Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24753 del 08/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 08/10/2018, (ud. 28/03/2018, dep. 08/10/2018), n.24753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2324-2013 proposto da:

GE.NE. S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 51,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO RUFINI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato NICOLA MATTIOZZI, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, – Ufficio di Bergamo (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 356/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/07/2012 R.G.N. 665/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

con sentenza n. 356 del 2012, la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’impugnazione proposta da GE.NE. s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto, riducendo la sanzione prevista dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3,comma 2, originariamente irrogata dall’Agenzia delle Entrate nei riguardi di più lavoratori, ai soli M.P. (per il periodo 25 agosto – 31 ottobre 2004) e H.M. (per il periodo 1 gennaio 2004- 31 ottobre 2004), l’opposizione proposta dalla società;

la Corte territoriale, ritenuto che la norma sanzionatoria applicabile fosse il D.L. n. 12 del 2002, art. 3 vigente nell’anno 2004, ha motivato la decisione rilevando l’infondatezza dei motivi d’appello, relativi alla violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 ed alla estinzione dell’obbligazione, nei confronti anche della società, per l’omessa notifica dell’ordinanza ingiunzione alla persona fisica del legale rappresentante, posto che non doveva farsi applicazione della L. n. 689 del 1981 ma del D.Lgs. n. 472 del 1997 e delle successive modificazioni e che la notifica era avvenuta in concreto nelle mani della persona fisica B.G., legale rappresentante della società, ferma restando la possibilità che rispondesse anche la sola società, dovendosi escludere il carattere sussidiario della responsabilità della stessa rispetto a quella dell’autore dell’illecito; peraltro, nessun dubbio di costituzionalità poteva nutrirsi sulla L. n. 233 del 2006, art. 36 che aveva escluso la possibilità di conciliazione in via breve prevista dalla legge n. 689 del 1981 per sanzioni diverse dalla grave fattispecie del lavoro nero (nella specie, come emerso dalle prove testimoniali e dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva, si trattava di somministrazione irregolare di manodopera da parte della cooperativa Linea Lavoro priva di autorizzazione all’esercizio del collocamento interinale di manodopera);

avverso tale sentenza ricorre per cassazione GE.NE. s.r.l. con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2900 c.c., D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27 ed L. n. 689 del 1981, art. 1 in ragione della circostanza che solo in appello l’Agenzia delle Entrate aveva affermato la natura subordinata dei rapporti di lavoro oggetto di sanzione pretendendo di surrogarsi ai lavoratori nell’esercizio di tale azione; 2) violazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 83 ed omessa, incongrua ed errata motivazione in ordine al termine concesso alle cooperative per proseguire l’attività prevista in statuto senza obbligo di certificazione è con riferimento all’attività concretamente espletata dai lavoratori; 3) violazione dell’art. 345 c.p.c., L. n. 689 del 1981, artt. 6 a 14 in relazione all’estinzione dell’obbligazione per omessa notifica alla persona fisica del legale rappresentante di GE.NE. s.r.l. ed incongrua motivazione sul punto. 4) omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 233 del 2006, art. 36 e violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 violazione del giudicato e motivazione incongrua ed apparente dovendosi applicare la L. n. 689 del 1981 e non il D.Lgs. n. 472 del 1997, come aveva ritenuto il primo giudice senza che l’Agenzia avesse proposto appello;

l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il primo motivo di ricorso è infondato posto che, come rilevato dalla sentenza impugnata, la contestazione relativa al provvedimento sanzionatorio avverso cui è stata proposta opposizione consiste nel non aver eseguito la registrazione a libro paga e matricola relativa ai rapporti di lavoro di M.P. (dal 25 agosto 2004 al 31 ottobre 2004) e di H.M. (da gennaio ad ottobre 2004), emersi a seguito dell’accertamento ispettivo congiunto condotto da INPS e Direzione provinciale del lavoro di Bergamo il 24 febbraio 2005 senza che, in contrario, si fosse fornita la prova del ricorrere di una ipotesi legittima di somministrazione di lavoro da parte della cooperativa Linea Lavoro, ed è questa la ragione della contestazione mossa dall’Agenzia delle Entrate attraverso il provvedimento sanzionatorio, ex D.Lgs. n. 472 del 1997; dunque, come tale, l’accertamento della sussistenza dei rapporti di lavoro, a prescindere dalla qualificazione giuridica data dalle parti, costituisce il tema del giudizio di opposizione sin dalla sua instaurazione;

da ciò deriva l’irrilevanza, ai fini dell’accertamento della legittimità dell’esercizio della potestà attribuita all’Agenzia delle Entrate dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, conv. in L. n. 73 del 2002, dell’indagine relativa all’esercizio delle azioni riconosciute al lavoratore a tutela del propri diritti;

il secondo motivo è pure infondato per analoghe ragioni, giacchè la pretesa sanzionatoria si fonda sull’accertamento dell’effettiva sussistenza dei rapporti di lavoro sopra indicati e, quindi, sulla non riconducibilità delle stesse prestazioni al rapporto societario in cooperativa formalmente intercorrente tra i lavoratori e la Cooperativa Linea Lavoro ed alla legittima somministrazione di tali lavoratori presso GE.NE. s.r.l.; da ciò deriva l’irrilevanza della pendenza, all’epoca dell’accertamento, dei termini, previsti dalla L. n. 142 del 2001, art. 6, comma 1, concessi alla cooperativa per dotarsi dello statuto e per regolare formalmente i rapporti con i soci lavoratori;

non è, peraltro, ammissibile la censura di omessa, incongrua ed errata motivazione, formulata con generica critica al convincimento espresso dalla sentenza impugnata che ha riscontrato che entrambi i lavoratori non erano stati eterodiretti da personale della cooperativa e che la dipendente M. era stata assunta in ragione della necessità di sostituire la dipendente C. in maternità, mentre H.M. non era stato inviato in conseguenza di picchi di lavoro ma si occupava in via ordinaria dello smistamento delle casse di pesce che arrivavano e le riponeva sui bancali seguendo le direttive di dipendenti della ricorrente ( Ca. e P.), come riferito dai testi;

va applicato, infatti, il principio ripetutamente espresso da questa Corte secondo cui in tema di ricorso per cassazione, per effetto della modifica dell’art. 366-bis c.p.c., introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 applicabile ratione temporis, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi configurare in senso storico o normativo e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 c.c.(costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale (Cass. n. 29883 del 2017; n. 16655 del 2011; 8746 del 2012);

quanto al terzo e quarto motivo di ricorso, che sono connessi dal richiamo alla questione dell’applicabilità della L. n. 689 del 1981 in luogo del D.Lgs. n. 472 del 1997, va osservato che in effetti questa Corte ha affermato (Cass. n. 24613 del 2014) che il D.Lgs. n. 472 del 1997, concerne le “disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 3, non trova applicazione laddove, come nel caso di specie, non si ravvisano violazione di norme tributarie, essendo oggetto di contestazione relative alla violazione di sanzioni amministrative di natura non tributarie, attenendo alla disciplina lavoristica;

anche la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2002, ha ribadito che, con riferimento alle sanzioni amministrative, rientranti nell’ambito di applicazione della L. n. 689 del 1981, vigono i principi di legalità e di irretroattività della legge, principi diversi da quelli contemplati dal D.Lgs. n. 472 del 1997, ispirati al principio del favor rei, di matrice lavoristica;

va, però, ugualmente ritenuta l’infondatezza del motivo relativo alla mancata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 ed alla negata estinzione dell’obbligazione quale conseguenza della mancata notifica dell’avviso di irrogazione della sanzione al legale rappresentante della società;

ciò in quanto la sentenza impugnata ha affermato, con accertamento in fatto non validamente contestato (posto che la ricorrente, non negando la circostanza, si è limitata a riportare un brano di quanto sarebbe scritto – vd. pag. 15 del ricorso – sulla busta contenente il provvedimento impugnato e cioè l’indicazione della società quale destinataria), che fu proprio B.G. quale legale rappresentante della GE.NE. s.r.l. a ricevere la notifica dell’atto di irrogazione diretto anche alla società, indicata quale coobbligata in solido;

la sentenza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio, affermato da questa Corte (Cass. n. 7004 del 2008), secondo il quale la nullità della notifica dell’ordinanza – ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative (ivi compresa quella riguardante il suo essere indirizzata solo contro la persona fisica e non anche contro la medesima quale legale rappresentante della società opponente) è sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione da parte del legale rappresentante della società di una tempestiva e rituale opposizione a norma della L. n. 689 del 1981, art. 22;

ad ogni modo, anche a voler seguire la tesi della ricorrente occorre rimarcare che dall’eventuale mancata notifica del provvedimento alla persona fisica non potrebbe discendere l’effetto di decadenza della potestà sanzionatoria, L. n. 689 del 1981, ex art. 14 anche nei riguardi della società per effetto del vincolo di solidarietà, avendo le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22082 del 2017 affermato che in tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 6 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicchè l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi della detta L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tempestiva notificazione;

il ricorso va, quindi, rigettato e le spese si liquidano come da dispositivo in favore della parte contro ricorrente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1800,00 per compensi oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2018

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