Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24754 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 05/12/2016), n.24754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19417/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 42/4/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA del 17/04/2012, depositata il 04/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di S.M., agente di commercio, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 1998 al 2001, la C.T.R. dell’Emilia Romagna, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione e che andasse rigettata l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle Entrate circa l’avvenuta presentazione della istanza di chiusura delle liti fiscali da parte del contribuente…non essendo stata la stessa documentalmente provata.

Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non resiste.

Con l’unico motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 e della L. n. 289 del 2002, art. 7 – la ricorrente deduce l’errore in cui sarebbe incorso il Giudice di appello nel rigettare l’eccezione dell’Ufficio circa l’avvenuta presentazione di istanza di condono in quanto non documentalmente provata, malgrado il contribuente non avesse mosso alcuna contestazione in merito, nè in primo grado nè in grado di appello ove non si era costituito.

La censura è inammissibile. Costituisce principio espresso da questa Corte quello per cui il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e semprechè il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza (cfr. ex multis, di recente, Cass. n. 2196/2015).

Nel caso in esame, mentre da un canto alla contumacia del contribuente in grado di appello non può attribuirsi alcuna valenza in ordine alla non contestazione sul fatto oggetto di eccezione, dall’altro, con assoluto difetto di autosufficienza, il ricorso, nel silenzio della sentenza impugnata sul punto, non contiene alcun riferimento agli atti del processo di primo grado che consentano di valutare la dedotta non contestazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per carenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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