Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24754 del 05/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 24754 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 27870-2007 proposto da:
IANNARONE PLINIO NNRPLN43E05A3990,

elettivamente

domiciliato in ROMA, V.CONDOTTI 9, presso lo studio
dell’avvocato SCHETTINO GIUSEPPINA, rappresentato e
difeso dall’avvocato MANNETTA ANTONIO;
– ricorrente 2013
1940

contro

TOMMASELLI AUTOVEICOLI SRL 00611120627 in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio
dell’avvocato BOZZI SILVIO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 05/11/2013

dall’avvocato CAVALLUZZO MASSIMOFELLEGRSga’;
– controrícorrente

avverso la sentenza n.

2768/2006

della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/09/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
24/09/2013

dal Consigliere Dott. EMILIO

MIGLIUCCI;
udito l’Avvocato MANNETTA Antonio difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato COGLITORE Emanuele con delega
depositata in udienza dell’Avvocato GALLUZZO Massimo
Pellegrino, difensore del resistente che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Plinio Iannarone proponeva opposizione avverso il decreto con cui il
Presidente del Tribunale di Benevento gli aveva ingiunto di pagare a
favore della s.r.l. Tommaselli Autoveicoli la somma di lire 70.000.000 a

Deduceva di avere versato l’importo a Raffaele Venuti che l’aveva poi
consegnata alla Tommaselli.
L’opposto eccepiva l’incompetenza per territorio del giudice adito e,
nel merito, chiedeva il rigetto dell’ opposizione, sostenendo che il
Venuti non era legittimato a ricevere il predetto importo e che comunque
lo stesso non gli era stato versato.
Con sentenza n.1414/03 il

Tribunale accoglieva in parte

l’opposizione, ritenendo provata la corresponsione soltanto di lire
60.000.000 attraverso tre assegni circolari consegnati dall’opponente al
Venuti e da questi consegnati ad Antonio Tommaselli, legale
rappresentante della società venditrice; pertanto, revocato il decreto,
condannava l’opponente al pagamento del residuo importo di euro 5.164,57,
pari a lire 10.000.000.
Con sentenza dep. l’ 8 settembre 2006 la Corte di appello
territoriale, riformando la decisione impugnata con gravame principale
dall’opponente e incidentale dall’opposta, accoglieva questfultime,
rigettando l’ opposizione.
Premesso che non era stata impugnata la statuizione del Tribunale secondo
cui il Venuti non era venditore né rappresentante della società
venditrice o da essa autorizzato a ricevere i pagamenti per suo conto,
1

titolo di corrispettivo della vendita di un autovettura.

secondo i Giudici di appello neppure poteva assumere rilievo la
dichiarazione resa in sede di deposizione testimoniale dal Venuti il
quale aveva dichiarato di avere corrisposto l’intera somma di lire
settanta milioni al Tommaselli, posto che dall’interrogatorio formale da

assegnAL circolari, per complessivi 60 milioni ma che tali somme erano
relativ.£ a debiti personali del Venuti : in assenza di contestazione
della controparte, ai sensi dell’art. 2734 cod. civ., la verità delle
circostanze aggiunte all’ammissione di avere ricevuto l’importo di lire
sessanta milioni non costituiva onere probatorio del confitente. Del
resto, la esistenza di molteplici rapporti commerciali esistenti fra il
Venuti e il Tommaselli aveva trovato riscontro in quanto ancora
dichiarato dal Venuti.
2. – Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione lo Iannarone
sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.
Resiste con controricorso l’intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – L’unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione
dell’art. 1188 cod. civ. secondo comma nonché omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,
censura la decisione gravata che, in relazione all’avvenuta consegna al
creditore dell’importo corrisposto in pagamento del debito di esso
ricorrente, non aveva tenuto conto di elementi decisivi ovvero la
dichiarazione resa dal Venuti, i tre documenti sottoscritti dal predetto
e l’incasso da parte del Tommaselli di uno dei tre assegni circolari
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quest’ultimo reso era emerso solo la dazione, peraltro soltanto dei tre

consegnategli dal Venuti, di guisa che la dichiarazione resa in sede di
interrogatorio formale dal primo era neutralizzata dalla dichiarazione
di quest’ultimo. Richiama l’orientamento di legittimità sull’efficacia
liberatoria del pagamento effettuato all’egente senza rappresentanza

2. – Il motivo è infondato.
La sentenza ha innanzitutto premesso che, con statuizione passata ormai
in cosa giudicata, era stato acclarato che il Venuti non era venditore
né rappresentante della società venditrice o da essa autorizzato a
ricevere i pagamenti per suo conto: l’unica questione era quella di
verificare se il predetto avesse effettivamente consegnato al creditore
gli importi a questi dovuti dall’opponente.
Orbene

così delimitato il

thema decidendum oggetto del giudizio di

merito – se, da un lato, appare del tutto inconferente la giurisprudenza
di legittimità richiamata, dall’altro, il ricorrente non sembra cogliere
la ratio

decidendi

della sentenza impugnata la quale ha fatto

correttamente applicazione della previsione di cui all’art. 2734 cod.
civ. Ed invero, la Corte di appello, esaminando la deposizione del teste
Venuti, non ha messo in discussione né l’effettiva dazione da parte
dell’opponente degli assegni circolari consegnati al Venuti e neppure la
successiva consegna da parte di quest’ultimo alla società Tommaselli ma alla stregua di quanto emerso dall’interrogatorio formale del legale
rappresentante di quest’ultima – ha ritenuto provate, ai sensi dell’art.
dall’art. 2734 cod. civ., anche le circostanze aggiunte dal confitente tale dazione era avvenuta in pagamento di debiti personali del predetto
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della società

Venuti – rilevando che queste ultime circostanze non erano state oggetto
di contestazione dalla controparte.
Al riguardo, nell’ipotesi di

circostanze aggiunte alla confessione

opera, ai sensi del citato 2734 cod. civ., il principio di inscindibilità

indicata dall’articolo 2730 cod. civ. si accompagna quella di altri fatti
o

circostanze tendenti a infirmare l’efficacia del fatto confessato

ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno
piena prova nella loro integrità se l’altra parte non contesta la verità
dei fatti o delle circostanze aggiunte, mentre in caso di contestazione,
è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l’efficacia
probatoria delle dichiarazioni. La mancata contestazione di controparte
comporta l’esonero del dichiarante dall’ onere di dimostrare i fatti
aggiunti, assumendo in tal caso la dichiarazione nel suo complesso valore
di prova legale che, come tale, non può essere liberamente apprezzata dal
giudice: soltanto quando la controparte contesta le dichiarazioni, il
confitente ha l’onere di provare i fatti e le circostanze aggiunte,
restando in tal caso affidato al giudice, in difetto di tale prova,
l’apprezzamento secondo le circostanze dell’efficacia probatoria delle
dichiarazioni stesse( art. 116 cod. pro civ.).
Pertanto, nella specie il valore di prova legale della dichiarazione
resa dal legale rappresentante della società opposta precludeva alla
Corte di appello di verificare la veridicità di quanto dichiarato dal
confitente e di esaminare, traendone elementi di valutazione, le altre
risultanze istruttorie.
4

delle dichiarazioni rese dal confitente : quando alla dichiarazione

carico del ricorrente, risultato soccombente
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese

200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per onorari di avvocato oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2013
Il Cons. estensore

Il Presidente

relative alla presente fase che liquida in euro 4.200,00 di cui euro

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