod. proc. civ., comma 2, nel senso che, se una o più domande rientrano nella competenza per materia di un determinato giudice, esse non possono costituire addendi per la determinazione del valore della causa (Cass., Sez. 2A, 27 luglio 2005, n. 15694, Cass., Sez. 2A, 24 settembre 2007, n. 19598); l’art. 104 cod. proc. civ., infatti, nel prevedere la possibilità di proporre nei confronti della stessa parte più domande, non altrimenti connesse, nello stesso processo, non consente, per l’espresso richiamo all’art. 10 cod. proc. civ., comma 2, la deroga alla competenza per materia, ma soltanto a quella per valore (Cass., Sez. 1A, 16 dicembre 1996, n. 11212; Cass., Sez. 2A, 23 agosto 2002, n. 12459; Cass., Sez. 2A, 24 settembre 2007, n. 19598, cit.).

Pertanto, ha errato il primo giudice adito a dichiararsi incompetente, non rilevando – avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22-bis – la circostanza che la parte ingiunta abbia proposto opposizione avverso cartella esattoriale basata su plurime ingiunzioni di pagamento e che il cumulo delle sanzioni recate da ciascuna di esse superi il tetto di Euro 2.582,28 relativo alla diversa materia delle cause ordinarie.

Il ricorso può, dunque, essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c.”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione;

che, pertanto, deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Roma, dinnanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento per regolamento di competenza d’ufficio;

che invero, secondo un consolidato orientamento espresso da questa Corte, che si condivide, “la richiesta di regolamento di competenza d’ufficio, promuovibile ai sensi dell’art. 45 cod. proc. civ. esclusivamente dal giudice per l’immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali, nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicchè non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo a tale fase processuale, con la conseguenza che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese da esse sostenute nella fase medesima, e ciò anche se (come nella specie) una parte abbia rilevato l’inammissibilità del regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal giudice” (Cass., n. 1167 del 2007;

Cass. 7596 del 2011).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma;

riassunzione nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA