Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 24753 del 03/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 03/10/2019, (ud. 21/02/2019, dep. 03/10/2019), n.24753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2695-2018 proposto da:

COMUNE DI MAGLIE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 243, presso lo studio

dell’avvocato MARIO COPPOLA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.S.P.E. ISTITUTO SERVIZI DELLA PERSONA, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA

24, presso lo studio del Dott. MARCO GARDIN, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCIANO ANCORA;

– controricorrente –

contro

A.F., A.G., A.C., A.R.,

A.P.P., A.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1734/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 21/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Comune di Maglie, istituito erede testamentario dalla defunta A.A., appellava davanti alla corte di appello di Catania la sentenza del tribunale di Siracusa che – in parziale accoglimento della domanda avanzata da A.C., A.V., A.F. e A.G. e nel contraddittorio dell’intervenuto ISPE (Istituto servizi della persona) – aveva escluso la qualità di erede del Comune e dichiarato aperta la successione legittima della suddetta A.A..

Il giudizio di secondo grado veniva interrotto per il dichiarato decesso di A.V.. In accoglimento dell’istanza di riassunzione depositata il 19.4.2016 dal Comune di Maglie, veniva fissata l’udienza del 5.7.2016 per la prosecuzione del giudizio con termine per la notifica del ricorso e del decreto entro il 30.5.2016. Alla detta udienza del 5.7.2016 il Comune di Maglie depositava copia del ricorso notificata al procuratore domiciliatario di A.F. e G. ed al procuratore domiciliatario dell’ISPE, dichiarava di aver notificato l’atto riassuntivo agli eredi di A.V. e chiedeva assegnarsi termine per la notifica del ricorso in riassunzione a A.C.; la corte di appello rinviava per la precisazione delle conclusioni al 20.9.2016. A quest’ultima udienza il Comune di Maglie dava atto dell’esito negativo della notifica dell’atto riassuntivo agli eredi di A.V., producendo copia del plico restituito al mittente, e chiedeva termine per rinnovo della notifica a A.C. e agli eredi di A.V.; la corte d’appello tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza del 21.11.16 la corte etnea dichiarava quindi l’estinzione del giudizio per inattività delle parti, rilevando che, al momento della richiesta di termine per rinnovare la notifica agli eredi di A.V., avanzata dal Comune di Maglie all’udienza del 20.9.2016, il termine giudizialmente fissato per tale notifica era già spirato e, parimenti, era scaduto anche il termine perentorio di sei mesi di cui all’art. 305 c.p.c.. La corte di appello argomentava che il termine giudizialmente assegnato, ai sensi dell’art. 303 c.p.c., per la notifica del ricorso in riassunzione e del conseguente decreto di fissazione dell’udienza poteva, in quanto ordinatorio, essere prorogato a richiesta della parte interessata; tale richiesta, tuttavia, doveva, secondo la corte distrettuale, essere avanzata, ai sensi dell’art. 154 c.p.c., prima che detto termine fosse spirato o comunque, se avanzata dopo la scadenza di tale termine, prima della scadenza del termine di 6 mesi per la riassunzione fissato dall’art. 305 c.p.c..

La sentenza della corte di appello di Catania è stata impugnata per cassazione dal comune di Maglie. Solo VISPE ha depositato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 21.02.2019, per la quale le parti non hanno depositato memorie.

Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi.

Con il primo motivo, riferito ai n. 4 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, il ricorrente impugna la declaratoria di estinzione del giudizio denunciando la violazione degli artt. 156,160,162,291,303,305 e 307 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa non assegnando al Comune di Maglie il richiesto termine per la rinnovazione della notifica agli eredi di A.V..

Con il secondo motivo il Comune di Maglie impugna la statuizione relativa alla mancata notifica del ricorso per riassunzione a A.C., denunciando la contraddittorietà della motivazione sul punto nonchè la violazione dell’art. 170 c.p.c., commi 1 e 2, e art. 125 c.p.c., u.c., nonchè la violazione degli artt. 156,160,162 e 291 c.p.c.. L’Amministrazione ricorrente sostiene, da un lato, che l’atto di riassunzione era stato notificato al procuratore costituitosi anche per A.C. nel giudizio interrotto e, dall’altro, che anche con riferimento a quest’ultimo la mancata notifica dell’atto di riassunzione configurerebbe una nullità della notificazione, sanabile con la concessione di un termine per la rinnovazione della notifica.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 307 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa accogliendo l’estinzione di eccezione sollevata da uno dei litisconsorti necessari, diverso dalla parte non raggiunta dalla riassunzione.

Il primo mezzo del ricorso è fondato e va accolto.

Il giudizio di secondo grado è stato dichiarato estinto perchè il ricorso per riassunzione conseguente alla interruzione per la morte di A.V., tempestivamente depositato, non era stato notificato – entro il termine giudizialmente assegnato – agli eredi della parte deceduta (l’atto, spedito all’ultimo domicilio del defunto, era stato restituito al mittente con la dizione “”civico inesistente”, cfr. pag. 6 del ricorso, p. Q). La corte territoriale non ha concesso il richiesto termine per rinnovare la notifica dell’atto di riassunzione agli eredi di A.V. argomentando, come sopra accennato, che il termine per tale notifica (qualificato ordinatorio) non potrebbe essere prorogato se non in base ad una istanza presentata prima della relativa scadenza o prima della scadenza del termine di cui all’art. 305 c.p.c.

L’argomentazione della corte territoriale è errata, avendo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che “verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dell’art. 291 cit., u.c., e del successivo art. 307, comma 3” (sent. n. 14854/06; nello stesso senso, n. 5348/07, n. 6023/07, n. 16016/10, n. 13683/10, n. 2174/16, n. 9819/18, 6921/19).

Nè a tale conclusione osta la considerazione che l’atto spedito agli eredi di A.V. sia stato restituito al mittente. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, una volta che il ricorso per riassunzione sia stato depositato tempestivamente, il giudice deve ordinarne la rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine, e non può dichiarare l’estinzione del processo, tutte le volte che “la notifica sia viziata o inesistente (Cass., sez. un., 28 giugno 2006, n. 14854; Cass. 6 settembre 2007, n. 18713; Cass. n. 10016 del 2011, cit.), ovvero sia del tutto mancata (Cass., 15 aprile 2015, n. 7661) o, comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di un’erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi” (così Cass. n. 2174/16, cit., pag. 8).

Il secondo motivo di ricorso (che attinge l’argomentazione svolta nell’impugnata sentenza in relazione alla mancata notificazione dell’atto di riassunzione a A.C., priva di portata decisoria perchè espressamente giudicata assorbita nella stessa sentenza impugnata, cfr. pag. 6, ultimo capoverso) così come il terzo motivo di ricorso (che pone la questione se l’eccezione di estinzione del giudizio possa essere sollevata da una parte diversa da quella nei cui confronti l’ipotesi di estinzione si è verificata) restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

In definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento degli altri e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Catania, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Catania, che regolerà anche le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2019

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