Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24755 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 05/12/2016), n.24755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1688/2014 proposto da:

S.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo studio dell’avvocato CARMELA TROTTA,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 264/15/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 19/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Carmela Trotta difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di S.L., medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, relativa all’anno 2007, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione, essendosi la professionista, proprietaria di un immobile di nove vani, avvalsa, anche dell’opera di una segretaria a tempo indeterminato e parziale.

Avverso la sentenza ricorre, su due motivi, la contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il primo motivo, con il quale si deduce la formazione di un giudicato esterno, è infondato laddove, a parte la considerazione che le sentenze si riferiscono a diverse annualità di imposta, il giudicato, già formatosi, non risulta essere stato dedotto nel corso del secondo grado di giudizio.

E’, invece, fondato il secondo motivo nella parte in cui si deduce violazione di legge.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La sentenza impugnata, nel ritenere rilevante la proprietà di un immobile e la presenza di una segretaria part-time ai fini della sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, si è discostata dai superiori principi.

Ne consegue, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi ed al regolamento delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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