Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24754 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 03/10/2019), n.24754

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2889-2018 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’avvocato MARCO CIPOLLONI,

rappresentato e difeso dagli avvocati BIAGIO PIGNATELLI, ANGELA

FAVARA;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PINEROLO 22,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BELLANTONI, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il

14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

L’avvocato Carraro Antonio proponeva ricorso dinanzi al tribunale di Padova per sentir condannare il sig. B. al pagamento degli onorari, quantificati in Euro 25.596,18, per l’attività professionale svolta in favore di costui in una controversia civile svoltasi davanti al medesimo tribunale.

Il sig. B. si costituiva contestando il quantum della pretesa e eccependo l’inadempimento dell’avv. Carraro alle proprie obbligazioni professionali, con particolare riferimento agli obblighi di informazione circa le caratteristiche, le prospettive e i costi del contenzioso, nonchè all’obbligo di

rendere conto dell’attività professionale svolta; il sig. B. inoltre deduceva l’esistenza di un accordo tra le parti per la determinazione dei compensi sulla base dei minimi tariffari.

Il tribunale di Padova accoglieva il ricorso e condannava B.G. al pagamento in favore dell’avv. Carraro della somma complessivamente determinata in Euro 19.659,91 a titolo di compensi professionali, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avversa suddetta pronuncia il sig. B.G. ha proposto ricorso straordinario per cassazione, sulla scorta di quattro motivi.

L’avv. Antonio Carraro ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 21.02.2019 per la quale non sono state depositate memorie.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione delle norme sulla competenza, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 2, e/o la nullità dell’ordinanza e del procedimento, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, e/o il vizio di violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 3 e 14, alla L. n. 794 del 1942, art. 28 ed agli art. 702 bis c.p.c. e ss..

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omesso esame per fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5; la violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1176,2234,2236,1713 e 1375 c.c. e al D.L. n. 1 del 2012, art. 9, comma 4, (convertito nella L. n. 27 del 2012), così come modificato dalla L. n. 124 del 2017; la nullità dell’ordinanza e/o del procedimento, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, e/o la violazione e/o falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente censura l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5; la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 1375 c.c.; la nullità della sentenza e/o del procedimento, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, e/o la violazione e/o falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente si duole dell’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5; della violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.M. n. 55 del 2014, art. 5, commi 3 e 2,; della nullità della sentenza e/o del procedimento, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4, e/o della violazione e/o falsa applicazione di legge, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4.

Il primo motivo di ricorso va giudicato fondato, con assorbimento degli altri motivi.

Il tribunale, infatti, si è pronunciato sulla domanda dell’avv. Carraro in composizione monocratica, mentre avrebbe dovuto pronunciarsi in composizione collegiale.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito (sent. n. 4485/18) che la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, introdotta sia ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., sia in via monitoria, avente ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell’avvocato, resta soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente (senza proporre domande riconvenzionali) sollevi contestazioni relative all’esistenza del rapporto o, in genere, all’an debeatur.

Nella specie, quindi, non avendo il sig. B. svolto domande riconvenzionali, la causa era soggetta al rito di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, e, pertanto, a mente del comma 2 di tale articolo, andava decisa in composizione collegiale.

Ciò premesso, osserva il Collegio che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, per effetto del rinvio operato dall’art. 50 quater c.p.c. al successivo 161 c.p.c., comma 1, un’autonoma causa di nullità della decisone, con conseguente conversione in motivo di impugnazione (Cass. 16186/18).

In definitiva, quindi, deve accogliersi il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri. L’impugnata ordinanza va cassata, con rinvio al tribunale in composizione collegiale, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rimette la causa dinanzi al tribunale di Padova in composizione collegiale che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 21 Febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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