Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24755 del 05/11/2020
Cassazione civile sez. II, 05/11/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24755
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9296/2016 R.G. proposto da:
C.B., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Vincenzo
Papadia, e dall’avv. Maria Antonietta Papadia, con domicilio eletto
in Roma, alla Via Germanico n. 109, presso l’avv. Giovanni D’Amico;
– ricorrente –
contro
Z.A., rappresentato e difeso dall’avv. Bernardino
Pasanisi, con domicilio in Taranto, Corso Umberto n. 129;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce (n. 112/2016,
depositata in data 7.3.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno
14.7.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Fatto
RILEVATO
CHE:
– in parziale accoglimento dell’appello proposto da Z.A., la Corte distrettuale di Lecce ha respinto la domanda proposta da C.B. e Ca.Ca., proprietari di due appartamenti siti nel (OMISSIS), domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione, da parte di Z.L., dei lavori di eliminazione di infiltrazioni provenienti dalle parti comuni;
– C.B. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, mentre Z.A. ha depositato controricorso;
– che in prossimità dell’adunanza camerale è stata depositata rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dal controricorrente.
Diritto
RITENUTO
CHE:
– stante la ritualità della rinuncia, debba dichiararsi l’estinzione del giudizio, senza regolazione delle spese processuali, data l’accettazione della rinuncia stessa da parte del controricorrente e l’istanza congiunta formulata, in tal senso, dalle parti.
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 14 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020