Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24753 del 23/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 23/11/2011), n.24753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto dal

Tribunale di Roma nel giudizio pendente tra:

G.D. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

Roma, Via G. Nicotera n. 29, presso lo studio degli Avvocati

PONZIANELLI Simona e Marco Catelli, dai quali sono rappresentati e

difesi per procura speciale a margine della memoria di costituzione;

e

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in

questa sede;

EQUITALIA GERIT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, non costituito in questa sede;

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che G.D. ha proposto innanzi al Giudice di pace di Roma opposizione a cartella esattoriale – emessa dalla Gerit S.p.A. su mandato del Comune di Roma onde procedere alla riscossione d’un credito di Euro 4.929,91 derivante da sanzioni amministrative per plurime violazioni al codice della strada – assumendone l’illegittimità per erronea formazione del titolo esecutivo;

che l’adito Giudice di pace, assumendo che la propria competenza per valore, nelle cause ordinarie, è limitata ad Euro 2.582,28 ex art. 7 cod. proc. civ., comma 1, si è dichiarato incompetente per valore e ha indicato la competenza del Tribunale capitolino;

che quest’ultimo, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto, ha sollevato conflitto declinando la propria competenza per valore sulla considerazione che, trattandosi d’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., per essere stata opposta l’erronea formazione del titolo esecutivo, competente fosse il Giudice di pace ex art. 615 cod. proc. civ., comma 1, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il precedente relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) L’istanza è fondata.

Dall’esame degli atti di causa risulta che l’opponente ha impugnato la cartella esattoriale assumendo l’invalidità dei titoli esecutivi per esservi state inserite pretese prive di legittimo fondamento, sicchè tale azione va qualificata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata (c.d. a precetto) regolata dal richiamato dell’art. 615 cod. proc. civ., comma 1.

Come questa Corte ha ripetutamente evidenziato, in tal caso è competente il giudice indicato dalla legge come competente per materia e valore in ordine alla contestazione del titolo, eppertanto, per quanto attiene alla contestazione d’un provvedimento sanzionatorio, il giudice indicato come competente dalla L. n. 689 del 1981, art. 22, norma, speciale regolatriee della materia, che è il giudice di pace (e pluribus, Cass. 18.2.08 n. 4022).

Non rileva, al riguardo, il fatto che la sommatoria dei titoli azionati – le singole contestazioni d’infrazione ed irrogazioni di sanzione – superi la competenza per valore del giudice di pace per le cause ordinarie quale vigente all’epoca dell’introduzione della controversia (Euro 2.582,28 corrispondenti alle L. 5.000.000 della competenza del G.d.P. per le cause introdotte prima del 4.7.09, data dalla quale la competenza per valore è stata portata ad Euro 5.000,00 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 1), in quanto l’attribuzione della competenza per materia al detto giudice in relazione alla natura della controversia stessa comporta, L. n. 689 del 1981, ex art. 22 bis, una competenza per valore di Euro 15.493,00 (corrispondenti alle originarie L. 30.000.000).

D’altro canto, la competenza per materia resterebbe, comunque, insensibile anche alla previsione del cumulo delle domande di cui all’art. 10 cod. proc. civ., comma 2, nel senso che, se una o più domande rientrano nella competenza per materia di un determinato giudice, esse non possono costituire addendi per la determinazione del valore della causa (Cass., Sez. 2^, 27 luglio 2005, n. 15694, Cass., Sez. 2^, 24 settembre 2007, n. 19598); l’art. 104 cod. proc. civ., infatti, nel prevedere la possibilità di proporre nei confronti della stessa parte più domande, non altrimenti connesse, nello stesso processo, non consente, per l’espresso richiamo all’art. 10 cod. proc. civ., comma 2, la deroga alla competenza per materia, ma soltanto a quella per valore (Cass., Sez. 1^, 16 dicembre 1996, n. 11212; Cass., Sez. 2^, 23 agosto 2002, n. 12459; Cass., Sez. 2^, 24 settembre 2007, n. 19598, cit.).

Pertanto, ha errato il primo giudice adito a dichiararsi incompetente, non rilevando – avuto riguardo ai criteri di competenza per materia stabiliti dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis – la circostanza che la parte ingiunta abbia proposto opposizione avverso cartella esattoriale basata su plurime ingiunzioni di pagamento e che il cumulo delle sanzioni recate da ciascuna di esse superi il tetto di Euro 2.582,28 relativo alla diversa materia delle cause ordinarie.

Il ricorso può, dunque, essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 380 bis e 375 c.p.c.”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione;

che, pertanto, deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Roma, dinnanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento per regolamento di competenza d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Roma;

riassunzione nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2011

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