Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24753 del 05/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 24753 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 17987-2007 proposto da:
‘VS rt
b L-C STA/S-2 C
DE LUCIA STEFANO,\(elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA FLAMINIA 380, presso lo studio dell’avvocato
SINDONA CIRO, rappresentato e difeso dall’avvocato
PASCARELLA CARMINE;
– ricorrente contro

NUZZO ANNUNZIATA, PASCARELLA GIUSEPPE, DE LUCIA
DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEGLI AVIGNONESI N. 5, presso lo studio dell’avvocato
ABBAMONTE ANDREA, rappresentati e difesi

Data pubblicazione: 05/11/2013

dall’avvocato BALLETTA GIOVANNI;
– controricorrenti

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, depositata il 11/06/2007; (ftudita la relazione della causa svolta nella pubblica

MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udienza del 24/09/2013 dal Consigliere Dott. EMILIO

N

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con ordinanza dep. 1’11 giugno 2007 il Tribunale di S. Maria
Capua Vetere rigettava il reclamo proposto ai sensi dell’art. 669
terdecies cod. proc. civ. da Stefano De Lucia avverso il provvedimento

medesimo proposto per la reintegrazione del possesso del cortile del
quale il medesimo aveva lamentato lo spoglio da parte di Domenico De
Lucia, Giuseppe Pascarella e Annunziata Nuzzo ; condannava il ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Stefano De
Lucia sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Infatti, il provvedimento impugnato, emesso nel procedimento cautelare e
regolato dall’art. 669 terdecies cod. proc. civ. , ha natura di ordinanza
e non di sentenza, giacchè – nel decidere il reclamo avverso il rigetto
della istanza di reintegrazione del possesso proposta ai sensi del primo
comma dell’art. 703 cod. proc. civ.- ha così concluso esclusivamente la
fase cautelare del procedimento e, pertanto, non ha carattere di per sé
definitivo. Le considerazioni svolte dal ricorrente per sostenere la
natura di sentenza dell’ordinanza impugnata, con riferimento alla
liquidazione delle spese della fase cautelare e alla mancata fissazione
dell’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, sono prive di
pregio.

con il quale era stato rigettato il ricorso del 12 luglio 2006 dal

Correttamente il Tribunale ha proceduto anche al regolamento delle spese
ai sensi dell’ art. 669 septies cod. proc. civ. secondo cui nel caso di
rigetto (o di declaratoria di incompetenza) il giudice provvede
definitivamente sulle spese del procedimento : nel testo in vigore prima

applicabile alla specie, ratione temporis) avverso la condanna alle
spese il rimedio esperibile era l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.
Né, d’altra parte, potrebbe assumere rilievo la mancata fissazione da
parte del Giudice del termine per la prosecuzione del giudizio di merito
in quanto – per effetto della disposizione di cui al quarto comma
dell’art. 703 cod. proc. civ., introdotto dall’art. 2 terzo comma del
decreto legge n. 35 del 2005

ratione temporis applicabile, tale fase è

ora soltanto eventuale ovvero opera in presenza della richiesta di una
delle parti nel termine ivi indicato dell’art.703 citato, non essendo più
necessario darsi ingresso al giudizio di merito.
Le spese della presente fase vanno poste a carico del ricorrente,
risultato soccombente.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese
relative alla presente fase che liquida in euro 2.700,00 di cui euro
200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per onorari di avvocato oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 settembre 2013
Il Cons. estensore

Il Presidente

della modifica operata dalla legge n. 69 del 2009 (modifica non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA