Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24755 del 05/11/2020

Cassazione civile sez. II, 05/11/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 05/11/2020), n.24755

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9296/2016 R.G. proposto da:

C.B., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Vincenzo

Papadia, e dall’avv. Maria Antonietta Papadia, con domicilio eletto

in Roma, alla Via Germanico n. 109, presso l’avv. Giovanni D’Amico;

– ricorrente –

contro

Z.A., rappresentato e difeso dall’avv. Bernardino

Pasanisi, con domicilio in Taranto, Corso Umberto n. 129;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce (n. 112/2016,

depositata in data 7.3.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

14.7.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– in parziale accoglimento dell’appello proposto da Z.A., la Corte distrettuale di Lecce ha respinto la domanda proposta da C.B. e Ca.Ca., proprietari di due appartamenti siti nel (OMISSIS), domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’esecuzione, da parte di Z.L., dei lavori di eliminazione di infiltrazioni provenienti dalle parti comuni;

– C.B. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, mentre Z.A. ha depositato controricorso;

– che in prossimità dell’adunanza camerale è stata depositata rinuncia al ricorso, sottoscritta per accettazione dal controricorrente.

Diritto

RITENUTO

CHE:

– stante la ritualità della rinuncia, debba dichiararsi l’estinzione del giudizio, senza regolazione delle spese processuali, data l’accettazione della rinuncia stessa da parte del controricorrente e l’istanza congiunta formulata, in tal senso, dalle parti.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA