Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24753 del 05/12/2016


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Cassazione civile sez. VI, 05/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 05/12/2016), n.24753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2630-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO MARIA GHERNER

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 17/31/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL PIEMONTE, 24/05/2012, depositata il 28/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di M.C. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 17/31/9012, depositata in data 98/05/7012, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (esercente l’attività di medico di medicina generale convenzionato con il SSN) di rimborso dell’IRAP versata nell’anno 2000 e negli anni dal 2003 al 2008 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che risulta provata l’esistenza dell’autonoma organizzazione nella gestione dell’attività professionale cui attribuire tutta o parte la produzione del reddito dichiarato”, in quanto, da un lato, risulta documentalmente lo svolgimento della professione “con beni strumentali dal valore non particolarmente elevato comunque tali, per numero e sofisticazione, da non eccedere il “Minimo” per l’esercizio dell’attività” e, dall’altro lato, lo svolgimento “all’interno di una struttura polifunzionale (“Claire Servizi medici Associati” dalla quale il medico ottiene, dietro pagamento, alcuni servizi (“affitto del locale, allacciamenti idrico-sanitari, riscaldamento, servizio di segreteria ed accoglienza pazienti”), non vale a ricondurre l’attività professionale “nell’alveo di un’altirità autonomamente organizzata e quindi suscettibile di imposizione IRAP”, considerata anche l’entità delle corresponsioni alla suddetta struttura polifunzionale, “noN…particolarmente significativa”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

Preliminarmente, avendo la ricorrente depositato atto di rinuncia al ricorso, comunicato al controricorrente, dalla suddetta rinuncia consegue l’estinzione del giudizio.

Il recente intervento nella materia controversa delle Sezioni Unite di questa Corte induce a compensare integralmente tra parti le spese di lite.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2016

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